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Monopattini elettrici, ecco le regole per circolare nel comune di Nettuno

E' stata pubblicata l'ordinanza Sindacale n. 22 del 2021 del Comune di Nettuno contenente le direttive per l'utilizzo di monopattini elettrici

E’ stata pubblicata l’ordinanza Sindacale n. 22 del 2021 del Comune di Nettuno contenente le direttive per l’utilizzo di monopattini elettrici ed entrerà in vigore dal 1 luglio 2021.
-La conduzione di tali mezzi sarà consentita ai maggiori di 14 anni
-E’ consentita la circolazione solo su strade urbane
-Il limite massimo di velocità consentito è di 25 km/h in carreggiata e di 6 km/h nelle aree pedonali
-Casco obbligatorio per i minori di 18 anni
Tutti i dettagli nel testo completo dell’ordinanza di seguito pubblicata
Oggetto: CIRCOLAZIONE MONOPATTINI ELETTRICI ALL’INTERNO DEL COMUNE DI NETTUNO – DIRETTIVE
Visto l’art.1 della Legge 160/2019, come modificata dal testo definitivo dell’art. 33-bis del Decreto Legge n. 162 del 30 dicembre 2019, ed in particolare il comma 75, ove si stabilisce che, “ nelle more della sperimentazione di cui all’articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme relative alla stessa sperimentazione, sono considerati velocipedi, ai sensi dell’articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche al di fuori degli ambiti territoriali della sperimentazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a sedere, aventi motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW, rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, e caratterizzati dai componenti elencati nell’allegato 1 al medesimo”;
Dato atto quindi che i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, rispondenti alle caratteristiche ed ai requisiti sopra precisati, sono equiparati ai velocipedi, ai sensi dell’articolo 50 del Codice della Strada, e possono, pertanto, circolare sulle strade, sulle piste ciclabili, sui percorsi ciclopedonali ed all’interno delle aree pedonali ove non sia espressamente disposto il contrario;
Visti anche i commi 75-ter e 75-quater del citato art. 1 della Legge 160/2019, nei quali si introducono nuove regole per la circolazione dei monopattini elettrici ed in particolare:
  • il requisito del compimento del quattordicesimo anno di età per la loro conduzione;
  • la possibilità di circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi, nonché sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile, esclusivamente all’interno della medesima;
  • il limite di velocità di 25 km/h quando circolano sulla carreggiata e di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali;
  • il divieto di circolazione nel periodo di oscurità notturna, da mezz’ora dopo il tramonto, o di giorno quando le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, per i monopattini sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa e, per i mezzi che invece possono circolare in tali circostanze, l’obbligo per i conducenti di indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità;
  • l’obbligo per i conducenti di procedere su un’unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due, di tenere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta;
  • l’obbligo, per i conducenti di età inferiore a diciotto anni, di indossare un idoneo casco protettivo;
  • il divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo.

Visto infine il comma 75-septies del citato art. 1 della Legge 160/2019, che prevede la possibilità di attivare servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 del medesimo articolo, anche in modalità free-floating, solo previa apposita delibera della Giunta Comunale, “ nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi messi in circolazione:

  1. l’obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;
  2. le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati;
  3. le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città.

Ricordato che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 96 del 31/05/2021  ha stabilito, fra l’altro, di attivare il servizio di sharing con monopattini elettrici fissando in 100 unità il numero massimo di dispositivi da impiegare nel servizio e in due il numero massimo di gestori autorizzabili ed ha fornito gli indirizzi per l’individuazione, tramite avviso pubblico, dei soggetti interessati a svolgere i servizi in argomento;
Atteso che, in attuazione del suddetto provvedimento di Giunta e al fine di individuare i soggetti che intendano svolgere i servizi in questione, con Determinazione Dirigenziale n. 516 del 04/06/2021 è stato approvato apposito avviso pubblico per manifestazione di interesse in pubblicazione dal 04 al 14  giugno 2021 e che, a seguito della valutazione delle manifestazioni d’interesse pervenute, con Determinazione Dirigenziale n. 574 del 23/06/2021 si è provveduto alla individuazione dei soggetti da autorizzare per l’attivazione dei servizi di sharing dei monopattini elettrici;
Visto l’art. 4 c.3 del Decreto 4 giugno 2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo il quale i Comuni, “qualora istituiscano o affidino servizi di noleggio dei dispositivi in condivisione, anche in modalità free-floating, prevedano di rendere obbligatoria l’attivazione di una adeguata azione di informazione nei confronti degli utilizzatori da parte delle società responsabili del servizio circa le regole di utilizzo, fra le quali quelle relative alla sicurezza stradale, alla velocità, alle modalità consentite di sosta.”;
Visto l’articolo 7 c.1 del Codice della Strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) il quale stabilisce che nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del Sindaco, adottare, fra l’altro, i medesimi provvedimenti indicati nell’art. 6, comma 4, relativo alla regolamentazione della circolazione fuori dai centri abitati, il quale a sua volta stabilisce che l’ente proprietario della strada può “ stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade ”;
Ricordato altresì, che rientra fra le attribuzioni del Sindaco, in qualità di ufficiale di Governo, la tutela dell’integrità fisica della cittadinanza, come emerge dall’art. 54 del D. Lgs. 267/2000, commi 4 e 4-bis, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica, diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione;
Considerato, verosimile prevedere che l’utilizzo di tale tipologia dei veicoli, sia per quanto riguarda i mezzi utilizzati a titolo esclusivo che per quelli utilizzati tramite noleggio dai gestori autorizzati, si concentri particolarmente nelle viabilità delle aree più centrali della città, con origine e/o destinazione in tali aree, in considerazione del fatto che tali aree presentano forti limitazioni di accesso ad altre tipologie di veicoli, le aree centrali comporteranno sicuramente una maggiore domanda di servizi di noleggio per la massiccia presenza di turisti e city users;
Ritenuto opportuno, alla luce della recente individuazione dei soggetti da autorizzare per l’attivazione dei servizi di sharing dei monopattini elettrici, prevedere un congruo periodo di tempo affinché tali gestori possano adeguare gli strumenti che regolano l’erogazione del servizio (materiale informativo per gli utenti, app per il noleggio dei veicoli, contratto tipo con gli utenti, ecc.) ai contenuti della presente ordinanza;
Ritenuto pertanto di prevedere che la presente ordinanza entri in vigore a far data dal 1° Luglio 2021;
Dato atto che la mancata osservanza di quanto disposto dal presente atto comporta la sanzione amministrativa di cui all’art. 6 c.14 del Codice della Strada per le violazioni commesse fuori dai centri abitati ed all’art.7 c.14 per le violazioni commesse all’interno dei centri abitati; Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 c.1 e dell’art. 6 c.4 del Codice della Strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e visti anche i commi 75-ter e 75-quater del citato art. 1 della Legge 160/2019, nei quali si introducono nuove regole per la circolazione dei monopattini elettrici ed in particolare:

ORDINA

  • la conduzione del monopattino a partire dal quattordicesimo anno di età;
  • di rispettare la possibilità di circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi, nonché sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile, esclusivamente all’interno della medesima;
  • di rispettare il limite di velocità di 25 km/h quando circolano sulla carreggiata e di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali;
  • il divieto di circolazione nel periodo di oscurità notturna, da mezz’ora dopo il tramonto, o di giorno quando le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, per i monopattini sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa e, per i mezzi che invece possono circolare in tali circostanze, l’obbligo per i conducenti di indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità;
  • l’obbligo per i conducenti di procedere su un’unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due, di tenere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta;
  • l’obbligo, per i conducenti di età inferiore a diciotto anni, di indossare un idoneo casco protettivo;
  • il divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo.

Di fissare l’entrata in vigore della presente Ordinanza a far data dal 01 Luglio 2021;

INFORMA

Che la mancata osservanza di quanto disposto dal presente atto comporta la sanzione amministrativa di cui all’art. 6 c.14 del Codice della Strada per le violazioni commesse fuori dai centri abitati ed all’art.7 c.14 per le violazioni commesse all’interno dei centri abitati; Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione;

DISPONE

 La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito istituzionale e la diffusione a mezzo stampa; La trasmissione a mezzo PEC alla Prefettura di Roma, al Commissariato di Polizia di Stato Anzio Nettuno, al Comando Compagnia Carabinieri di Anzio, al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Nettuno, alla Stazione Carabinieri di Nettuno, alla Polizia Locale di Nettuno, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco. Comunica che il Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni è il Dirigente ad interim del Comando di Polizia Locale, Dott.ssa Noemi Spagna Musso. La Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati al controllo del rispetto della presente ordinanza.
IL SINDACO
Alessandro COPPOLA