Il comune di Anzio ha emesso un’ordinanza del Sindaco Luciano Bruschini per annunciare i provvedimenti del Comune, dalla disinfestazione fino alle regole comunali per i privati, per impedire ad ogni costo il proliferare della presenza della zanzara tigre nel comune neroniano, l’unica che può diffondere il virus della Chikungunya che lo scorso anno ha portato al blocco delle donazioni di sangue e ad una pesante influenza per circa 100 cittadini. Sono previste sanzioni fino a 500 euro per chi con il proprio comportamento negligente favorirà il proliferare delle zanzare. Di seguito il testo integrale delle disposizioni dell’Ente.
Il Sindaco
Ordinanza n. 11/2018
PREMESSO
che la presenza e la diffusione della Zanzara tigre (Aedes albopictus) nella città di Roma, iniziata nel 1997 (anno della individuazione dei primi focolai larvali in città) interessa attualmente I’intero territorio cittadino;
che le mutate condizioni climatiche verificatesi in ltalia nell’ultimo ventennio, con aumento della temperatura e dell’umidità, particolarmente nei mesi da aprile a dicembre, hanno favorito la diffusione dell’Aedes albopictus;
che le specifiche caratteristiche biologiche e I’aggressività di tale zanzara, nei confronti dell’uomo e degli animali, con spiccata attività di puntura nelle ore diurne e nei luoghi all’aperto anche in spazi urbanizzati, possono provocare molestia, nonché potenziali effetti sulla salute umana;
considerato che nell’estate 2007, nel territorio regionale dell’Emilia Romagna, si è manifestato un focolaio epidemico di febbre da virus da Chikungunya, che ha rappresentato il primo focolaio autoctono verificatosi in Europa ed ha evidenziato un rischio sanitario connesso con la presenza e la diffusione della zanzara tigre;
che, nell’estate 2017 sono stati accertati 4 focolai epidemici autoctoni da virus da Chikungunya, di cui: tre nella Regione Lazio, precisamente ad Anzio (RM), Roma, Latina ed uno in Calabria, a Guardavalle Marica (CZ);
che, il più efficace intervento per la prevenzione di queste malattie e delle altre arbovirosi di cui l’Aedesalbopictus è vettore, e la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare;
che i luoghi in cui la zanzara tigre depone le uova e dove si sviluppano le larve sono costituiti da qualsiasi sito ove sia presente acqua stagnante, quali tombini e griglie di raccolta delle acque, barattoli, lattine, sottovasi, bacinelle, depositi e contenitori per l’irrigazione degli orti e dei fiori, innaffiatoi, copertoni di veicoli stradati, fogli di nylon, buste di plastica, grondaie ostruite, ecc. ;
che generalmente, nel periodo compreso tra aprile e dicembre, le uova di questo insetto, a seguito di condizioni climatiche favorevoli, se sommerse dall’acqua, danno origine allo sviluppo di larve;
che la presenza di erba alta e sterpaglie costituisce un habitat favorevole per l’annidamento delle zanzare adulte;
che il trattamento contro le zanzare adulte, in conformità con la legislazione vigente, sono vietati nei Siti della Rete Natura 2000 e nelle aree naturali protette (parchi, riserve, aree di riequilibrio ecologico e paesaggi protetti);
che in conformità alla Direttiva Comunitaria 2009/28/CE, recepita con il D.lgs 150/2012 concernente l’utilizzo sostenibile dei pesticidi, al fine di tutelare la salute pubblica e l’ambiente, con particolare riguardo agli insetti impollinatori, è emersa la necessità di monitorare i trattamenti contro le zanzare adulte in ambito privato,
che essendo necessario tutelare la salute delle persone residenti nel territorio di Anzio con particolare riferimento a quelle affette da una patologia, rara e pericolosa, denominata MCS (Sensibilità Chimica Multipla, Allergie Multiple e lntolleranza a xenobiotici ambientali), l’Amministrazione Comunale intende adottare prioritariamente azioni di prevenzione e, in presenza di manufatti che possono trattenere acqua e non risultano bonificabili, attuare una cadenzata applicazione di specifici prodotti ad azione antilarvale registrati come Presidio Medico Chirurgico o Biocida, privilegiando I’utilizzo di prodotti di origine naturale (Bacillus Thuringiensis var. israelensis, Bacillus Sphaericus)
che i trattamenti contro le zanzare adulte comportano maggior rischio di tossicità, elevato impatto ambientale, temporaneità dei risultati e maggiori costi di gestione, pertanto non devono mai essere utilizzati a scopo preventivo né a calendario;
che i provvedimenti di prevenzione e gli interventi larvicidi se attuati nelle sole aree pubbliche non sono sufficienti a contenere l’infestazione e che soltanto con I’intervento dei privati nelle aree di competenza, si
riuscirà a mantenerla a livelli accettabili dal punto di vista della molestia e a ridurre al minimo i rischi sanitari dovuti alla presenza dell’Aedes albopictus (zanzara tigre);
che per contrastare la diffusione delle zanzare, quando si manifestano casi sospetti od accertati di arbovirosi o in situazioni di infestazione localizzate di particolare consistenza correlati a rischi sanitari, l’Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali sia in aree pubbliche che private,
che qualora sia necessario effettuare trattamenti adulticidi, per tutelare la salute pubblica e salvaguardare l’ambiente, gli interventi devono essere effettuati da operatori professionali adeguatamente formati;
che congiuntamente all’adozione del presente provvedimento, I’Amministrazione Comunale nell’ambito delle misure necessarie a contenere e diminuire il fenomeno infestante, intende realizzare nell’anno 2018 una campagna di comunicazione per informare e sensibilizzare i cittadini, sui corretti comportamenti da adottare per contrastare I’infestazione di questo insetto;
Vista la legge 24 novembre 1981, n.689;
Visto l’art. 7 bis del Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267;
Visto l’art.50, comma 5, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n 267;
Visto il D.Lgs 65/2003;
Visto l’art.3-quarter del D.lgs 3 aprile 2006, n.152, “Norme in materia ambientale”,
Vista la Legge Regione Lazio n.14 del 6/8/1999;
Viste le circolari del Ministero della Sanità n.13 del 19.07.1991 e n. 42 del 25.10.1993;
Vista la Circolare del Ministero della Salute del 16/06/20015 concernente “sorveglianza dei casi umani di Chikungunya, Dengue, West Nile Disease ed altre arbovirosi e valutazione del rischio di trasmissione in ltalia – 2015;
Vista la Circolare del Ministero della Salute numero 24475 del 22/08/2016, inerente “attività di Disinfestazione per la tutela della Sanità Pubblica”;
Vista la Circolare del Ministero della Salute numero 0020957 del 10/07/2017 inerente “Piano nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare (Aedes sp.)”;
Vista la Circolare del Ministero della Salute numero 0029249 del 28/09/2017 “focolai autoctoni di infezione da virus da Chikungunya”;
Vista la Direttiva Comunitaria 2009/28/CE sull’utilizzo sostenibile dei pesticidi;
Visto il Regolamento della Comunità Europea n.1272/2008;
ORDINA
nel periodo compreso dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento al 31 Dicembre 2018, ai cittadini e ai soggetti pubblici privati.
Nel caso non sia fattibile procedere al trattamento dei tombini:
ORDINA
altresì, nel periodo compreso dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento al 31 Dicembre 2018:
Le eventuali inadempienze, salvo il fatto costituisca reato, saranno sanzionate nella misura non inferiore ad Euro 50,00 e non superiore ad Euro 500,00. La sanzione sarà imputata in solido a colui che risulterà Avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno avuto luogo, a meno che non dimostri che la violazione non sia a lui ascrivibile. Qualora il pagamento della suddetta sanzione avvenga entro il termine di cui all’art. 16 delta legge n. 689 del 1981, si applica quanto ivi previsto in materia di pagamento in misura ridotta;
Nel caso di inosservanza di quanto previsto dalla presente Ordinanza, l’esecuzione degli interventi necessari, previa redazione di Rapporto Amministrativo’ , avverrà d’ufficio e la relativa spesa sarà a carico degli inadempienti secondo Ie procedure e le modalità vigenti in materia;
La Polizia Locale di Anzio e avvalendosi del supporto dei competenti Dipartimenti di Prevenzione delle A.S.L., sarà incaricata sia delle attività di controllo dell’esecuzione del presente provvedimento che di comminare le previste sanzioni ai trasgressori. La vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro della documentazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dalla presente Ordinanza, sia per quanto attiene gli operatori (tecnici disinfestatori) che i prodotti (documenti d’acquisto);
L’Amministrazione Comunale, potrà effettuare ulteriori controlli sull’applicazione della presente Ordinanza, avvalendosi del personale “dell’Ufficio Ambiente e Sanità.”
DISPONE
che il presente provvedimento sia immediatamente esecutivo, sia reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio on-line di Anzio e reso noto alla cittadinanza e alle associazioni di categoria direttamente interessate tramite pubblici avvisi, sarà inoltre disponibile presso tutte le sedi comunali e dell’Ufficio Ambiente e Sanità. Si provvederà ad informare la cittadinanza dell’emissione del presente provvedimento anche attraverso i il sito internet di Anzio.
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ai sensi del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n.104: “attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n.69, recante delegaal governo per il riordino del processo amministrativo, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R.24 novembre 1971,, n.1999:
“Semplificazione de procedimenti in materia di ricorsi amministrativi entro il termine di 120(centoventi ) giorni dalla nota di notifica.
Il semplice inoltro del ricorso non sospende I’efficacia della presente ordinanza.
Responsabile del Procedimento Dott.ssa Angela Santaniello – Dirigente I Area Tecnica (Giusta nomina del Sindaco con Decreto n. 44 del 28/12/2017 ad interim all’Area Tecnica comprendente anche la 4° U.O. Ambiente e Sanità.
Il Sindaco
Luciano Bruschini
Allegato A ” Linee guida per l’utilizzo in aree esterne di atomizzatori e attrezzature analoghe, per il controllo delle zanzare adulte”
Al fine di meglio dettagliare quanto indicato nell’ordinanza “Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare della zanzara tigre (Aedes albopictusl )nel territorio di Anzio”, si descrivono alcune delle necessarie modalità operative importanti per una più sicura esecuzione degli interventi di disinfestazione rivolti alla riduzione del numero di zanzare adulte.
L’elenco non intende essere esaustivo e si prefigge di porre in evidenza le principali verifiche, da attuarsi nella progettazione dell’intervento. E’sempre responsabilità del tecnico specializzato riconoscere, nel momento che precede l’esecuzione dell’intervento di irrorazione della soluzione insetticida, verificare la presenza di fattori che ostacolano o impediscono l’esecuzione dello stesso.
ln linea generale si riconosce che l’impiego degli atomizzatori può essere responsabile della formazione di una deriva incontrollata di prodotti soluzione contenente insetticida, verso aree ove l’intervento di disinfestazione non è previsto o, per varie ragioni, non è opportuno. E’ per tale motivo che gli interventi devono sempre essere preceduti da un accurato sopralluogo dell’area ed una verifica delle condizioni dell’area, contestuali al momento di applicazione del prodotto.
Scelta del metodo di applicazione delle soluzioni insetticide.
1) Nel caso in cui si sia deciso di procedere ad uno specifico intervento di disinfestazione per ridurre il numero di punture da zanzara subito dagli utilizzatori dell’area, è necessario identificare con cura le zone più umide ed ombrose. ln particolare le zone dotate di impianti di irrigazione ed ombreggiate nelle ore più calde della giornata. Spesso, in queste zone vi sono siepi o aiuole con vegetazione arbustiva ove le forme adulte della zanzara tigre, cercano riparo dai raggi solari. E’ importante identificare anche le zone d’ombra proiettata da tendoni, pergolati, gazebi. ldentificate le aree e appurato che I residenti subiscono il maggior numero di punture quando si trovano in vicinanza di queste, l’applicazione dell’insetticida sulle proprie probabili superfici di appoggio può essere effettuata mediante pompa a bassa pressione, a mano o spalla, o con lancia collègata ad una pompa a motore. L’insetticida deve essere applicato da terra sino ad una altezza di 2,5 max.3 metri. Questa solitamente è l’ampiezza della fascia di volo degli esemplari di z. tigre. Nell’applicazione dei prodotti deve essere rispettata la concentrazione d’uso e il volume di irrorazione descritti in etichetta, nonché tutte le avvertenze d’impiego.
2) Se lo sviluppo lineare e volumetrico della vegetazione, o la vastità dell’area in cui si identifica una presenza molesta di z. tigre, rende troppo oneroso, l’impiego delle pompe a bassa pressione o della lancia a motore, è possibile ricorrere all’impiego di attrezzature in grado di ridurre i tempi di esecuzione dell’intervento di disinfestazione. Ad esempio atomizzatori o nebulizzatori installati su pianali di furgoni, di pick-up, di rimorchi. poiché queste attrezzature possono, se non correttamente settate e manovrate, generare una deriva del prodotto, il loro impiego deve essere subordinato alla:
L’erogazione del singolo ugello si detèrmina tramite specifiche tabelle che associano il diametro del foro e la pressione di esercizio della pompa.
Tutela delle persone appartenenti a “gruppi sensibili”: se l’area che richiede l’intervento di disinfestazione confina con aree aperte utilizzate da gruppi sensibili di popolazione (neonati, bambini, donne in gravidanza, anziani, malati cronici, …) è obbligatorio mantenere una fascia di rispetto arrestando l’applicazione dei prodotti insetticidi a 15 metri dal confine dell’area.
Prima di procedere all’applicazione del prodotto verificare che:
nylon.
esterno alla porta di entrata dell’edificio attorno a cui si effettua l’intervento di
disinfestazione, verificare che la superficie delimitata non venga raggiunta dal
prodotto. Tale passaggio, indicato da cartelli, rappresenta la necessaria via d’uscita e
d’entrata all’edificio e sarà percorribile dopo un’ora dall’applicazione del prodotto,
rimanendo poi, per le successive 12-24 h l’unico tratto percorribile prima della
ripresa di utilizzo dell’area esterna (giardino, area verde).