L’usucapione è un modo di acquisto dei diritti reali su beni mobili e immobili, per effetto del possesso continuo ed ininterrotto per i tempi stabiliti dalla legge. E’ pertanto, un modo di acquisto a titolo originario del diritto di proprietà e degli altri diritti reali che si verifica per cause opposte alla prescrizione; mentre in quest’ultima il diritto si perde a causa del trascorrere del tempo, accompagnata dall’inerzia del titolare del diritto, nella usucapione il diritto si acquista per il trascorrere del tempo accompagnata da una attività svolta da un soggetto su un bene su cui grava un diritto reale altrui ( questa attività è il possesso ).
Le caratteristiche del possesso ad usucapionem sono:
- deve essere stato conseguito senza violenza o clandestinità (art. 1163 c.);
- deve protrarsi per i periodi stabiliti dalla legge;
- deve essere continuo ed interrotto.
Quali sono i periodi necessari ad usucapire? Questi sono diversi secondo il tipo di bene che si vuole usucaptre. usucapione di beni immobili e università di mobili: il possesso deve protrarsi per venti anni (artt. 1158 e 1160 c.c.); usucapione di beni mobili posseduti senza titolo astrattamente idoneo all’acquisto del diritto: il possesso deve protrarsi per dieci anni, se acquistato in buona fede, venti anni, se acquistato in mala fede (art. 1161 c.c.); usucapione di beni mobili posseduti con titolo astrattamente idoneo all’acquisto del diritto e in buona fede: l’acquisto è immediato ex art. 1153 c.c.; usucapione di beni mobili registrati: se l’acquisto è avvenuto in buona fede e in base a un titolo astrattamente idoneo, l’usucapione si verifica dopo tre anni dalla trascrizione del titolo, dieci anni mancando questi elementi ( art. 1162 c.c.). Un caso particolare è l’usucapione abbreviata prevista dall’art. 1159 c.c., dove è previsto il termine di dieci anni anziché venti anni.
Per aversi usucapione abbreviata è necessario:
- che il possesso sia iniziato in buona fede;
- che vi sia un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale di godimento;
- che il titolo sia stato trascritto
Avvocato FABRIZIO LANZI
STUDIO LEGALE LANZI-CAMPAGNOLI
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