Visto infine il comma 75-septies del citato art. 1 della Legge 160/2019, che prevede la possibilità di attivare servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 del medesimo articolo, anche in modalità free-floating, solo previa apposita delibera della Giunta Comunale, “ nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi messi in circolazione:
Ricordato che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 96 del 31/05/2021 ha stabilito, fra l’altro, di attivare il servizio di sharing con monopattini elettrici fissando in 100 unità il numero massimo di dispositivi da impiegare nel servizio e in due il numero massimo di gestori autorizzabili ed ha fornito gli indirizzi per l’individuazione, tramite avviso pubblico, dei soggetti interessati a svolgere i servizi in argomento;
Atteso che, in attuazione del suddetto provvedimento di Giunta e al fine di individuare i soggetti che intendano svolgere i servizi in questione, con Determinazione Dirigenziale n. 516 del 04/06/2021 è stato approvato apposito avviso pubblico per manifestazione di interesse in pubblicazione dal 04 al 14 giugno 2021 e che, a seguito della valutazione delle manifestazioni d’interesse pervenute, con Determinazione Dirigenziale n. 574 del 23/06/2021 si è provveduto alla individuazione dei soggetti da autorizzare per l’attivazione dei servizi di sharing dei monopattini elettrici;
Visto l’art. 4 c.3 del Decreto 4 giugno 2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo il quale i Comuni, “qualora istituiscano o affidino servizi di noleggio dei dispositivi in condivisione, anche in modalità free-floating, prevedano di rendere obbligatoria l’attivazione di una adeguata azione di informazione nei confronti degli utilizzatori da parte delle società responsabili del servizio circa le regole di utilizzo, fra le quali quelle relative alla sicurezza stradale, alla velocità, alle modalità consentite di sosta.”;
Visto l’articolo 7 c.1 del Codice della Strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) il quale stabilisce che nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del Sindaco, adottare, fra l’altro, i medesimi provvedimenti indicati nell’art. 6, comma 4, relativo alla regolamentazione della circolazione fuori dai centri abitati, il quale a sua volta stabilisce che l’ente proprietario della strada può “ stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade ”;
Ricordato altresì, che rientra fra le attribuzioni del Sindaco, in qualità di ufficiale di Governo, la tutela dell’integrità fisica della cittadinanza, come emerge dall’art. 54 del D. Lgs. 267/2000, commi 4 e 4-bis, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica, diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione;
Considerato, verosimile prevedere che l’utilizzo di tale tipologia dei veicoli, sia per quanto riguarda i mezzi utilizzati a titolo esclusivo che per quelli utilizzati tramite noleggio dai gestori autorizzati, si concentri particolarmente nelle viabilità delle aree più centrali della città, con origine e/o destinazione in tali aree, in considerazione del fatto che tali aree presentano forti limitazioni di accesso ad altre tipologie di veicoli, le aree centrali comporteranno sicuramente una maggiore domanda di servizi di noleggio per la massiccia presenza di turisti e city users;
Ritenuto opportuno, alla luce della recente individuazione dei soggetti da autorizzare per l’attivazione dei servizi di sharing dei monopattini elettrici, prevedere un congruo periodo di tempo affinché tali gestori possano adeguare gli strumenti che regolano l’erogazione del servizio (materiale informativo per gli utenti, app per il noleggio dei veicoli, contratto tipo con gli utenti, ecc.) ai contenuti della presente ordinanza;
Ritenuto pertanto di prevedere che la presente ordinanza entri in vigore a far data dal 1° Luglio 2021;
Dato atto che la mancata osservanza di quanto disposto dal presente atto comporta la sanzione amministrativa di cui all’art. 6 c.14 del Codice della Strada per le violazioni commesse fuori dai centri abitati ed all’art.7 c.14 per le violazioni commesse all’interno dei centri abitati; Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 c.1 e dell’art. 6 c.4 del Codice della Strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e visti anche i commi 75-ter e 75-quater del citato art. 1 della Legge 160/2019, nei quali si introducono nuove regole per la circolazione dei monopattini elettrici ed in particolare:
Di fissare l’entrata in vigore della presente Ordinanza a far data dal 01 Luglio 2021;
Che la mancata osservanza di quanto disposto dal presente atto comporta la sanzione amministrativa di cui all’art. 6 c.14 del Codice della Strada per le violazioni commesse fuori dai centri abitati ed all’art.7 c.14 per le violazioni commesse all’interno dei centri abitati; Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione;
La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito istituzionale e la diffusione a mezzo stampa; La trasmissione a mezzo PEC alla Prefettura di Roma, al Commissariato di Polizia di Stato Anzio Nettuno, al Comando Compagnia Carabinieri di Anzio, al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Nettuno, alla Stazione Carabinieri di Nettuno, alla Polizia Locale di Nettuno, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco. Comunica che il Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni è il Dirigente ad interim del Comando di Polizia Locale, Dott.ssa Noemi Spagna Musso. La Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati al controllo del rispetto della presente ordinanza.
IL SINDACO
Alessandro COPPOLA