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Misure di contenimento dal coronavirus, ecco l’ordinanza della Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 13 giugno 2020, n. Z00047

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Aggiornamento delle Linee Guida inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

Aggiornamento delle Linee Guida inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale”;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in

particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere

contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia

estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle

medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di

carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo

territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e s.m.i.;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana – Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana – Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per

sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale

della Repubblica italiana – Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23

febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare

ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, 1° marzo, 4 marzo, 8

marzo, 9 marzo, 11 marzo del 22 marzo 2020, del 1° aprile e del 10 aprile 2020, recanti le misure

urgenti per il contenimento del contagio, nonché le ulteriori misure dettate per lo svolgimento in

sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali per le quali non è stata disposta la

sospensione nell’arco temporale comunemente definito di lockdown;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Disposizioni

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, laddove si disciplina l’avvio della fase di transizione successiva al

cosiddetto lockdown;

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VISTO il decreto legge del 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 recante “Disposizioni

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza

epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”:

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020 “Ulteriori

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare

l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante

ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

DATO ATTO che la Regione, sulla base del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, delle linee guida

approvate dalla Conferenza Stato Regioni in data 16 maggio 2020 e delle linee guida allegate al

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, ha dettato, con le ordinanze

Z00040 del 12 maggio 2020, Z00041 del 16 maggio 2020, Z00042 del 19 maggio 2020, Z00043 del

27 maggio 2020 e Z00046 del 5 giugno 2020, specifiche disposizioni e adottato le linee guida per il

riavvio delle attività economiche, produttive e sociali;

CONSIDERATO che l’evolversi della situazione epidemiologica nel Lazio attesta l’efficacia delle

misure di programmazione sanitaria regionale sino ad oggi poste in essere, con un indice di

contagiosità in progressivo decremento;

CONSIDERATO che il Servizio sanitario regionale ha approntato numerose misure volte a tracciare,

monitorare e intervenire con rapidità nell’ individuazione e contenimento della diffusione del virus

SARS Cov2, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la realizzazione di un piano di

intervento sulle strutture sanitarie, la regolamentazione dell’ingresso in Regione, l’approvazione di

specifica applicazione App Dottor per Covid l’istituzione delle Unità Speciali di Continuità

Assistenziale Regionale (USCAR) per lo svolgimento di attività di sorveglianza attiva sul territorio, a

domicilio e nelle strutture altre residenziali, anche con modalità “drive in” e, da ultimo, l’avvio del

piano regionale di sorveglianza epidemiologica;

CONSIDERATO che con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 sono stati adottati i

criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020;

TENUTO CONTO che in base ai tre set di indicatori relativi “alla capacità di monitoraggio”, alla

“capacità di accertamento diagnostico, indagine e di gestione dei contatti”, infine alla “stabilità di

trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari”, l’applicazione al contesto regionale del Lazio restituisce

– alla data di adozione della presente ordinanza – una matrice di “rischio basso”;

CONSIDERATO il citato decreto legge del 16 maggio 2020, n.33, laddove stabilisce all’art.1, comma

1, che «A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della libertà

di circolazione all’interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo

2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del

territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.»;

CONSIDERATO ancora tale decreto legge, laddove stabilisce inoltre all’art.1, comma 14, che «Le

attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o

linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti

analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto

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dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano

applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività

economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e

proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o

del comma 15.»;

CONSIDERATO che la Conferenza delle Regioni, in data 16 maggio 2020, ha predisposto le Linee

guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive dal 18 maggio 2020, e trasmesso il

medesimo documento al Governo allo scopo di uniformare sull’intero territorio nazionale il contenuto

delle misure atte a prevenire o ridurre il rischio di contagio ai sensi del citato art. 1, comma 13, del

decreto legge 16 maggio 2020, n. 33;

CONSIDERATO che la Conferenza delle Regioni ha proseguito nella predisposizione e

nell’aggiornamento delle Linee guida per la riapertura di ulteriori tipologie di attività economiche e

sociali, non da ultimo nelle sedute del 9 giugno 2020 e dell’11 giugno 2020;

CONSIDERATO che tali Linee guida costituiscono le misure necessarie, allo stato delle attuali

conoscenze in materia di trasmissione del contagio da COVID-19, per consentire il riavvio delle

attività economiche, produttive e sociali;

CONSIDERATE le ulteriori misure stabilite fino al 14 luglio 2020 dal sopra citato Decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020 nonchè le citate Linee guida recepite

nell’Allegato n. 9 del Decreto medesimo ;

CONSIDERATO che, tutte le specifiche condizioni stabilite negli atti di indirizzo di cui sopra,

dovranno necessariamente essere affiancate dal rispetto generalizzato delle misure di prevenzione e

protezione collettive e individuali, dalla collaborazione attiva dell’utenza tenuta a mettere in atto

comportamenti virtuosi per il contrasto alla diffusione dell’epidemia e, infine, che resta salva ogni

diversa misura precauzionale che ciascun operatore è tenuto a porre in essere anche in relazione

all’obbligo di monitoraggio e rivalutazione del rischio ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.

81;

RITENUTO OPPORTUNO, visto l’andamento della situazione epidemiologica del territorio

regionale che si attesta, allo stato attuale, ad un indice di contagiosità in progressivo decremento e

considerata l’esigenza, pur nel costante e prioritario interesse della tutela della salute pubblica, di

proseguire con la ripresa del tessuto economico e sociale della Regione attraverso un ulteriore

definizione della Linee guida adottate per la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali;

RITENUTO, pertanto, necessario aggiornare ed integrare le tipologie di Linee guida di cui sopra già

adottate con precedenti ordinanze;

RITENUTO necessario, inoltre, consentire ai titolari, ai gestori e al personale comunque addetto o

utile allo svolgimento delle attività di prossima apertura, la possibilità di recarsi presso le sedi di

lavoro per eseguire ogni utile intervento di predisposizione, allestimento, manutenzione,

ristrutturazione o montaggio necessari per garantire le misure di sicurezza e prevenzione del contagio

da virus SARS Cov2;

RITENUTO infine necessario, fermo restando la ripresa della libera circolazione delle persone

all’interno del territorio regionale, specificare talune attività consentite che richiedono per lo

svolgimento l’accesso a particolari strutture o l’utilizzo di mezzi e attrezzature;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di

eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica

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ORDINA

ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità

pubblica,

1. Fermo restando le attività sociali, economico produttive e istituzionali già autorizzate con precedenti

provvedimenti sono consentite le seguenti ulteriori attività:

a. a decorrere dal 15 giugno 2020: le fiere, i congressi, le cerimonie, nonché attività che hanno luogo

in discoteche e locali assimilati, con eccezione delle attività di ballo.

b. a decorrere dal 1° luglio 2020 sono consentite anche le attività di ballo all’aperto, nonché le attività

di sale giochi, sale scommesse e sale bingo.

Le attività di cui al presente punto si svolgono assicurando il rispetto della distanza interpersonale di

almeno un metro sia per il personale, sia per i partecipanti che non siano abitualmente conviventi, con il

numero massimo di 1000 partecipanti all’aperto e di 200 in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

2. Le attività sociali, economiche e istituzionali operano adottando tutte le generali misure di sicurezza

relative all’igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché le seguenti specifiche

misure di protezione e contenimento del contagio:

a. misure definite, per singola tipologia di attività, nelle Linee guida per la riapertura allegate alla

presente ordinanza;

b. misure contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il

contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14

marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020.

c. linee guida nazionali in materia di sanificazione.

La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale

dell’amministrazione regionale. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di

legge.

L’efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei

Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro per lo Sviluppo economico e ai Prefetti con richiesta di

trasmissione ai Sindaci dei Comuni del Lazio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo

Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo

dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale

della Giunta della Regione.

Il Presidente

Nicola Zingaretti

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SCHEDE TECNICHE

Si riportano nelle sezioni successive le schede tematiche relative ai principali settori di attività.

 RISTORAZIONE

 ATTIVITÀ TURISTICHE (STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE)

 ATTIVITÀ RICETTIVE

 SERVIZI ALLA PERSONA (saloni di barbieri e parrucchieri, centri estetici, istituti di bellezza, servizi di

manicure e pedicure, attività di tatuaggio e piercing)

 COMMERCIO AL DETTAGLIO

 COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)

 ESERCIZI COMMERCIALI DI ABBIGLIAMENTO E CALZATURE

 CENTRI COMMERCIALI

 UFFICI APERTI AL PUBBLICO

 PISCINE

 PALESTRE

 MANUTENZIONE DEL VERDE

 MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE

 ATTIVITÀ FISICA ALL’APERTO

 NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE

 INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO

 AREE GIOCHI PER BAMBINI

 CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI

 FORMAZIONE PROFESSIONALE (e corsistica collettiva) TEORICA E PRATICA

 CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO

 PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO

 SAGRE E FIERE LOCALI

 SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA

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 LUNA PARK E ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

 STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE

 PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) e GUIDE TURISTICHE

 CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI

 SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE

 DISCOTECHE

Tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono intendersi come integrazioni alle

raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di

SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale. A tal proposito, relativamente all’utilizzo dei guanti monouso, in

considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, si ritiene di privilegiare la rigorosa e

frequente igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione idro-alcolica, sia per clienti/visitatori/utenti, sia

per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione).

Per tutte le procedure di pulizia e disinfezione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda

alle indicazioni contenute nei seguenti rapporti (dei quali resta inteso che va considerata l’ultima versione

disponibile): Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale

emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”; Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 “Indicazioni ad

interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus

SARS-CoV-2”; Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 “Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in

relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”; Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 “Guida per

la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive e altri

edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19”; Rapporto ISS COVID-19 n.

25/2020 – “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza

COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento”; Rapporto ISS COVID-19 n. 26/2020 – “Indicazioni ad

interim sulla gestione e smaltimento di mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non

domestico”; Rapporto ISS COVID-19 n. 33/2020 – “Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in

strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2”;

Circolare del Ministero della Salute n.17644 del 22 maggio 2020 “Indicazioni per l’attuazione di misure

contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie

(superfici, ambienti interni) e abbigliamento”; Rapporto ISS COVID-19 n. 32/2020 – Indicazioni ad interim sul

contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e sull’igiene degli alimenti nell’ambito della ristorazione e

somministrazione di alimenti.

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RISTORAZIONE

Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali

ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati

nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per

l’attività di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all’interno di una organizzazione

aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione).

 Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti

di altra nazionalità.

 Potrà essere rilevata ai clienti la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura

superiore a 37,5 °C.

 Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a

37,5°C.

 È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per le mani, per i clienti e per il personale anche

in più punti del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere

puliti più volte al giorno.

 Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo.

 Si suggerisce di dotare i bagni di asciugamani e copriwater monouso.

 Il gestore assicura l’igienizzazione almeno due volte al giorno e la sanificazione quotidiana dei locali,

degli ambienti, delle postazioni e strumenti di lavoro, dei tavoli, sedie e oggetti che vengono a contatto con

i clienti, ove possibile con prodotti usa e getta.

 Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l’accesso tramite prenotazione, mantenere

l’elenco dei soggetti che hanno prenotato per un periodo di 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla

privacy. In tali attività non possono essere presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a

sedere.

 Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l’ingresso ad un numero limitato di

clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di

almeno 1 metro di separazione tra i clienti.

 Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel

rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.

 I tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale

preferibilmente di almeno 1 metro e mezzo tra le persone, comunque non inferiore ad almeno 1 metro, ad

eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento

interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere

ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet,

tenendo comunque conto del passaggio del personale di sala e fermo restando il divieto di

assembramento.

 Ove possibile, devono essere indicati percorsi differenziati in ingresso e in uscita, occorre regolare

l’afflusso alla cassa e ai bagni, e più in generale organizzare gli spostamenti all’interno del locale anche

mediante segnaletica a terra, al fine di garantire il distanziamento interpersonale ed evitare incroci tra le

persone.

 La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di

almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano

soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.

 È possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale

incaricato, escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per

clienti e personale, l’obbligo del mantenimento della distanza e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina a

protezione delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere eventualmente consentita per buffet

realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. In particolare, la distribuzione degli

alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche

attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresì

valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale

di almeno un metro durante la fila per l’accesso al buffet.

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 Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una

frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima di ogni servizio al tavolo). Ove possibile il

personale, in particolare il personale di cucina, deve indossare guanti in nitrile monouso.

 Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di

permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire

l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve

essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio,

se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno

rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita

la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione

adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri

esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va

mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.

 La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il

personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso,

favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.

 I clienti devono usare le mascherine all’interno dei locali quando non consumano (ad esempio per

raggiungere i bagni o per pagare alla cassa). Le mascherine rimosse non devono essere poggiate sul tavolo.

 Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di pulizia e disinfezione

delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati (saliere, oliere,

ecc). Per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa

plastificata, e quindi disinfettabile dopo l’uso, oppure cartacei a perdere.

 Tovaglie, tovaglioli e altri tessuti per la tavola devono essere sostituiti per ogni cliente, essere messi in

specifici sacchi e lavati ad almeno 60 gradi per 30 minuti.

 I clienti sono invitati ad adottare comportamenti rigorosi al tavolo, e in generale nel locale, soprattutto

innalzando la supervisione dei minori accompagnati e limitando gli spostamenti nel locale alle sole attività

necessarie. Si fa leva, quindi, sul senso di responsabilità di tutti.

 Non è consentito l’uso di appendiabiti comuni e del guardaroba.

 Deve essere data informazione sulle misure di sicurezza dei lavoratori come da normativa vigente;

deve, altresì, essere fornita completa informazione sulle norme di comportamento dei clienti, mediante

esposizione di cartellonistica all’ingresso.

CERIMONIE

Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate e dei protocolli adottati per lo svolgimento dei

riti (religiosi e civili), le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per i banchetti

nell’ambito delle cerimonie (es. matrimoni) ed eventi analoghi (es. congressi).

▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare durante l’evento.

▪ Mantenere l’elenco dei partecipanti per un periodo di 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy.

▪ Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso alla sede dell’evento in modo ordinato, al fine di evitare

assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli

utenti. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.

▪ I tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale

preferibilmente di almeno 1 metro e mezzo tra le persone, comunque non inferiore ad almeno 1 metro,

ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento

interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere

ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite

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droplet, tenendo comunque conto del passaggio del personale di sala e fermo restando il divieto di

assembramento.

▪ Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (es. giardini, terrazze), sempre nel rispetto del

distanziamento di almeno 1 metro.

▪ Assicurare adeguata pulizia e disinfezione degli ambienti interni e delle eventuali attrezzature prima di ogni

utilizzo.

▪ Gli ospiti dovranno indossare la mascherina negli ambienti interni quando non consumano e negli

ambienti esterni (qualora non sia possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro). Il personale di

servizio a contatto con gli ospiti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente

igiene delle mani con prodotti igienizzanti. Ove possibile il personale, in particolare il personale di

cucina, deve indossare guanti in nitrile monouso.

▪ È possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale

incaricato, escludendo la possibilità per gli ospiti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso,

per ospiti e personale, l’obbligo del mantenimento della distanza e l’obbligo dell’utilizzo della

mascherina a protezione delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere eventualmente

consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. In particolare,

la distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative che evitino la formazione

di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei

locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire

il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l’accesso al buffet.

▪ Per eventuali esibizioni musicali da parte di professionisti, si rimanda alle indicazioni contenute

nella scheda specifica. In ogni caso devono essere evitate attività e occasioni di aggregazione che

non consentano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro.

▪ Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di disinfezione delle

superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati (saliere, oliere, ecc).

Per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa

plastificata, e quindi disinfettabile dopo l’uso, oppure cartacei a perdere.

▪ Tovaglie, tovaglioli e altri tessuti per la tavola devono essere sostituiti per ogni cliente, essere messi in

specifici sacchi e lavati ad almeno 60 gradi per 30 minuti.

▪ I clienti sono invitati ad adottare comportamenti rigorosi al tavolo, e in generale nel locale, soprattutto

innalzando la supervisione dei minori accompagnati e limitando gli spostamenti nel locale alle sole

attività necessarie. Si fa leva, quindi, sul senso di responsabilità di tutti.

▪ Non è consentito l’uso di appendiabiti comuni e del guardaroba.

▪ Deve essere data informazione sulle misure di sicurezza dei lavoratori come da normativa vigente; deve,

altresì, essere fornita completa informazione sulle norme di comportamento dei clienti, mediante

esposizione di cartellonistica all’ingresso.

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ATTIVITÀ TURISTICHE (STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE)

Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere.

 Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di

altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l’accompagnamento all’ombrellone da parte di personale

dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di

prevenzione da rispettare.

 È necessario rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani per i clienti e per il personale in più punti

dell’impianto.

 Privilegiare l’accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un

periodo di 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy.

 Potrà essere rilevata ai clienti la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura

superiore a 37,5 °C.

 Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C.

 La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il

personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso,

favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.

 Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare

assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti,

ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento

interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare

percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.

 Favorire, per quanto possibile, l’ampliamento delle zone d’ombra per prevenire gli assembramenti,

soprattutto durante le ore più calde.

 Indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo), assicurare

un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di

almeno 10 mq per ogni ombrellone e comunque mantenendo un distanziamento non inferiore a quanto

indicato dai PUA comunali. I Comuni individuano, attraverso proprie ordinanze, le modalità con cui garantire

i camminamenti per il raggiungimento della battigia garantendo i distanziamenti di sicurezza.

 Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve

essere garantita una distanza di almeno 1,5 m, ad eccezione di quelle utilizzate da persone che in base alle

disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale.

 Occorre effettuare regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce,

servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell’impianto.

 Per i servizi igienici si suggerisce di dotare i bagni di asciugamani e copriwater monouso.

 Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di

persona o nucleo familiare. In ogni caso, ad ogni fine giornata.

 Per le attività di ristorazione e bar, i gestori devono attenersi alle Linee guida previste per lo specifico

settore. Si suggerisce di agevolare il servizio di delivery all’ombrellone, nel rispetto delle regole di sicurezza

e di prevenzione previste.

 Con riferimento alle modalità di utilizzo delle aree giochi per bambini, si rimanda alle indicazioni contenute

nelle specifiche linee guida.

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 Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l’importanza dell’informazione e della

responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell’adozione di comportamenti rispettosi delle

misure di prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le

persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti, si suggerisce la presenza

di un addetto alla sorveglianza. Anche il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni

sopra riportate.

 È da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possano dar luogo ad assembramenti.

 Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf,

windsurf, kitesurf, stand up paddle) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di

distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà

necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.

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ATTIVITÀ RICETTIVE

Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, agli alloggi in

agriturismo, alle locazioni brevi, alberghi diffusi, alle strutture turistico-ricettive all’aria aperta, ai rifugi di

montagna ed escursionistici e agli ostelli della gioventù. Tali indicazioni inoltre vanno integrate, in funzione

dello specifico contesto, con quelle relative a ristorazione, balneazione, piscine, palestre, strutture termali e

centri benessere.

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Le seguenti indicazioni generali sono valide per tutte le strutture ricettive; eventuali indirizzi specifici sono

riportati nelle rispettive sezioni.

 Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i

clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audiovideo,

sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle

misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.

 Potrà essere rilevata ai clienti la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura >

37,5 °C.

 Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a

37,5°C.

 Promuovere e facilitare il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro e favorire la

differenziazione dei percorsi all’interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e

uscita. Si suggerisce, a tal proposito, di affiggere dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad

esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, palline, nastri segnapercorso, ecc.).

 Il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di conviventi,

né alle persone che occupano la medesima camera, né alle persone che in base alle disposizioni vigenti

non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità

individuale).

 La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in

alternativa, il personale dovrà indossare la mascherina in tutte le occasioni di contatto con gli utenti. In

ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online, con sistemi

automatizzati di check-in e check-out ove possibile. Resta fermo l’obbligo di provvedere al riconoscimento

dell’ospite in presenza, prima di effettuare la comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza.

 Mantenere l’elenco dei soggetti alloggiati per un periodo di 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla

privacy: tale adempimento si considera assolto con la notifica alloggiati all’autorità di pubblica sicurezza.

In caso di utilizzo da parte dei soggetti alloggiati di servizi accessori (es. piscina, ristorante, centro

benessere, etc.) non è necessario ripetere la registrazione.

 L’addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, a pulizia e

disinfezione del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate.

 Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina nelle aree comuni chiuse. Negli ambienti comuni

all’aperto, la mascherina deve essere indossata quando non sia possibile garantire la distanza

interpersonale di almeno un metro, mentre il personale dipendente è tenuto all’utilizzo della mascherina

sempre quando in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la

distanza interpersonale di almeno un metro.

 È necessario rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani in varie postazioni all’interno

della struttura, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e del personale. Eliminare la

disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo.

 Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura all’ospite, dovrà essere disinfettato prima della consegna

all’ospite.

 L’utilizzo degli ascensori dev’essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con

la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare,

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conviventi e persone che occupano la stessa camera o lo stesso ambiente per il pernottamento, e per le

persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto

ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale). È comunque preferibile usare l’ascensore una

persona alla volta.

 Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle

aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti

degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).

 Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di

permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire

l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve

essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se

tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate

ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad

impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se

tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri

di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione

continuata l’estrattore d’aria.

 Inibire l’accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco) e alla sauna. Potrà essere

consentito l’accesso a tali strutture solo se inserite come servizio nelle camere per gli ospiti o mediante

prenotazione con uso esclusivo, purché sia garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni

ulteriore utilizzo.

STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE ALL’ARIA APERTA

▪ Ove possibile, promuovere la sorveglianza del rispetto dei distanziamenti sociali minimi da parte di

personale incaricato.

▪ Gli ospiti devono sempre utilizzare la mascherina nelle aree comuni chiuse (es. attività commerciali, spazi

comuni, servizi igienici), e comunque sempre quando non sia possibile rispettare la distanza

interpersonale di almeno un metro (ad eccezione degli appartenenti allo stesso nucleo familiare o dei

soggetti che in ogni caso condividano gli ambienti per i pernottamenti e delle persone che in base alle

disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale). Durante l’attività fisica non è

obbligatorio l’uso della mascherina.

▪ I mezzi mobili di pernottamento degli ospiti (es. tende, roulotte, camper) dovranno essere posizionati

all’interno di piazzole delimitate, in modo tale da garantire il rispetto delle misure di

distanziamento tra i vari equipaggi, comunque non inferiore a 3 metri tra i 2 ingressi delle unità

abitative, qualora frontali. Il distanziamento di almeno 1,5 metri dovrà essere mantenuto anche nel caso

di utilizzo di accessori o pertinenze (es. tavoli, sedie, lettini, sedie a sdraio).

▪ Raccomandazione agli occupanti della piazzola di pulire e disinfettare gli arredi esterni oltre a quelli interni.

▪ Per i servizi igienici ad uso comune, considerata la peculiarità degli stessi nel contesto di queste

strutture, sono introdotti interventi di pulizia da effettuare almeno 2 volte al giorno. In ragione di una

maggiore affluenza degli ospiti, nel caso di occupazione superiore al 70% delle piazzole sprovviste di

servizi igienici presenti nella struttura (escludendo quindi case mobili, bungalow e piazzole con servizi

privati), la pulizia e la disinfezione sarà effettuata almeno 3 volte al giorno.

▪ L’intervento di manutentori/dipendenti negli appartamenti in presenza degli ospiti dovrà essere

effettuato in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno un metro.

RIFUGI DI MONTAGNA ED ESCURSIONISTICI

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▪ Quando possibile, l’area esterna al rifugio deve essere delimitata, consentendo un accesso

regolamentato. In presenza di plateatico (tavoli, panche…) è necessario inserire un cartello che

richiami le norme igieniche e le distanze di sicurezza e prevedere percorsi che non permettano

l’incrocio delle persone.

▪ All’ingresso dell’area deve essere appostato un dispenser con disinfettante per le mani.

▪ Il gestore all’interno dell’area dovrà invitare gli ospiti al rispetto della distanza sociale di almeno 1 metro e

all’utilizzo dei presidi personali, quali mascherine. Il distanziamento non viene applicato per i nuclei

familiari, conviventi, persone che condividono la stessa camera, persone che in base alle disposizioni

vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla

responsabilità individuale).

▪ É d’obbligo usare tovaglie/tovagliette monouso e procedere alla disinfezione del tavolo e delle sedute

prima del riutilizzo dei posti.

▪ Viene effettuato solo servizio al tavolo o per asporto.

▪ Una parte dei posti a sedere esterni è riservata alla ristorazione prenotata.

▪ Nelle aree esterne, quando è prevista una zona dedicata al pranzo al sacco, la medesima deve essere ad

accesso limitato. É opportuno, ove possibile, provvedere alla copertura esterna con gazebo, tende,

pensiline, limitando così l’eccessiva pressione all’entrata del rifugio.

▪ Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo.

▪ Si suggerisce di dotare i bagni di asciugamani e copriwater monouso.

Accoglienza in rifugio

▪ L’entrata in rifugio è contingentata in base al numero di persone previsto e si potrà accedere solo

utilizzando i dispositivi di sicurezza previsti (mascherina) e previa approfondita igienizzazione delle mani.

▪ Non può essere effettuato servizio al banco, ma solo al tavolo.

▪ Ove possibile, è necessario individuare dei percorsi all’interno del rifugio che non consentano l’incrocio tra

persone.

▪ Il pernottamento ed erogazione pasti possono essere forniti preferibilmente su prenotazione e

comunque deve essere tenuta registrazione per almeno 30 giorni delle presenze, nel rispetto della

normative sulla privacy.

Accesso alle aree interne del rifugio

▪ La movimentazione tra le stanze del rifugio avviene solo utilizzando i dispositivi di sicurezza. È fatto

divieto di muoversi nella zona notte dei rifugi con gli scarponi: gli ospiti dovranno indossare ciabatte

proprie.

▪ Nel caso in cui si raggiunga l’occupazione massima prevista dei posti a sedere per la ristorazione

all’interno del rifugio, nel rispetto delle distanze di sicurezza, il gestore deve predisporre un cartello

in entrata che blocchi l’accesso.

▪ La pulizia accurata e la disinfezione saranno realizzate almeno 2 volte al giorno. Particolare attenzione

andrà dedicata alla pulizia e disinfezione dei servizi igienici, docce e lavabi in comune. In ogni caso

dovranno essere consegnati o messi a disposizione dei clienti kit di pulizia e disinfezione per un uso

in autonomia preliminare all’utilizzo del servizio.

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Camere da letto

▪ All’ingresso di ogni camera deve essere previsto un dispenser di gel disinfettante.

▪ Il posto letto deve essere comprensivo di materasso con coprimaterasso in tessuto lavabile, set monouso

composto da copri materasso e copri federa monouso, o eventualmente biancheria in tessuto

lavabile a 90 °C. Rimane comunque obbligatorio l’utilizzo del sacco a pelo personale.

▪ Nel caso si vogliano utilizzare le lenzuola monouso, queste dovranno essere aggiuntive rispetto al

coprimaterasso e al coprifedera monouso.

▪ Nelle camere con posti letto destinati ad uso promiscuo, ovvero clienti soggetti al rispetto del

distanziamento interpersonale, si dovranno adottare specifiche e più cautelative misure: garantire il

distanziamento interpersonale di almeno un metro, con una distanza tra letti di 1,5 metri.

OSTELLI DELLA GIOVENTÙ

▪ Quando possibile, l’area esterna all’ostello deve essere delimitata, consentendo un accesso

regolamentato. In presenza di plateatico (tavoli, panche…) è necessario inserire un cartello che

richiami le norme igieniche e le distanze di sicurezza e prevedere percorsi che non permettano

l’incrocio delle persone.

▪ All’ingresso dell’area deve essere appostato un dispenser con disinfettante per le mani.

▪ Nelle aree esterne, quando è prevista una zona dedicata al pranzo al sacco, la medesima deve essere ad

accesso limitato. É opportuno, ove possibile, provvedere alla copertura esterna con gazebo, tende,

pensiline, limitando così l’eccessiva pressione all’entrata dell’ostello.

Accoglienza in ostello

▪ Il pernottamento ed eventuale erogazione pasti possono essere forniti solo su prenotazione obbligatoria;

deve essere tenuta registrazione per almeno 30 giorni delle presenze, nel rispetto della normativa sulla

privacy.

Accesso alle aree/servizi comuni

▪ La movimentazione tra le stanze dell’ostello avviene solo utilizzando i dispositivi di sicurezza. È fatto divieto

di muoversi nella zona notte con le proprie scarpe: gli ospiti dovranno indossare ciabatte proprie.

▪ Nel caso in cui si raggiunga l’occupazione massima prevista dei posti a sedere per la ristorazione all’interno

dell’ostello, nel rispetto delle distanze di sicurezza, il gestore deve predisporre un cartello in entrata che

blocchi l’accesso.

▪ Per l’accesso ai servizi igienici e docce della struttura, che dovranno essere puliti più volte al giorno, è

necessario rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani.

▪ Le strutture comuni (bagni, wc, docce, lavandini, lavelli), ove presenti, dovranno essere gestite per rendere

possibile l’utilizzo rispettando il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed evitare

assembramenti.

▪ Si suggerisce di dotare i bagni di asciugamani e copriwater monouso.

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▪ La pulizia accurata e la disinfezione saranno realizzate almeno 2 volte al giorno. Particolare attenzione

andrà dedicata alla pulizia e disinfezione dei servizi igienici, docce e lavabi in comune. In ogni caso

dovranno essere consegnati o messi a disposizione dei clienti kit di pulizia e disinfezione per un uso in

autonomia preliminare all’utilizzo del servizio.

Camere da letto

▪ All’ingresso di ogni camera ad uso promiscuo e priva di servizi igienici deve essere previsto un dispenser di

gel disinfettante.

▪ Il posto letto deve essere comprensivo di materasso con coprimaterasso in tessuto lavabile, set monouso

composto da copri materasso e copri federa monouso, o eventualmente biancheria in tessuto lavabile a 90

°C.

▪ Nel caso si vogliano utilizzare le lenzuola monouso, queste dovranno essere aggiuntive rispetto al

coprimaterasso e al coprifedera monouso.

▪ Nelle camere con posti letto destinati ad uso promiscuo, ovvero clienti soggetti al rispetto del

distanziamento interpersonale, si dovranno adottare specifiche e più cautelative misure: garantire il

distanziamento interpersonale di almeno un metro, con una distanza tra letti di 1,5 metri.

LOCAZIONI BREVI

▪ Oltre al rispetto delle indicazioni di carattere generale, si raccomanda, al cambio ospite, l’accurata pulizia e

disinfezione di ambienti, arredi, utensili e, laddove fornita, biancheria. Inoltre, a tutela di eventuali persone

residenti o soggiornanti nel medesimo stabile nel quale si svolge l’attività di locazione breve, si suggerisce

di provvedere con maggiore frequenza ad un’accurata pulizia e disinfezione anche di spazi comuni (es.

ascensori, androni, scale, porte, etc). Tale ultima raccomandazione dovrà esser presa in accordo tra i

condomini o, laddove presente, dall’Amministratore condominiale.

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SERVIZI ALLA PERSONA (saloni di barbieri e parrucchieri, centri estetici, istituti di bellezza, servizi di

manicure e pedicure, attività di tatuaggio e piercing)

Le presenti indicazioni si applicano al settore della cura della persona: saloni di barbieri e parrucchieri, centri

estetici, istituti di bellezza, servizi di manicure e pedicure, attività di tatuaggio e piercing.

 Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.

 Consentire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, mantenere l’elenco delle presenze per un

periodo di 30 giorni, nel rispetto delle norme sulla privacy. In fase di prenotazione, il gestore provvederà ad

informare il cliente circa la necessità di osservare le misure di igiene personale prima di recarsi al locale per

il trattamento.

 Potrà essere rilevata ai clienti la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura >

37,5 °C.

 Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a

37,5°C.

 La permanenza dei clienti all’interno dei locali è consentita limitatamente al tempo indispensabile

all’erogazione del servizio o trattamento. Consentire la presenza contemporanea di un numero limitato di

clienti in base alla capienza del locale (vedi punto successivo).

 Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per

assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i

clienti. Si suggerisce comunque una distanza di almeno 1,5 metri tra le postazioni (ad es. usando postazioni

alternate).

 Ogni cliente accede al locale da solo. Nel caso di clienti che necessitano di assistenza (ad es. minori,

disabili, ecc.) è consentita la presenza di un accompagnatore, da comunicare in fase di prenotazione. Le

persone conviventi (e in generale le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al

distanziamento interpersonale) possono stare a una distanza inferiore da quella indicata per gli altri clienti;

detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.

 Ove possibile, devono essere consegnati ai clienti all’ingresso sacchetti monouso per raccogliere gli

effetti personali da restituire al completamento del servizio.

 L’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il

contagio tramite droplet.

 Nelle aree del locale, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani dei clienti e

degli operatori, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. Eliminare la

disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo.

 Si suggerisce di dotare i bagni di asciugamani e copriwater monouso.

 Il gestore assicura l’igienizzazione almeno due volte al giorno e la sanificazione quotidiana dei locali,

degli ambienti, tastiere, mouse, touch screen e degli oggetti che vengono a contatto con i clienti, ove

possibile con prodotti usa e getta.

 Devono essere utilizzati, ove possibile, materiali monouso per i trattamenti ai clienti (asciugamani,

ciabattine, cuffiette, slip ed eventuale kit doccia e camice monouso). Gli oggetti non monouso devono

essere adeguatamente igienizzati ad ogni cliente. In caso di tessuti riutilizzabili, questi devono essere

sostituiti per ogni cliente e lavati ad almeno 60 gradi per 30 minuti.

 Per i centri estetici, è consigliato per gli operatori l’utilizzo di soprascarpe monouso o comunque l’uso

di calzature distinte da quelle usate all’esterno del negozio. È consigliato l’utilizzo da parte dell’operatore di

cuffiette per raccogliere i capelli.

 L’operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l’espletamento della prestazione, devono

mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio,

una mascherina a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l’operatore, eventuali dispositivi di protezione

individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, etc.,

associati a rischi specifici propri della mansione).

 In particolare per i servizi di estetica e per i tatuatori, nell’erogazione della prestazione che richiede

una distanza ravvicinata, l’operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola.

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 L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima e dopo

ogni servizio reso al cliente) e utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso per gli estetisti. I guanti

utilizzati per i trattamenti devono essere diversi da quelli utilizzati nel contesto ambientale.

 Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo

cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori. Sanificazione delle postazioni di lavoro

dopo ogni cliente. Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici.

 Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di

permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire

l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve

essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio,

se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno

rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita

la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione

adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri

esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va

mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.

 Inibire l’accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco) e alla sauna. Potrà essere

consentito l’accesso a tali strutture solo mediante prenotazione con uso esclusivo, purché sia garantita

aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo.

 La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa, il

personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso,

favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.

 Deve essere data informazione sulle misure di sicurezza dei lavoratori come da normativa vigente;

deve, altresì, essere fornita completa informazione sulle norme di comportamento dei clienti, mediante

esposizione di cartellonistica all’ingresso.

 Nei centri massaggi e centri abbronzatura, organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce

in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate o

separate da apposite barriere). In tutti gli spogliatoi o negli spazi dedicati al cambio, gli indumenti e oggetti

personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi

armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione

sacchetti per riporre i propri effetti personali.

 È consentito praticare massaggi senza guanti, purché l’operatore prima e dopo ogni cliente proceda al

lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell’avambraccio e comunque, durante il massaggio, non si tocchi

mai viso, naso, bocca e occhi. Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso.

 Il cliente deve utilizzare mascherina a protezione delle vie aeree durante il massaggio.

 Il cliente accede alla doccia abbronzante munito di calzari adeguati al contesto.

 La doccia abbronzante tra un cliente ed il successivo deve essere adeguatamente aerata ed essere

altresì pulita e disinfettata la tastiera di comando.

 Sui lettini, abbronzanti e per il massaggio, evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria: la struttura

fornisce al cliente tutto l’occorrente al servizio. Anche tali lettini devono essere puliti e disinfettati tra un

cliente e il successivo.

 La biancheria deve essere lavata con acqua calda (70-90 °C) e normale detersivo per bucato; in

alternativa, lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti.

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COMMERCIO AL DETTAGLIO

Le presenti indicazioni si applicano al settore del commercio al dettaglio.

 Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.

 Potrà essere rilevata ai clienti la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura >

37,5 °C.

 Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a

37,5°C.

 Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare

assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.

 Ove possibile devono essere indicati percorsi differenziati in ingresso e in uscita e occorre regolare

l’afflusso alla cassa anche mediante segnaletica a terra in modo da garantire sempre il distanziamento

interpersonale di almeno un metro. Si consiglia, ove possibile, la predisposizione di barriere fisiche (es.

barriere in plexiglas) nelle zone dove vi è una maggiore interazione con il pubblico.

 Le persone conviventi (e in generale le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette

al distanziamento interpersonale) possono stare a una distanza inferiore da quella indicata per gli altri

clienti; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.

 Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche,

promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.

 Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà

essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa,

dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.

 I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori.

 L’addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni igienizzanti

(prima e dopo ogni servizio reso al cliente).

 Il gestore assicura l’igienizzazione almeno due volte al giorno e la sanificazione quotidiana dei locali,

degli ambienti, delle postazioni e strumenti di lavoro, tastiere, mouse, touch screen e degli oggetti che

vengono a contatto con i clienti, ove possibile con prodotti usa e getta.

 Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di

permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire

l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve

essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio,

se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno

rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita

la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione

adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri

esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va

mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.

 Il personale deve raccomandare ai clienti, anche mediante esposizione di cartellonistica all’ingresso, di

non permanere nel negozio più del tempo necessario alla scelta e all’acquisto dei prodotti e di richiedere il

supporto del personale per la ricerca dei prodotti.

 La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa, il

personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso,

favorire modalità di pagamento elettroniche.

 Deve essere data informazione sulle misure di sicurezza dei lavoratori come da normativa vigente;

deve, altresì, essere fornita completa informazione sulle norme di comportamento dei clienti, mediante

esposizione di cartellonistica all’ingresso.

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COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

(mercati e mercatini degli hobbisti)

Le presenti indicazioni si applicano alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche che si possono

considerare ordinarie per la loro frequenza di svolgimento, la cui regolamentazione è competenza dei

Comuni, che devono:

 assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani,

logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell’area mercatale, la riorganizzazione degli

spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l’accesso in modo ordinato e, se del caso,

contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1

metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi

o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale;

detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;

 verificare, mediante adeguati controlli, l’utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte

dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in

particolare accanto ai sistemi di pagamento;

 assicurare un’adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata:

posizionamento all’accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la

clientela sui corretti comportamenti;

 assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile,

ampliamento dell’area mercatale;

 individuare un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti

compresenti nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Qualora, per ragioni di indisponibilità di ulteriori spazi da destinare all’area mercatale, non sia possibile

garantire le prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i Comuni potranno contingentare l’ingresso all’area

stessa al fine del rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Ove ne ricorra l’opportunità, i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.

Misure a carico del titolare di posteggio

 pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di

vendita;

 è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una

igienizzazione frequente delle mani;

 messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani in ogni banco;

 rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;

 rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle

operazioni di carico e scarico;

 titolari e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a

37,5°C;

 gli operatori devono raccomandare ai clienti di non permanere presso il banco/chiosco più del tempo

necessario alla scelta e all’acquisto dei prodotti e di richiedere il supporto del personale per la ricerca dei

prodotti, evitando di toccare la merce;

 nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà

essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa,

dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;

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 in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima

che siano poste in vendita;

 se l’attività commerciale è svolta con chiosco, gli operatori devono delimitare lo spazio frontale di

vendita per garantire il distanziamento interpersonale;

 deve essere data informazione sulle misure di sicurezza dei lavoratori come da normativa vigente;

deve, altresì, essere fornita informazione sulle norme di comportamento dei clienti.

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ESERCIZI COMMERCIALI DI ABBIGLIAMENTO E CALZATURE

 È consentita l’apertura al pubblico di tutti gli esercizi di vendita di abbigliamento e calzature, con

esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi aperti al pubblico in cui è vietato

o interdetto l’accesso ai sensi delle disposizioni in vigore, nel rispetto della normativa vigente in tema di

sicurezza sanitaria, con particolare riferimento alle misure di sanificazione e igienizzazione dei locali,

dispositivi di protezione individuale per i lavoratori e distanziamento interpersonale.

 Gestore e addetti devono indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza nei locali e

mantenere, ove possibile, un distanziamento interpersonale di almeno un metro.

 I lavoratori devono adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani, per le quali è

raccomandato un lavaggio frequente con acqua e sapone o altri prodotti igienizzanti.

 Dovrà essere data ampia disponibilità e accessibilità a sistemi e prodotti per l’igienizzazione delle mani

(preferibilmente dispenser a induzione automatica). Detti sistemi devono essere disponibili sia per il

personale, sia per i clienti, in particolare all’ingresso del negozio, presso i camerini, in prossimità della

cassa.

 La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa, il

personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso,

favorire modalità di pagamento elettroniche.

 Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a

37,5°C.

 Il gestore assicura l’igienizzazione almeno due volte al giorno e la sanificazione quotidiana dei locali,

degli ambienti, delle postazioni e strumenti di lavoro, tastiere, mouse, touch screen, dei camerini e degli

oggetti che vengono a contatto con i clienti, ove possibile con prodotti usa e getta.

 Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di

permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire

l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve

essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio,

se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno

rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita

la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione

adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri

esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va

mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.

 Potrà essere rilevata ai clienti la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura >

37,5 °C.

 I clienti devono usare le mascherine all’interno dei negozi e devono igienizzare le mani attraverso i

dispenser disponibili in negozio, in particolare appena entrano.

 Il personale deve raccomandare ai clienti, anche mediante esposizione di cartellonistica all’ingresso, di

non permanere nel negozio più del tempo necessario alla scelta e all’acquisto dei prodotti e di richiedere il

supporto del personale per la ricerca dei prodotti. Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e

manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani

prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela

guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.

 Ove possibile, devono essere indicati percorsi differenziati in ingresso e in uscita e occorre regolare

l’afflusso alla cassa e ai camerini anche mediante segnaletica a terra in modo da garantire sempre il

distanziamento interpersonale di almeno un metro. Si consiglia, ove possibile, la predisposizione di

barriere fisiche (es. barriere in plexiglas) nelle zone dove vi è una maggiore interazione con il pubblico.

 L’afflusso di clienti dovrà essere sempre contingentato in modo da garantire il distanziamento

interpersonale di almeno un metro. I clienti dovranno attendere il proprio turno di ingresso fuori dal

negozio, rispettando il distanziamento interpersonale.

 Le persone conviventi (e in generale le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette

al distanziamento interpersonale) possono stare a una distanza inferiore da quella indicata per gli altri

clienti; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.

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 Si consiglia di prediligere l’utilizzo di un personal shopper per i clienti, mediante la prenotazione online

o telefonica, anche per distribuire l’afflusso dei clienti negli orari di minor affollamento.

 Deve essere data informazione sulle misure di sicurezza dei lavoratori come da normativa vigente;

deve, altresì, essere fornita completa informazione sulle norme di comportamento dei clienti, mediante

esposizione di cartellonistica all’ingresso.

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CENTRI COMMERCIALI

 È consentita l’apertura al pubblico dei centri commerciali, open mall, outlet (d’ora in poi, “centri

commerciali” ove non diversamente precisato) e di tutti gli esercizi al loro interno, con esclusione delle

attività localizzate in aree o spazi aperti al pubblico in cui è vietato o interdetto l’accesso ai sensi delle

disposizioni in vigore, nel rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sanitaria, con particolare

riferimento alle misure di sanificazione e igienizzazione dei locali, dispositivi di protezione individuale per i

lavoratori e distanziamento interpersonale.

 Tutte le attività che sono localizzate all’interno dei centri commerciali devono rispettare le linee guida

e misure specifiche per la propria categoria in tema di sicurezza sanitaria e quanto previsto dal protocollo

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro del 24 Aprile 2020.

 Nei parcheggi devono essere segnalati percorsi e varchi dedicati di ingresso e di uscita al centro

commerciale, con relativa segnaletica orizzontale e verticale.

 I varchi di accesso agli spazi commerciali devono essere organizzati in modo da garantire una

distribuzione ottimale dei flussi in entrata e in uscita, assicurando sempre il distanziamento interpersonale

di almeno un metro, anche con eventuale riduzione delle porte di accesso utilizzabili, per consentire il

controllo da parte del personale della sicurezza su ciascuna porta. Ciò non deve determinare, in ogni caso,

assembramenti.

 In caso di code in ingresso, in prossimità dei varchi di accesso devono essere organizzati percorsi

obbligati con segnaletica a pavimento, per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

 Ogni centro commerciale deve regolare l’afflusso nelle aree comuni (corridoi, bagni, piazzali interni,

etc.), non superiore al rapporto di 1 persona ogni 10 mq di SLP in modo da evitare assembramento e

garantire sempre la distanza interpersonale di almeno un metro all’interno del centro commerciale, anche

attraverso sistemi di conteggio degli ingressi e delle uscite. In ogni caso, occorre prevedere una superficie

minima di 10m2 a persona (con riferimento alla SLP – superficie lorda di pavimento). Nei soli centri

commerciali all’aperto con superficie superiore a 5.000 mq, le presenze dovranno essere non superiori al

rapporto di 1 persona ogni 8 mq di SLP.

 Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a

37,5°C.

 I clienti all’ingresso devono essere sottoposti alla misura della temperatura corporea (mediante

termometri con misurazione a distanza – ad esempio, termometri a infrarossi – messi a disposizione dalla

società di gestione del centro commerciale): è consentito l’ingresso solo a coloro con temperatura inferiore

ai 37,5°C.

 Deve essere data ampia disponibilità e accessibilità a sistemi e prodotti per l’igienizzazione delle mani

(preferibilmente dispenser a induzione automatica). Detti sistemi devono essere disponibili sia per il

personale, sia per i clienti, in particolare all’ingresso e all’uscita del centro commerciale, presso i bagni,

all’ingresso dei singoli esercizi e attività.

 I clienti devono indossare le mascherine per tutto il tempo di permanenza nel centro commerciale, ad

eccezione dei momenti di fruizione dei servizi incompatibili con il loro utilizzo (es. ristorazione, trattamenti

estetici al viso).

 Ferma restando la responsabilità dei singoli punti vendita nel contingentare la presenza presso i propri

spazi in base alle dimensioni e caratteristiche del locale e nel rispetto della normativa vigente, le eventuali

code che potranno formarsi all’esterno di ciascun punto vendita sono regolate attraverso apposita

segnaletica a terra, garantendo la distanza interpersonale.

 Tutti i lavoratori del centro commerciale, compreso il personale di vigilanza e sicurezza, devono

indossare mascherine per tutto il tempo di svolgimento del proprio lavoro, nonché guanti di protezione in

base alla tipologia di attività e secondo le disposizioni del centro commerciale.

 L’ingresso di fornitori e corrieri è ammesso solo in fase di chiusura del centro commerciale o in orari

prestabiliti e in ogni caso è garantito il distanziamento interpersonale e controllato l’utilizzo dei dispositivi

di protezione. Le aree di scarico merci sono presidiate dal personale di vigilanza ove possibile, anche con

l’ausilio di telecamere e sbarre automatiche. Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto rimangono a

bordo dei veicoli durante le operazioni di carico e scarico.

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 Laddove necessario, sono definiti dei percorsi interni, indicati con segnaletica adesiva a pavimento, per

limitare al massimo gli incroci di persone e gestire con maggiore facilità il mantenimento della distanza di

sicurezza. Anche rampe e scale mobili sono dotate di segnaletica indicante il distanziamento di un metro.

 Le persone conviventi (e in generale le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette

al distanziamento interpersonale) possono stare a una distanza inferiore da quella indicata per gli altri

clienti; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.

 L’uso di eventuali panchine o sedute deve essere limitato con segnaletica ben visibile ed eventuale

interdizione totale o parziale tramite appositi sistemi (ad esempio, nastri), in modo da garantire sempre il

distanziamento.

 Deve essere fissato un numero massimo di presenze contemporanee all’interno dei bagni (comunicato

con appositi pannelli informativi all’esterno): il personale di sicurezza preposto controlla periodicamente il

rispetto del predetto limite.

 Deve essere assicurata una frequente igienizzazione dei bagni. Nei bagni devono essere sempre

disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani Si suggerisce di dotare i bagni di asciugamani e

copriwater monouso.

 Ove possibile, l’uso degli ascensori è riservato ai clienti con disabilità motoria o con problemi di

deambulazione (da comunicare con appositi pannelli informativi all’esterno) e l’afflusso è controllato

periodicamente dal personale di sicurezza preposto.

 Il personale di sicurezza preposto aiuta i clienti a rispettare le indicazioni e le norme di

comportamento.

 Deve essere effettuata l’igienizzazione almeno due volte al giorno e sanificazione quotidiana delle

superfici sensibili e igienizzazione continua di qualsiasi oggetto utilizzato dai clienti.

 I singoli negozi e attività sono responsabili della sanificazione e igienizzazione dei propri spazi

all’interno del centro commerciale.

 Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di

permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire

l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve

essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio,

se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno

rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita

la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione

adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri

esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va

mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.

 Deve essere data informazione sulle misure di sicurezza dei lavoratori, come da normativa vigente.

 Deve essere fornita completa informazione sulle norme di comportamento dei clienti e le misure di

sicurezza adottate, mediante esposizione di cartellonistica all’ingresso e presso ogni punto vendita interno,

nonché mediante la trasmissione regolare di messaggi audio e video ove possibile all’interno del centro

commerciale.

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UFFICI APERTI AL PUBBLICO

Le presenti indicazioni si applicano al settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi

amministrativi che prevedono accesso del pubblico.

 Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.

 Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

 Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a

37,5°C.

 Promuovere il contatto con le persone, laddove possibile, tramite modalità di collegamento a distanza

e soluzioni innovative tecnologiche.

 Favorire l’accesso delle persone solo tramite prenotazione, consentendo la presenza contemporanea

di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vedi punto successivo).

 Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per

assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra

le persone (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dove questo non può essere garantito dovrà essere

utilizzata la mascherina a protezione delle vie aeree.

 L’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il

contagio tramite droplet.

 Nelle aree di attesa, mettere a disposizione prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani delle persone,

con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani soprattutto dopo il contatto con

riviste e materiale informativo.

 L’attività di front office per gli uffici ad alto afflusso di persone esterne può essere svolta

esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione.

 L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima e dopo

ogni servizio reso al cliente).

 Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza; in

alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1

metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l’uso della mascherina.

 Assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una

adeguata disinfezione delle attrezzature.

 Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di

permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire

l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve

essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio,

se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno

rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita

la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione

adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri

esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va

mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.

13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 29 di 72

PISCINE

Le presenti indicazioni si applicano alle piscine pubbliche e alle piscine finalizzate ad uso collettivo inserite

in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche,

camping, etc.) ove sia consentito l’uso natatorio. Sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di

riabilitazione e termale, nonché le piscine inserite in parchi tematici o strutture ricettive, balneari o di

ristorazione ove non sia consentita l’attività natatoria, alle quali trova applicazione, limitatamente all’indice

di affollamento, quanto previsto per le piscine termali nella specifica scheda.

 Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. I frequentatori devono rispettare

rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Il gestore dovrà prevedere

opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi attraverso monitor e/o maxi-schermi,

per facilitare la gestione dei flussi e la sensibilizzazione riguardo i comportamenti, mediante adeguata

segnaletica.

 Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

 Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a

37,5°C.

 Divieto di accesso del pubblico alle tribune. Divieto di manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti.

 Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali

condizioni di aggregazioni e da regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree per favorire il

rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle

disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla

responsabilità individuale. Se possibile prevedere percorsi divisi per l’ingresso e l’uscita.

 Privilegiare l’accesso agli impianti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un

periodo di 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy.

 Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di

almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate o separate da apposite barriere).

 Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora

depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di

mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.

 Dotare l’impianto/struttura di dispenser con prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani dei

frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all’entrata, prevedendo l’obbligo di frizionarsi le mani già in

entrata. Altresì prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell’area solarium o in aree

strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l’igiene delle mani.

 La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona. Per

le aree solarium e verdi, assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in

modo da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone; tra le attrezzature (lettini, sedie a

sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5

m. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei

frequentatori nell’impianto in base agli indici sopra riportati.

 Al fine di assicurare un livello di protezione dall’infezione, garantire l’efficacia della filiera dei

trattamenti dell’acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 – 1,5 mg/l;

cloro combinato ≤ 0,40 mg/l; pH 6.5 – 7.5. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere

assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra è non

meno di due ore. Dovranno tempestivamente essere adottate tutte le misure di correzione in caso di non

conformità, come pure nell’approssimarsi del valore al limite tabellare.

 Prima dell’apertura della vasca dovrà essere confermata l’idoneità dell’acqua alla balneazione a seguito

dell’effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla tabella A

dell’allegato 1 all’Accordo Stato Regioni e PP.AA. 16.01.2003, effettuate da apposito laboratorio. Le analisi

di laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l’apertura della piscina al pubblico a cadenza

mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere

una frequenza più ravvicinata.

13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 30 di 72

 Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina: prima di entrare nell’acqua

di vasca provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo; è obbligatorio l’uso della cuffia; è

vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua; ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini

contenitivi.

 Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici,

cabine, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti etc.).

 Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di

permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire

l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve

essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio,

se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno

rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita

la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione

adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri

esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va

mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.

 Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di

persona o nucleo famigliare. Diversamente la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata.

Evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria: l’utente dovrà accedere alla piscina munito di tutto

l’occorrente.

 Le piscine finalizzate a gioco acquatico in virtù della necessità di contrastare la diffusione del virus,

vengano convertite in vasche per la balneazione. Qualora il gestore sia in grado di assicurare i requisiti nei

termini e nei modi del presente documento, attenzionando il distanziamento sociale, l’indicatore di

affollamento in vasca, i limiti dei parametri nell’acqua, sono consentite le vasche torrente, toboga, scivoli

morbidi e altre tipologie di scivoli e attrazioni solitamente in uso, che garantiscano comunque il rispetto

delle predette disposizioni.

 Per piscine ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive

(es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.) valgono le disposizioni del presente documento,

opportunamente vagliate e modulate in relazione al contesto, alla tipologia di piscine, all’afflusso clienti,

alle altre attività presenti etc.

 Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del

distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e

l’età degli stessi.

 Le vasche che non consentono il rispetto delle indicazioni suesposte per inefficacia dei trattamenti (es,

piscine gonfiabili), mantenimento del disinfettante cloro attivo libero, o le distanze devono essere

interdette all’uso. Pertanto, si suggerisce particolare rigoroso monitoraggio nei confronti delle vasche per

bambini.

 Tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di autocontrollo in un apposito allegato

aggiuntivo dedicato al contrasto dell’infezione da SARS-CoV-2.

 Per quanto riguarda le piscine alimentate ad acqua di mare, ove previsto, mantenere la concentrazione

di disinfettante nell’acqua, nei limiti raccomandati e nel rispetto delle norme e degli standard

internazionali, preferibilmente nei limiti superiori della portata. In alternativa, attivare i trattamenti fisici ai

limiti superiori della portata o il massimo ricambio dell’acqua in vasca sulla base della portata massima

della captazione.

13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 31 di 72

PALESTRE

Le presenti indicazioni si applicano a enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di palestre, comprese le

attività fisiche con modalità a corsi (senza contatto fisico interpersonale).

 Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.

 Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato (es. con prenotazione) e

regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni; mantenere

l’elenco delle presenze per un periodo di 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy.

 Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

 Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a

37,5°C.

 Organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad

esempio prevedere postazioni d’uso alternate o separate da apposite barriere), anche regolamentando

l’accesso agli stessi.

 Regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l’accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi e

macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza:

o almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica,

o almeno 2 metri durante l’attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa).

 Dette misure non vengono applicate per le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono

soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.

 Dotare l’impianto/struttura di dispenser con prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani dei

frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili, prevedendo l’obbligo dell’igiene delle mani all’ingresso e

in uscita.

 Dopo l’utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il responsabile della struttura assicura la disinfezione

della macchina o degli attrezzi usati.

 Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati.

 Garantire la frequente pulizia e disinfezione dell’ambiente, di attrezzi e macchine (anche più volte al

giorno ad esempio tra un turno di accesso e l’altro), e comunque la disinfezione di spogliatoi (compresi

armadietti) a fine giornata.

 Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali

asciugamani, accappatoi o altro.

 Utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo.

 Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora

depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di

mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.

 Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di

permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire

l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve

essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio,

se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno

rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita

la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione

adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri

esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va

mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.

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MANUTENZIONE DEL VERDE

 La consegna a domicilio del cliente di piante e fiori per piantumazioni deve avvenire nel rispetto delle

indicazioni fornite in relazione al trasporto dei prodotti. Se il personale effettua la consegna del prodotto,

vige l’obbligo di mascherina (se non è possibile rispettare la distanza di almeno 1 mero) e di guanti.

 Tutte le operazioni di pulizia devono essere effettuate indossando dispositivi di protezione

(mascherina, guanti, occhiali) e aerando i locali chiusi, individuando il personale dedicato (lavoratori della

stessa azienda o personale esterno).

 Le operazioni di pulizia di tutte le superfici (in particolare all’interno dei locali spogliatoi, dei servizi

igienici e negli altri luoghi o spazi comuni) dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni

detergenti; mezzi di trasporto, macchine (trattori con uomo a bordo o senza uomo a bordo, PLE) e

attrezzature dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti.

 Le operazioni di disinfezione periodica devono interessare spogliatoi, servizi igienici e spazi comuni,

comprese le macchine e le attrezzature (PLE, motoseghe, decespugliatori, rasaerba, scale, forbici) con

particolare attenzione se a noleggio.

 L’azienda dovrà mettere a disposizione idonei mezzi detergenti, dovrà inoltre rendere disponibile

all’interno dei locali e degli automezzi utilizzati per raggiungere i cantieri, dispenser di prodotti igienizzanti

per le mani.

 Deve essere regolamentato l’accesso agli spazi comuni (quali, ad esempio, spogliatoi, zona pausa

caffè) limitando il numero delle presenze contemporanee ed il tempo di permanenza, con il rispetto in ogni

caso del criterio della distanza di almeno 1 metro fra le persone.

 Relativamente alla protezione delle mani, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un

errato impiego di tali dispositivi, si ritiene più protettivo consentire di lavorare senza guanti monouso e

disporre il lavaggio frequente delle mani con prodotti igienizzanti secondo opportune procedure aziendali

(fatti salvi i casi di rischio specifico associati alla mansione specifica o di probabile contaminazione delle

superfici).

 Allestimento del cantiere: i lavoratori in tutte le fasi di delimitazione del cantiere, apposizione

segnaletica, scarico materiali e attrezzature devono mantenere le distanze di sicurezza. Il distanziamento

attraverso l’apposizione di idonea segnaletica e/o recinzione di cantiere deve essere garantito anche nei

confronti di committenti e/o cittadini.

 Operazioni di potatura o abbattimento alberi: l’operatore alla guida del trattore o macchine

semoventi cabinate deve trovarsi da solo, sia durante le fasi di spostamento sia durante le fasi di

lavorazione. Evitare se possibile l’uso promiscuo di macchine semoventi cabinate o, preliminarmente,

effettuare la pulizia e disinfezione della cabina e delle superfici della macchina. Anche nel caso di uso

promiscuo delle attrezzature, ad esempio motoseghe, si consiglia, preliminarmente, la disinfezione delle

parti che possono veicolare il contagio.

 Attività di sfalcio, piantumazione, creazione e cura di aree verdi: evitare se possibile l’uso promiscuo

di trattorini o macchine semoventi quali escavatori, preliminarmente effettuare la pulizia e la disinfezione

delle superfici delle attrezzature.

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MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE

Le presenti indicazioni si applicano per enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di musei, archivi,

biblioteche e altri luoghi di cultura.

 Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da adottare.

 Definire uno specifico piano di accesso per i visitatori (giorni di apertura, orari, numero massimo

visitatori, sistema di prenotazione, etc.) che dovrà essere esposto e comunque comunicato ampiamente

(es. canali sociali, sito web, comunicati stampa).

 Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

 Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a

37,5°C.

 I visitatori devono sempre indossare la mascherina.

 Il personale lavoratore deve indossare la mascherina a protezione delle vie aeree sempre quando in

presenza di visitatori e comunque quando non è possibile garantire un distanziamento interpersonale di

almeno 1 metro.

 L’area di contatto tra personale e utenza all’ingresso, laddove possibile, può essere delimitata da

barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

 In tutti i locali mettere a disposizione prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani.

 Redigere un programma degli accessi pianificato (es. con prenotazione online o telefonica) che

preveda il numero massimo di visitatori presenti e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni

di assembramento e aggregazione.

 Quando opportuno, predisporre percorsi ed evidenziare le aree, anche con segnaletica sul pavimento,

per favorire il distanziamento interpersonale e che prevedano una separazione tra ingresso e uscita.

 Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti, con particolare

attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.). Assicurare

regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici. La pulizia di ambienti ove siano esposti, conservati o

stoccati beni culturali, devono essere garantiti con idonee procedure e prodotti.

 Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di

permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire

l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve

essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio,

se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno

rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita

la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione

adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri

esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va

mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.

 L’utilizzo di ascensori, dove possibile, va limitato e riservato a persone con disabilità motoria.

 Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti

e simili.

 Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente

disinfettati al termine di ogni utilizzo. Favorire l’utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle

informazioni.

 Eventuali attività divulgative dovranno tenere conto delle regole di distanziamento sociale e si

suggerisce di organizzare le stesse attraverso turni, preventivamente programmati e privilegiando gli spazi

aperti.

 Per quanto concerne il trattamento di fondi documentari e collezioni librarie, non potendo essere

sottoposti a procedure di disinfezione poiché dannosi per gli stessi, si rimanda alle procedure di stoccaggio

in isolamento degli stessi dopo il loro utilizzo.

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ATTIVITÀ FISICA ALL’APERTO

Le presenti indicazioni si applicano a tutti gli impianti sportivi dove si pratica attività all’aperto che hanno

strutture di servizio al chiuso (reception, deposito attrezzi, sala ricezione, spogliatoi, direzione gara, etc).

▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.

▪ Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali

condizioni di aggregazioni, regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree, in modo da

evitare assembramenti e garantire il distanziamento interpersonale.

▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5°C.

▪ Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C.

▪ Distanziare attrezzi e macchine per garantire gli spazi necessari per il rispetto della distanza di

sicurezza, delimitando le zone di rispetto e i percorsi con distanza minima fra le persone non inferiore a

1 metro mentre non si svolge attività fisica; se non può essere rispettata bisogna indossare la

mascherina. Durante l’attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa) è necessario

mantenere una separazione di almeno 2 metri. Queste misure non sono applicate per le persone che

in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo

aspetto afferisce alla responsabilità individuale).

▪ Presenza di personale formato per verificare e indirizzare gli utenti al rispetto di tutte le norme igieniche

e di distanziamento sociale.

▪ Pulizia e disinfezione dell’ambiente e di attrezzi e macchine al termine di ogni seduta di allenamento

individuale.

▪ Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati.

▪ Per gli utenti è obbligatoria l’igiene delle mani prima e dopo l’accesso.

▪ Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali

asciugamani, accappatoi o altro.

▪ Fare in modo che ogni praticante possa disporre di prodotti per la disinfezione e in quantità adeguata (in

prossimità di ciascuna macchina o set di attrezzi) affinché, prima e dopo ogni esercizio, possa

effettuare in autonomia la disinfezione della macchina o degli attrezzi usati.

13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 35 di 72

NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE

Le presenti indicazioni si applicano ai servizi di noleggio, pubblici e privati.

▪ Garantire un’adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure igieniche e

comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di

responsabilità individuale. I messaggi devono essere comprensibili ad eventuali utenti di altra

nazionalità e possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, consegna di

informative, promozione e rinforzo del rispetto delle misure igieniche da parte del personale addetto.

▪ Consentire l’accesso al servizio solo tramite prenotazione, tramite modalità di collegamento a

distanza e app dedicate; favorire modalità di pagamento elettronico.

▪ È raccomandata la rilevazione della temperatura corporea al momento dell’accesso presso la struttura

commerciale ove avviene il servizio di noleggio, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5°C.

▪ Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a

37,5°C.

▪ Negli uffici/locali/aree all’aperto, mettere a disposizione prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani degli

utenti.

▪ Negli uffici/locali/aree all’aperto evitare assembramenti degli utenti, predisponendo percorsi guidati di

distanziamento per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di distanza tra noleggiatore ed

utente. Questa misura non viene applicata per le persone che in base alle disposizioni vigenti non

sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità

individuale).

▪ L’utilizzo di mascherine a protezione delle vie respiratorie è obbligatorio in tutti i locali chiusi accessibili

al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il

mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale, fatte salve le eccezioni previste dalle

disposizioni vigenti (bambini di età inferiore a 6 anni, soggetti con disabilità non compatibili con l’uso

continuativo della mascherina e soggetti che interagiscono con i predetti).

▪ Le postazioni di lavoro del personale addetto possono essere delimitate da barriere fisiche adeguate a

prevenire il contagio tramite droplet.

▪ Per quanto riguarda il microclima degli uffici/locali, è fondamentale garantire condizioni di adeguato

ricambio dell’aria indoor:

○ garantire una frequente manutenzione/sostituzione dei pacchi filtranti dell’aria in ingresso

(eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti);

○ relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore,

fancoil o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli

ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto

fermo, i filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.

13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 36 di 72

▪ Garantire la frequente pulizia di tutti gli ambienti, con regolare disinfezione delle superfici toccate con

maggiore frequenza (es. banchi, piani di lavoro, piani d’appoggio, corrimano, interruttori della luce,

pulsanti, maniglie ecc.).

NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO

▪ I gestori assicurano la pulizia dei veicoli e mezzi noleggiati prima di ogni nuova consegna, utilizzando

prodotti disinfettanti per le superfici toccate più di frequente (es. volante, leva del cambio, display,

manopole, pulsanti, manubri, ecc.).

▪ Per il servizio bike sharing e di car sharing dovrà essere garantita l’igienizzazione delle mani dei

clienti.

NOLEGGIO DI ALTRE ATTREZZATURE

▪ Tutte le attrezzature devono essere pulite e disinfettate dopo ogni restituzione da parte del noleggiatore.

▪ Si avrà cura di porre particolare attenzione a tutte le superfici che prevedono nell’utilizzo il contatto con

le mani (es tastiere, maniglie ecc) o che possono essere a rischio di contaminazione da droplet nel caso

in cui l’utente abbia utilizzato lo strumento senza mascherina.

▪ Se lo strumento noleggiato non può essere pulito e disinfettato senza danneggiarlo, l’utente dovrà

essere informato che l’utilizzo è possibile solo indossando guanti e mascherina.

13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 37 di 72

INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO

▪ Per tutti gli informatori, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda presso cui si recano

per la loro attività.

▪ Il professionista informatore dovrà sempre provvedere ad adeguata igiene delle mani e all’utilizzo della

mascherina a protezione delle vie aeree.

▪ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni al termine dell’incontro.

▪ Dovranno essere privilegiate le attività da remoto e di contatto a distanza.

▪ L’eventuale attività di persona dovrà avvenire sempre previo appuntamento preventivamente

concordato, individuando specifici orari per evitare, dove possibile, intersezioni con altri utenti o

pazienti anche negli spazi d’attesa.

▪ Dovrà sempre essere rispettata la distanza interpersonale tra informatore e operatore sanitario.

▪ Evitare l’utilizzo promiscuo di oggetti nell’attività informativa.

13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 38 di 72

AREE GIOCHI PER BAMBINI

Le presenti indicazioni si applicano a zone attrezzate con giochi per bambini, presenti all’interno di aree

pubbliche e private, comprese quelle all’interno di strutture ricettive e commerciali.

▪ Predisporre per genitori, bambini, accompagnatori ed eventuale personale una adeguata informazione

su tutte le misure di prevenzione da adottare. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea

ai minori, comprensibile anche ad utenti stranieri, in particolar modo per aree a vocazione turistica.

▪ Invitare il personale e i genitori all’auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo

familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per

COVID-19.

▪ Per bambini e ragazzi devono essere promosse le misure igienico-comportamentali con modalità anche

ludiche, compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza.

▪ Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature, per garantire l’accesso in modo ordinato, al

fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di

separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano

soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.

In caso di presenza di minori che necessitano di accompagnamento, consentire l’accesso a un solo

accompagnatore per bambino. Se possibile, organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.

▪ La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da genitori, accompagnatori ed

eventuale personale, e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età. Privilegiare mascherine colorate e/o

con stampe.

▪ Mettere a disposizione idonei dispenser di prodotti igienizzanti per la frequente igiene delle mani in

tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita. Questa misura non è obbligatoria per le

aree gioco presenti nei parchi pubblici.

▪ Garantire una approfondita pulizia delle aree e delle attrezzature, preferibilmente giornaliera o con una

frequenza adeguata rispetto all’intensità di utilizzo; qualora non sia possibile una adeguata pulizia delle

attrezzature, non ne potrà essere consentito l’utilizzo.

SALE GIOCHI

▪ Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature per garantire l’accesso in modo ordinato,

al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di

separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano

soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità

individuale. In caso di presenza di minori che necessitano di accompagnamento, consentire l’accesso

a un solo accompagnatore per bambino.

▪ Il gestore è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei clienti in

tutte le aree (comprese le aree distributori di bevande e/o snack, ecc.) per evitare assembramenti,

come indicato al punto precedente.

13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 39 di 72

▪ Il personale di servizio deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igienizzazione

delle mani.

▪ La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il

personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni

caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.

▪ Dotare il locale di dispenser con soluzioni igienizzanti per l’igiene delle mani dei clienti in punti

ben visibili all’entrata, prevedendo l’obbligo di frizionarsi le mani già in entrata. Altresì prevedere la

collocazione di dispenser in vari punti del locale in modo da favorire da parte dei frequentatori l’igiene

delle mani prima dell’utilizzo di ogni gioco/attrezzatura.

▪ I clienti dovranno indossare la mascherina.

▪ Periodicamente (almeno ogni ora) è necessario assicurare pulizia e disinfezione delle superfici dei

giochi a contatto con le mani (pulsantiere, maniglie, ecc).

▪ Le apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate non devono essere usate. Non

possono altresì essere usati i giochi a uso collettivo in cui non sia possibile il distanziamento

interpersonale di almeno 1 metro.

▪ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di

permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire

l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento

deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è

obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni

caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto,

e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di

filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del

ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle

portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.

13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 40 di 72

CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI

Le presenti indicazioni si applicano ai luoghi di ritrovo di associazioni culturali, circoli ricreativi, club, centri

di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età, nonché attività corsistica individuale e

collettiva.

▪ Garantire un’adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure igieniche e

comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di

responsabilità individuale. I messaggi devono essere comprensibili ad eventuali utenti di altra

nazionalità e possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, invio di

informative agli iscritti, promozione e rinforzo del rispetto delle misure igieniche da parte del personale

addetto.

▪ Riorganizzare gli spazi, i percorsi e il programma di attività in modo da assicurare il mantenimento

della distanza interpersonale di almeno 1 metro (2 metri in caso di attività fisica). Sono fatte salve

le eccezioni previste dalle normative vigenti, la cui applicazione afferisce alla responsabilità dei singoli.

Potrà essere valutata una diminuzione della capienza massima dei locali.

▪ Privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento di attività all’aria aperta, garantendo comunque il

rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.

▪ Privilegiare attività a piccoli gruppi di persone, garantendo sempre il rispetto della distanza

interpersonale anche durante le attività di tipo ludico. Per le attività che prevedono la condivisione di

oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo, bocce), adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero

di persone che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio predisponendo turni di gioco e squadre a

composizione fissa, e obbligare comunque l’uso della mascherina e la disinfezione delle mani prima di

ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti

devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo. È vietato l’utilizzo di strumenti di

gioco per i quali non è possibile una disinfezione ad ogni turno (es. carte da gioco).

▪ L’utilizzo di mascherine a protezione delle vie respiratorie è obbligatorio in tutti i locali chiusi accessibili

al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il

mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale, fatte salve le eccezioni previste dalle

disposizioni vigenti (bambini di età inferiore a 6 anni, soggetti con disabilità non compatibili con l’uso

continuativo della mascherina e soggetti che interagiscono con i predetti).

▪ È necessario mettere a disposizione degli utenti e degli addetti distributori di soluzioni disinfettanti per

le mani da dislocare in più punti, in particolare vicino agli ingressi delle stanze e dei servizi igienici. Si

ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere cambiati

frequentemente e comunque ogni volta che si sporcano o si danneggiano. I guanti già utilizzati, una

volta rimossi, non devono essere riutilizzati e devono essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati.

▪ Si suggerisce di dotare i bagni di asciugamani e copriwater monouso.

▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea all’ingresso, impedendo l’accesso in caso di temperatura >

37,5 °C.

13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 41 di 72

▪ Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a

37,5°C.

▪ Mantenere un registro delle presenze giornaliere da conservare per una durata di 30 giorni, garantendo

il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

▪ Le postazioni dedicate al ricevimento degli utenti possono essere dotate di barriere fisiche (es. schermi).

▪ La disposizione dei posti a sedere dovrà garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1

metro, sia frontalmente che lateralmente.

▪ Garantire la frequente pulizia di tutti gli ambienti e con regolare disinfezione delle superfici toccate con

maggiore frequenza (es. banchi, tavoli, piani d’appoggio, corrimano, interruttori della luce, pulsanti,

maniglie di porte e finestre, attrezzature, giochi, servizi igienici, docce, spogliatoi ecc.).

▪ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza

degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle

portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato

alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente

possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate

ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia,

ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.

Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con

filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in

funzione continuata l’estrattore d’aria.

▪ Per quanto riguarda le misure organizzative e di prevenzione specifiche per le varie tipologie di

attività (es. somministrazione di alimenti e bevande, attività motoria e sportiva, attività formative, ecc

…) si rimanda alle schede tematiche pertinenti.

CENTRI ANZIANI

Le presenti indicazioni integrano quanto sopra e si applicano specificatamente ai centri anziani, in quanto

le persone anziane sono state particolarmente penalizzate dal forzato isolamento nel periodo di

lockdown.

▪ Occorre garantire un’adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure igieniche e

comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di

responsabilità individuale. I messaggi devono essere comprensibili a tutti gli utenti del centro tenendo

conto delle eventuali fragilità di ciascuno e possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e

cartellonistica, invio di informative agli iscritti, promozione e rinforzo del rispetto delle misure igieniche da

parte del personale addetto, professionale e volontario.

▪ Riorganizzare gli spazi, i percorsi e il programma di attività in modo da assicurare il mantenimento della

distanza interpersonale di almeno 1 metro (2 metri in caso di attività fisica).

Sono fatte salve le eccezioni previste dalle normative vigenti, la cui applicazione afferisce alla

responsabilità dei singoli, come nel caso di conviventi o persone che necessitino di accompagnamento

tutelare e fisico. Potrà essere valutata una diminuzione della capienza massima dei locali.

▪ Privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento di attività all’aria aperta, garantendo comunque

il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.

13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 42 di 72

▪ Privilegiare attività a piccoli gruppi di persone, garantendo sempre il rispetto della distanza

interpersonale anche durante le attività di tipo ludico. Per le attività che prevedono la condivisione di

oggetti (es. giochi da tavolo, bocce), adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone

che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio predisponendo turni di gioco e squadre a composizione

fissa e obbligare comunque all’uso della mascherina e alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo

gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono essere

disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo. È vietato l’utilizzo ripetuto di strumenti di gioco per i

quali non è possibile una disinfezione ad ogni turno (es. carte da gioco).

▪ L’utilizzo di mascherine a protezione delle vie respiratorie è obbligatorio in tutti i locali chiusi

e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento

della distanza di sicurezza interpersonale, con l’eccezione delle persone con disabilità non compatibili con

l’uso continuativo della mascherina e soggetti che interagiscono con i predetti.

▪ È necessario mettere a disposizione degli utenti e degli addetti distributori di soluzioni disinfettanti per

le mani da dislocare in più punti, in particolare vicino agli ingressi delle stanze e dei servizi igienici. Si

ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono

essere cambiati frequentemente e comunque ogni volta che si sporcano o si danneggiano. I guanti già

utilizzati, una volta rimossi, non devono essere riutilizzati e devono essere smaltiti nei rifiuti

indifferenziati.

▪ Si suggerisce di dotare i bagni di asciugamani e copriwater monouso.

▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea all’ingresso, impedendo l’accesso in caso di temperatura

superiore a 37,5 °C.

▪ Operatori professionali e volontari del centro non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura

corporea è superiore a 37,5°C.

▪ Mantenere un registro delle presenze giornaliere da conservare per una durata di 30 giorni, garantendo

il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

▪ La disposizione dei posti a sedere, per tutte le attività realizzate nel centro (di tipo ludico, ricreativo,

culturale, formativo, ecc.) dovrà garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro, sia

frontalmente che lateralmente.

▪ Garantire la frequente pulizia di tutti gli ambienti e con regolare disinfezione delle superfici toccate con

maggiore frequenza (es. banchi, tavoli, piani d’appoggio, corrimano, interruttori della luce, pulsanti,

maniglie di porte e finestre, attrezzature, giochi, servizi igienici, docce, spogliatoi ecc.).

▪ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza

degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle

portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle

portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente

possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente

le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto

fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se

tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri

di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione

continuata l’estrattore d’aria.

▪ Per quanto riguarda le misure organizzative e di prevenzione specifiche per le varie tipologie di attività

(es. somministrazione di alimenti e bevande, attività motoria e sportiva, attività formative, ecc …) si

rimanda alle schede tematiche pertinenti.

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Inoltre, come disposto dall’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00030 del 17 aprile 2020, per

l’accesso ai centri anziani è previsto l’obbligo della vaccinazione influenzale, per le persone di età ≥ 65

anni. L’obbligo decorre dal 15 settembre 2020, o dalla data di compimento dei 65 anni, se successiva,

previa acquisizione della disponibilità dei vaccini e deve essere adempiuto entro il 31 gennaio 2021, salvo

proroghe dettate dai provvedimenti di attuazione in relazione alla curva epidemica.

La mancata vaccinazione non giustificabile da ragioni di tipo medico, può comportare, a titolo di sanzione,

l’impossibilità di essere ammesso alle attività del centro, in particolare laddove risulti più difficile

rispettare le regole di distanziamento.

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FORMAZIONE PROFESSIONALE (e corsistica collettiva) TEORICA E PRATICA

Le presenti indicazioni si applicano alle attività formative da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e

imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento,

tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali tra i quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

▪ percorsi di istruzione e formazione professionale anche in modalità duale, finalizzati al conseguimento

di qualifica e diploma professionale, sia presso le Scuole della formazione professionale che presso gli

Istituti Professionali Statali in regime di sussidiarietà;

▪ percorsi di formazione superiore nell’ambito del sistema educativo regionale (ITS, Ifts, ecc.);

▪ percorsi di formazione e attività di orientamento per gli inserimenti e il reinserimento lavorativo degli

adulti;

▪ percorsi di educazione degli adulti e formazione permanente;

▪ percorsi di formazione regolamentata erogati nell’ambito del sistema educativo regionale;

▪ percorsi di formazione continua erogati nell’ambito del sistema educativo regionale;

▪ attività corsistica individuale e collettiva avente modalità di erogazione e fruizione in aula;

▪ percorsi formativi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs.

81/2008;

▪ percorsi di formazione linguistica e musicale.

Si precisa che per sistema educativo regionale si intende l’insieme delle attività nelle quali si articola l’offerta

formativa regionale, i cui progetti sono stati approvati con decreto direttoriale.

▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate dalla singola

organizzazione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità, anche mediante idonea

segnaletica.

▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in aula o alla sede dell’attività

formativa in caso di temperatura > 37,5 °C.

▪ Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a

37,5°C.

▪ Rendere disponibili prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani per utenti e personale anche in più

punti degli spazi dedicati all’attività, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, e

promuoverne l’utilizzo frequente.

▪ Si suggerisce di dotare i bagni di asciugamani e copriwater monouso.

▪ Mantenere l’elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 30 giorni, nel rispetto

della normativa sulla privacy, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare

eventuali contatti.

▪ Privilegiare, laddove possibile, l’organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (es.

utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare

attività per gruppi promiscui.

▪ Nel caso di soggetti minori (età 14-17), il rispetto delle norme di distanziamento e il mantenimento

della distanza interpersonale sono obiettivi che possono essere applicati solo compatibilmente con il

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grado di autonomia e di consapevolezza e in considerazione dell’età degli stessi. Pertanto, sulla

base di tali considerazioni, le attività dovranno essere modulate in ogni contesto specifico.

▪ Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l’utilizzo degli spazi

esterni.

▪ Gli spazi destinati all’attività devono essere organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno

1 metro di separazione tra gli utenti; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche

adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. Tale misura non si applica alle persone che in base alle

disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce

alla responsabilità individuale).

▪ Tutti gli utenti (docenti, discenti, tutor d’aula ecc.), considerata la condivisione prolungata del medesimo

ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle

attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti. Nel caso dei docenti, è

possibile fare ricorso ad una visiera trasparente. Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno

essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi della

singola attività.

▪ Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni

attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai

servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e

snack).

▪ Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in

ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività o

attrezzatura preveda l’utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti (a titolo esemplificativo,

nel caso di cucine industriali e relative attrezzature specifiche), sarà necessario procedere alla pulizia

e disinfezione frequente delle mani o dei guanti.

▪ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza

degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle

portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle

portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente

possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate

ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia,

ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se

tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri

di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in

funzione continuata l’estrattore d’aria.

▪ Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda

ospitante. In presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti

protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con

l’allievo, il responsabile dell’azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.

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CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO

Le presenti indicazioni si applicano a sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli

in genere, anche viaggianti.

▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i

clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi

audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il

rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore

stesso.

▪ Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di

persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad

eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base

alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce

alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.

▪ Non sono tenuti all’obbligo del distanziamento interpersonale i componenti dello stesso nucleo familiare

o conviventi o le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette a tali disposizioni.

▪ Privilegiare, se possibile, l’accesso tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un

periodo di 30 giorni, nel rispetto della ormativa sulla privacy.

▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

▪ Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a

37,5°C.

▪ La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in

ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.

▪ È necessario rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani per i clienti e per il personale in

più punti dell’impianto in particolare nei punti di ingresso.

▪ I posti a sedere (comprese, se consentite, postazioni prive di una seduta fisica vera e propria) dovranno

prevedere un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l’altro, sia frontalmente che lateralmente,

di almeno 1 metro. Questa misura non viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone

che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo

aspetto afferisce alla responsabilità individuale). Per questi soggetti vi è la possibilità di sedere accanto,

garantendo la distanza fra loro e gli altri spettatori di 1 m, nonché possibilità di ridurre il

distanziamento sociale di un metro in presenza di divisori in plexiglass, anche rimovibili, da

installare tra un nucleo di spettatori ed un altro.

▪ L’eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il rispetto delle raccomandazioni

igienico-comportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 2 metri.

▪ Per il personale devono essere utilizzati idonei dispositivi di protezione delle vie aeree negli spazi

condivisi e/o a contatto con il pubblico.

▪ Tutti gli spettatori devono indossare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento del posto, e

comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso. Non sono soggetti

all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con

l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

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▪ Per spettacoli al chiuso, il numero massimo di spettatori è 200, per quelli all’aperto il numero massimo di

spettatori è 1000, installando le strutture per lo stazionamento del pubblico nella loro più ampia

modulazione. Le Regioni e le Privince Autonome possono stabilire un diverso numero Massimo di

spettaori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.

▪ Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, locali e attrazioni, con particolare

attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori

della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).

▪ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di

permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire

l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento

deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è

obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni

caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto,

e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di

filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del

ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle

portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.

▪ Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti.

▪ Per eventuale servizio di ristorazione, attenersi alla specifica scheda tematica.

PRODUZIONI LIRICHE, SINFONICHE ED ORCHESTRALI E SPETTACOLI MUSICALI

Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, le seguenti indicazioni integrative

costituiscono indirizzi specifici per le produzioni liriche e sinfoniche e per gli spettacoli musicali. Si precisa

che, nella fase di sospensione degli spettacoli, le presenti indicazioni valgono per le rispettive prove.

▪ L’entrata e l’uscita dal palco dovrà avvenire indossando la mascherina, che potrà essere tolta durante

l’esecuzione della prestazione artistica se sono mantenute le distanze interpersonali, e in maniera

ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale, dando precedenza a coloro che dovranno

posizionarsi nelle postazioni più lontane dall’accesso (in fase di uscita dal palco, si procederà con l’ordine

inverso).

▪ I Professori d’orchestra dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; per gli

strumenti a fiato, la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri; per il Direttore d’orchestra, la

distanza minima con la prima fila dell’orchestra dovrà essere di 2 metri. Tali distanze possono essere

ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

▪ Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di una vaschetta per la raccolta della condensa,

contenente liquido disinfettante.

▪ I componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e

almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco. Tali distanze

possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio

tramite droplet.

▪ Si dovrà evitare l’uso di spogliatoi promiscui e privilegiare l’arrivo in teatro degli orchestrali già in

abito da esecuzione.

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PRODUZIONI TEATRALI

Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, le seguenti indicazioni integrative

costituiscono indirizzi specifici per il personale impegnato nelle produzioni teatrali e coreutiche (artisti,

costumisti, truccatori, regista, assistenti, produttori, tecnici, etc.). Si precisa che, nella fase di sospensione

degli spettacoli, le presenti indicazioni valgono per le rispettive prove.

▪ L’accesso alla struttura che ospita le prove deve avvenire in maniera ordinata, mantenendo il

distanziamento interpersonale; lo stesso distanziamento va garantito al termine delle prove in uscita dalla

struttura.

▪ Negli spazi comuni che consentono di accedere ai camerini degli artisti, al laboratorio sartoriale, alla

sala/area trucco e ai locali/aree che ospitano i sistemi di gestione delle luci e dei suoni, all’ufficio di

produzione, etc. deve essere mantenuto il distanziamento interpersonale e individuati passaggi che

consentano di escludere interferenze.

▪ L’uso promiscuo dei camerini è da evitare, salvo assicurare un adeguato distanziamento interpersonale

unito ad una adeguata pulizia delle superfici.

▪ Il personale (artisti, addetti a lavorazioni presso i laboratori di scenotecnica e sartoria, addetti

allestimento e disallestimento della scenografia, etc.) deve indossare la mascherina quando l’attività

non consente il rispetto del distanziamento interpersonale. Questa misura non viene applicata per i

nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al

distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).

▪ Per la preparazione degli artisti, trucco e acconciatura, si applicano le indicazioni previste per i settori di

riferimento; per la vestizione, l’operatore e l’attore per il periodo in cui devono mantenere la distanza

inferiore a 1 metro devono indossare una mascherina a protezione delle vie aeree, l’operatore deve

indossare anche i guanti.

▪ Gli oggetti eventualmente utilizzati per la scena devono essere manipolati dagli attori muniti di guanti.

▪ I costumi di scena dovranno essere individuali; non potranno essere condivisi dai singoli artisti prima di

essere stati igienizzati.

PRODUZIONI DI DANZA

Oltre alle misure di carattere generale e a quelle previste per le produzioni teatrali, data la specificità delle

attività di danza, si ritiene di precisare ulteriori misure per questa disciplina.

Premesso che le principali misure di prevenzione del contagio (distanziamento, l’igiene delle mani e delle

superfici e la prevenzione della dispersione di droplets tramite l’utilizzo di mascherine e visiere) sono di

difficile attuazione nella pratica della danza, devono essere prese in considerazione anche altre misure di

mitigazione, definite dalle singole compagnie e mutuate dai protocolli per gli allenamenti sportivi messi a

punto per lo sportivo professionista di squadra, a cui la categoria “danzatori” può considerarsi assimilabile.

In generale, gli allenamenti/spettacoli di una compagnia di danza si svolgono solitamente in una struttura

apposita (la sala prove o il palcoscenico) assimilabile ad una palestra.

In particolare, vanno attuate:

▪ la riduzione del numero totale delle persone (compresi eventuali accompagnatori) presenti nel sito,

anche tramite turni;

▪ la riorganizzazione delle attività e la formazione sulle stesse, ricorrendo anche a strumenti di

collegamento a distanza;

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▪ l’obbligo, per i danzatori, quando non direttamente impegnati in allenamento/spettacolo, di mantenere

la distanza di almeno 1 metro tra loro e gli altri operatori presenti e di indossare la mascherina.

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PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO

Le presenti indicazioni si applicano a parchi divertimenti permanenti, parchi tematici, parchi acquatici,

parchi avventura, parchi zoologici (faunistici, acquatici ecc.) e ad altri eventuali contesti di intrattenimento

in cui sia previsto un ruolo interattivo dell’utente con attrezzature e spazi.

▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile, se opportuno, anche

per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, sia

ricorrendo a sistemi audio, video ed al personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il

rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore

stesso.

▪ Garantire, se possibile, un sistema di prenotazione, pagamento tickets e compilazione di

modulistica preferibilmente on line al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della

privacy mantenere un registro delle presenze per una durata di 30 giorni. Potranno essere valutate

l’apertura anticipata della biglietteria ed una diminuzione della capienza massima per garantire un

minore affollamento in funzione dell’obbligo di assicurare il distanziamento interpersonale. La

postazione dedicata alla cassa, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà essere

eventualmente adeguata. Prevedere percorsi obbligati di accesso e uscita dalle aree/attrazioni e, ove

possibile, modificare i tornelli o sbarre di ingresso ed uscita per permetterne l’apertura senza l’uso delle

mani.

▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, soprattutto nei parchi dove è previsto l’afflusso

contemporaneo di molte persone, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

▪ Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C.

▪ È necessario rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più

punti delle aree, prevedendo l’obbligo di utilizzo da parte degli utenti prima dell’accesso ed all’uscita di

ogni area, attrazione, biglietteria, servizi igienici, ecc. Per i parchi acquatici si ribadiscono le disposizioni

già rese obbligatorie dalle norme igienico-sanitarie delle piscine.

▪ Riorganizzare gli spazi per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di

persone (anche nelle code di accesso alle singole aree/attrazioni) e di assicurare il mantenimento di

almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo

familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al

distanziamento interpersonale; detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Potrà essere

valutata la fornitura di braccialetti con colori/numerazioni distinti in base al nucleo familiare, o altre

misure di pari efficacia. Qualora venga praticata attività fisica (es. nei parchi avventura) la distanza

interpersonale durante l’attività dovrà essere di almeno 2 metri.

▪ Garantire l’occupazione di eventuali posti a sedere delle attrazioni in modo da favorire il distanziamento

minimo di almeno 1 metro, salvo nuclei familiari o conviventi o persone che in base alle disposizioni

vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto aspetto afferisce alla

responsabilità individuale. Con particolare riferimento alle attrezzature dei parchi acquatici, utilizzare

gommoni/mezzi galleggianti singoli ove possibile; per i gommoni multipli consentirne l’utilizzo a nuclei

familiari o conviventi o persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al

distanziamento interpersonale; detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale.

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▪ In considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie

aeree (per i bambini e per i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della

mascherina valgono le norme generali); tale obbligo si applica anche agli operatori addetti alle attività a

contatto con il pubblico (in base al tipo di mansione svolta, sarà cura del datore di lavoro dotare i

lavoratori di specifici dispositivi di protezione individuale). Le indicazioni per i visitatori di cui al presente

punto non si applicano ai parchi acquatici. Si ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene

delle mani e devono essere cambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti

indifferenziati. Non devono essere riutilizzati.

▪ Garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce,

servizi igienici, e attrazioni etc., comunque associata a disinfezione dopo la chiusura al pubblico.

▪ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza

degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle

portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle

portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente

possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate

ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia,

ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se

tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri

di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in

funzione continuata l’estrattore d’aria.

▪ Le attrezzature (es. lettini, sedie a sdraio, gonfiabili, mute, audioguide etc.), gli armadietti, ecc. vanno

disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, e comunque ad ogni fine giornata.

▪ Con particolare riferimento ai parchi avventura si applicano le linee guida generali secondo le

disposizioni di legge in materia di impianti sportivi. Prima di indossare i dispositivi di sicurezza

(cinghie, caschi, ecc.) il cliente deve disinfettare accuratamente le mani. Le imbragature di sicurezza

vanno indossate evitando contatto con la cute scoperta, quindi il cliente deve avere un abbigliamento

idoneo. Particolare attenzione andrà dedicata alla pulizia e disinfezione dei caschetti di protezione a

noleggio: dopo ogni utilizzo il caschetto, prima di essere reso disponibile per un nuovo noleggio, deve

essere oggetto di detersione (con sapone neutro e risciacquo) e successiva disinfezione con disinfettante

PT1 adatto al contatto con la cute (sono indicati prodotti a base di ipoclorito di sodio 0,05% o alcool etilico

70%). Il disinfettante deve essere lasciato agire per un periodo di almeno 10 minuti.

▪ Per i servizi di ristorazione, di vendita di oggetti (es. merchandising/souvenir, bookshop), per eventuali

spettacoli nonché per le piscine, aree solarium attenersi alle specifiche schede tematiche.

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SAGRE E FIERE LOCALI

Le presenti indicazioni si applicano a sagre, fiere e altri eventi e manifestazioni locali assimilabili.

 Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, se opportuno comprensibile

anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o

sistemi audio/video, sia ricorrendo al personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto

delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.

 Riorganizzare gli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l’accesso in modo ordinato

e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento

di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare

o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento

interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi

separati per l’entrata e per l’uscita.

 Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

 Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a

37,5°C.

 Negli spazi espositivi specificatamente dedicati alle manifestazioni fieristiche (sia ambienti chiusi, sia

aperti), la postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi);

in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettronico e gestione delle prenotazioni online, e se possibile

mantenere un registro delle presenze per una durata di 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy.

 È necessario rendere disponibili prodotti disinfettanti per i clienti e per il personale in più punti

dell’impianto, in particolare nei punti di ingresso, di pagamento e in prossimità dei servizi igienici.

 Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà

essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa,

dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.

 Se presenti, eventuali posti a sedere dovranno prevedere un distanziamento minimo tra le sedute di

almeno un metro o tale da garantire il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro.

 In considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie

aeree (non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di

disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i

predetti); tale obbligo si applica anche agli operatori addetti alle attività a contatto con il pubblico.

 Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, attrezzature e locali, con particolare

attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della

luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).

 Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di

permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire

l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve

essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio,

se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno

rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita

la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione

adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri

esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va

mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.

 Per eventuali ulteriori servizi erogati all’interno di tali contesti (es. bar, ristorazione) attenersi alla

relativa scheda tematica specifica.

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SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA

Le presenti indicazioni si applicano a tutte le opportunità organizzate di socialità e gioco, a carattere diurno,

per bambini ed adolescenti.

▪ Predisporre per genitori, bambini e personale una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione

da adottare, affinché vi sia la massima consapevolezza – da parte di tutti gli attori coinvolti – sulle regole da

rispettare per contrastare la diffusione del virus. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai

minori.

▪ Entro 3 giorni dall’avvio dell’attività, l’ente gestore è tenuto ad inviare comunicazione al Comune/Municipio

e all’ASL di riferimento, informando dell’apertura delle attività. Al tal fine, si utilizza il modello allegato A alle

presenti Linee Guida.

▪ Non è prevista approvazione della proposta organizzativa dei centri da parte delle Aziende Sanitarie Locali.

Inoltre, non sono previste certificazioni dello stato di salute da parte del Pediatra per l’ammissione al centro.

▪ Garantire una zona di accoglienza oltre la quale non sarà consentito l’accesso a genitori e accompagnatori.

▪ Prevedere per l’accesso alla struttura una organizzazione anche su turni che eviti assembramenti di genitori

e accompagnatori all’esterno della struttura stessa.

▪ Si raccomanda la rilevazione quotidiana della temperatura corporea per tutti gli operatori, bambini,

genitori/accompagnatori. In caso di T>37.5 °C il soggetto dovrà essere allontanato. In caso di febbre del

genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al servizio. È preferibile che gli accompagnatori

abbiano un’età inferiore a 60 anni, a tutela della loro salute.

▪ Mantenere un registro delle presenze giornaliere da conservare per una durata di 30 giorni, garantendo il

rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

▪ Invitare il personale e i genitori all’auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo

familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-

19.

▪ Si raccomanda un rapporto tra personale e minori di 1:5 per bambini da 0 a 5 anni; di 1:7 per bambini da 6

a 11 anni; di 1:10 per ragazzi da 12 a 17 anni.

▪ La composizione dei gruppi di bambini e ragazzi deve essere il più possibile stabile nel tempo e dovranno

essere evitate attività di intersezione tra gruppi diversi, mantenendo, inoltre, lo stesso personale a contatto

con lo stesso gruppo di minori.

▪ Privilegiare attività che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in ambienti chiusi, a maggior

rischio di eventuale contagio. Favorire sempre, ove possibile, l’attività all’aperto.

▪ Per bambini e ragazzi devono essere promosse le misure igienico-comportamentali con modalità anche

ludiche, compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza.

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▪ Raccomandare il frequente lavaggio delle mani, soprattutto in concomitanza col cambio di attività, dopo

l’utilizzo dei servizi igienici e prima dell’eventuale consumo di pasti.

▪ Prestare particolare attenzione alla non condivisione dell’utilizzo di posate e bicchieri da parte di più

bambini nel momento del consumo del pasto.

▪ La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata sempre da tutto il personale, mentre per i

bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età quando non è possibile rispettare il distanziamento fisico di almeno 1

metro. Privilegiare mascherine colorate e/o con stampe.

▪ Mettere a disposizione idonei dispenser di prodotti igienizzanti per la frequente igiene delle mani in tutti gli

ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita.

▪ I giochi dovranno essere ad utilizzo esclusivo di un singolo gruppo, salvo disinfezione prima dello scambio.

▪ Garantire una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro e disinfezione con

particolare attenzione ai servizi igienici e le superfici toccate più frequentemente.

▪ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza

degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate

di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate

effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile,

escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure

per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri

dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va

aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore,

garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata

l’estrattore d’aria.

CAMPI ESTIVI

Le presenti indicazioni si applicano ai servizi dedicati ad infanzia e adolescenza che prevedono il

pernottamento di bambini/ragazzi e/o operatori presso il servizio stesso (es. campi scout, campi estivi,

etc.). Si rimanda a tutte le indicazioni relative ai servizi per l’infanzia e per l’adolescenza per la parte di

carattere generale.

▪ Predisporre per genitori, bambini/ragazzi e personale una adeguata informazione su tutte le misure di

prevenzione da adottare, con particolare attenzioni alle aree comuni dedicate anche al pernottamento.

Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori.

▪ In considerazione della tipologia di attività, compatibilmente con l’età e con il grado di autonomia dei

minori, devono essere adeguatamente informati e sensibilizzati gli stessi al rispetto delle

raccomandazioni igienico-comportamentali.

▪ Favorire, al momento dell’accompagnamento dei minori prima della partenza, un’organizzazione che

eviti gli assembramenti di genitori e accompagnatori. Al momento della consegna del minore, dovrà

essere rilevata la temperatura corporea: in caso di febbre T>37,5 °C del genitore/accompagnatore il

minore non potrà partire, così come in presenza di eventuale sintomatologia febbrile o respiratorio del

minore o di un membro del nucleo familiare (tale ultimo aspetto rimanda alla responsabilità individuale

dei genitori).

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▪ Prevedere, anche in questi contesti, la rilevazione quotidiana della temperatura corporea per tutti gli

operatori e bambini. In caso di T>37.5 °C il soggetto dovrà essere isolato rispetto agli altri bambini e

personale; assistere il malato utilizzando idonei dispositivi di protezione, attivandosi per una

valutazione medica e il rientro presso il proprio domicilio in accordo con il genitori.

▪ Prevedere, come previsto per tutti i servizi per infanzia e adolescenza, la composizione dei gruppi di

bambini il più possibile stabile nel tempo, evitando attività di intersezione tra gruppi diversi,

mantenendo, inoltre, lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori. Il rapporto tra

personale e minori è lo stesso indicato per i servizi per l’infanzia e adolescenza.

▪ Le aree comuni, dove possibile, devono essere riorganizzate per favorire il rispetto della distanza

interpersonale raccomandata. È necessario promuovere e facilitare il rispetto di tale misura in

particolare negli ambienti chiusi, e favorire la differenziazione dei percorsi all’interno delle strutture,

con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita delle aree comuni. Si suggerisce, a tal proposito,

di affiggere dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul

pavimento, palline, nastri segnapercorso, ecc.), responsabilizzando e coinvolgendo bambini e ragazzi

compatibilmente alla loro età e al grado di autonomia.

▪ L’organizzazione delle camere deve consentire il rispetto della distanza interpersonale, in particolare

garantendo una distanza di almeno 1,5 m tra i letti (o 1 m fino a 11 anni di età). I letti e la relativa

biancheria devono essere ad uso singolo.

▪ Le camerate per il pernottamento non possono prevedere un numero di bambini superiore a quello

previsto dalla composizione dei gruppi stessi e non possono essere condivise da gruppi diversi.

▪ Per quanto riguarda i bagni, ad uso collettivo, si raccomanda di prevedere un’organizzazione anche su

turni in base agli spazi, che eviti gli assembramenti ed in particolare l’intersezione tra gruppi diversi.

▪ L’organizzazione di tutte le attività deve rispettare le indicazioni relative ai gruppi, al rapporto con il

personale previsti per i servizi dell’infanzia, inclusa la condivisione degli spazi comuni (camere da letto,

spazi refettorio, bagni, etc.), evitando le attività e le occasioni di intersezione.

▪ Gli spazi per il pasto devono prevedere tavoli disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1

metro di separazione tra le persone (ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti

non siano soggetti al distanziamento interpersonale).

Per l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie aeree, si rimanda alle indicazioni della scheda tematica

relative ai servizi dell’infanzia e adolescenza.

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ALLEGATO A – Linee Guida “SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA”

Modello per comunicazione di avvio attività

AL COMUNE/MUNICIPIO ___________________

Indirizzo ________________________________

ALL’ASL _________________________________

Indirizzo ________________________________

COMUNICAZIONE AVVIO ATTIVITÀ

Il sottoscritto ___________________________________________________________________, in qualità di

(presidente, rappresentante legale, …) ______________________________________ dell’ente gestore:

_________________________________________________________________

___________________________________________________ C.F. _______________________, nato a

________________________________ prov. __________ il ________________________ Residente a

_______________________ CAP _________ Via ______________________ n. ____, numero di telefono

______________________________, email ___________________________;

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle

sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti

al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

DICHIARA

che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione previste art. 67 del D.lgs. 6

settembre 2011, n. 159 “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle

misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”;

il personale impiegato, sia educativo che ausiliario, non si trova nella situazione indicata agli articoli 5 e 8 della

Legge 6 febbraio 2006, n. 38 “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la

pedopornografia anche a mezzo internet”;

COMUNICA

che le attività si svolgono presso la struttura/area verde denominata: ______________________, sita in

Via/piazza___________ n.___, Cap ____ città

____________________________________________________________________ di proprietà di:

____________________________________________________________________ funzionante con la

seguente destinazione:

 scolastica

 struttura extra scolastica già soggetta a particolari normative per la propria destinazione d’uso che la

rendono idonea ad ospitare collettività di minori

 altra struttura/area verde (specificare):

____________________________________________________

per un numero massimo di minori tale da garantire il prescritto distanziamento fisico, di età compresa tra anni:

_________ e anni: _____________.

L’attività ha la durata di n.___ settimane, dal giorno _______________ al giorno ______________, con orario di

apertura dalle ______ alle_________ dei giorni settimanali da _________a________.

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Le attività sono svolte nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia, anche con specifico

riferimento alle misure di contenimento del contagio da COVID19.

Si autorizza il trattamento dei dati forniti e si dichiara di essere previamente informato, ai sensi e per gli effetti

di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

(GDPR), che i dati personali forniti saranno trattati dall’Ufficio ricevente esclusivamente nell’ambito del

procedimento per il quale sono resi, e che potranno essere comunicati ad altri soggetti, anche con mezzi

informatici, solo per ragioni istituzionali, per operazioni e servizi connessi ai procedimenti e provvedimenti che

lo riguardano.

Luogo e data, ______________________

Firma _____________________________

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LUNA PARK E ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile, se opportuno, anche

per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, sia

ricorrendo a messaggi sonori ed al personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto

delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.

▪ Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a

37,5°C.

▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea ai clienti, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5

°C.

▪ Gestore e lavoratori devono indossare la mascherina per l’intera durata del tempo di lavoro.

▪ È necessario rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più

punti delle aree e in ogni caso presso la cassa, prevedendo l’obbligo di utilizzo da parte degli utenti

prima dell’accesso ed all’uscita di ogni area, attrazione, biglietteria, servizi igienici, ecc.

▪ Evitare assembramenti di persone (anche nelle code di accesso alle singole aree/attrazioni) e assicurare

sempre il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti

dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non

siano soggette al distanziamento interpersonale; detto aspetto afferisce alla responsabilità

individuale.

▪ In considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie

aeree. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di

disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con

i predetti.

▪ Alla cassa, ove possibile, si raccomanda di posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l’utenza.

▪ Il distanziamento interpersonale dovrà essere garantito lungo i viali di collegamento tra più attrazioni,

durante la coda per l’accesso alle attrazioni e sulle attrazioni medesime, anche attraverso installazione di

apposita cartellonistica e/o segnaletica orizzontale e verticale.

▪ In relazione alle caratteristiche delle specifiche attrazioni dovranno essere adottate tutte le misure

necessarie a garantire il distanziamento nella fruizione delle stesse: a titolo esemplificativo

individuazione-riduzione dei posti “per giro”, indicazioni fisiche sulle postazioni/seggiolini utilizzabili,

scaglionamento degli ingressi etc.

▪ Relativamente a ciascuna attrazione, se possibile dovrà essere separato il percorso di ingresso dal

percorso di uscita.

▪ Dovrà essere effettuata in più momenti della giornata accurata disinfezione delle attrazioni e degli altri

spazi se presenti come, ad esempio, i servizi igienici.

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▪ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza

degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle

portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle

portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente

possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente

le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto

fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se

tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri

di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione

continuata l’estrattore d’aria.

13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 60 di 72

STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE

Le presenti indicazioni si applicano alle strutture termali e ai centri benessere, anche inseriti

all’interno di strutture ricettive, e alle diverse attività praticabili in tali strutture (collettive e

individuali) quali: fangoterapia, fango-balneoterapia, balneoterapia (vasca singola o piscina),

irrigazioni vaginali, cicli di cura della sordità rinogena (insufflazioni), prestazioni idrotermali rivolte a

pazienti affetti da vasculopatie periferiche, cure inalatorie (inalazioni, nebulizzazioni, aerosol,

humages), terapia idropinica, cicli di cura della riabilitazione neuromotoria e della rieducazione motoria

del motuleso e della riabilitazione della funzione respiratoria, prestazioni di antroterapia (grotte e

stufe), trattamenti accessori (massoterapia, idromassaggio, sauna, bagno turco).

Prima della riapertura dei centri e dell’erogazione delle prestazioni termali, è necessario eseguire

adeguate opere di prevenzione e controllo del rischio di contaminazione del sistema idrico (es.

contaminazione da Legionella).

Le presenti indicazioni vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alle

piscine, alle strutture ricettive e ai servizi alla persona.

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

▪ Garantire un’adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure igieniche e

comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di

responsabilità individuale, e coinvolgendo, se presenti, il Direttore Sanitario e/o il Medico Termalista.

I messaggi devono essere comprensibili ad eventuali utenti di altra nazionalità e possono essere

veicolati attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, consegna di informative, promozione e

rinforzo del rispetto delle misure igieniche da parte del personale addetto.

▪ Prima dell’accesso alle strutture termali o centri benessere, potrà essere rilevata la temperatura

corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. Per i pazienti, la misurazione viene

effettuata nel corso della visita medica di accettazione.

▪ Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a

37,5°C.

▪ Redigere un programma il più possibile pianificato delle attività per prevenire eventuali condizioni di

aggregazioni e regolamentare i flussi negli spazi comuni, di attesa e nelle varie aree del centro per

favorire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (ad eccezione delle persone

che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto

ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale). Se possibile prevedere percorsi divisi per

l’ingresso e l’uscita.

▪ Privilegiare l’accesso alle strutture e ai singoli servizi tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle

presenze per un periodo di 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy.

▪ Dotare l’impianto/struttura di dispenser con prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani dei

frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all’entrata e in aree strategiche per favorirne il loro

utilizzo, prevedendo l’obbligo di frizionarsi le mani all’ingresso. Eliminare la disponibilità di riviste e

materiale informativo di uso promiscuo.

▪ La postazione dedicata alla cassa e alla reception può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi);

in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti

per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di

prenotazione. L’addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro,

alla pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature check-in e check-out ove possibile.

▪ Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina nelle aree comuni al chiuso, mentre il personale è

tenuto all’utilizzo della mascherina sempre in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in

cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.

▪ Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di

almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate o separate da apposite barriere).

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In tutti gli spogliatoi o negli spazi dedicati al cambio, gli indumenti e oggetti personali devono essere

riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda

di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i

propri effetti personali.

▪ Per i servizi termali che lo richiedono in base alle normative vigenti, in sede di visita medica di

ammissione alle cure, porre particolare attenzione ad eventuale sintomatologia sospetta per COVID-

19. Per le visite mediche e le visite specialistiche eventualmente effettuate all’interno delle strutture

termali si rimanda alle indicazioni per l’erogazione in sicurezza delle prestazioni sanitarie.

▪ Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi dedicati

in modo da garantire la distanza di almeno 1,5 metri tra le attrezzature e favorire un distanziamento

interpersonale di almeno 1 metro tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o

conviventi. Le attrezzature vanno disinfettate ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. In ogni

caso, la disinfezione deve essere garantita ad ogni fine giornata.

▪ Evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria: l’utente dovrà accedere al servizio munito di tutto

l’occorrente, preferibilmente fornito dalla stessa struttura. Per tutte le attività nei diversi contesti

prevedere sempre l’utilizzo del telo personale per le sedute.

▪ Dovrà essere perseguito il maggiore distanziamento possibile tra eventuali ombrelloni previsti per il

solarium e per le distese dedicate e, comunque, nel rispetto del limite minimo di distanza tra

ombrelloni della stessa fila e tra file che garantisca una superficie minima ad ombrellone di 10 mq a

paletto. In caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio andranno comunque garantite aree di

distanziamento equivalenti a quelle garantite dal posizionamento degli ombrelloni.

▪ Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina e nel centro benessere,

cosi come prima di ogni trattamento alla persona: prima di entrare provvedere ad una accurata

doccia saponata su tutto il corpo.

▪ Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi

igienici, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti), con particolare

attenzione ad oggetti e superfici toccate con più frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano,

etc.).

▪ Provvedere ad adeguata formazione del personale della struttura.

▪ Per le attività di ristorazione si rimanda alla scheda tematica specifica. Non è consentito comunque il

consumo di alimenti negli ambienti termali o del centro benessere che non consentano un servizio

corrispondente a quello previsto per le attività di ristorazione.

▪ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di

permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire

l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento

deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è

obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni

caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso

l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i

livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante

del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento

delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.

TRATTAMENTI ALLA PERSONA (es. fango-balneoterapia, massoterapia)

▪ L’operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l’espletamento della prestazione, devono

mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico

servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l’operatore, eventuali

dispositivi di protezione individuale aggiuntivi associati a rischi specifici propri della mansione). In

particolare per i servizi che richiedono una distanza ravvicinata, l’operatore deve indossare la visiera

protettiva e mascherina FFP2 senza valvola.

▪ L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani e comunque sempre prima e dopo

ogni servizio reso al cliente; per ogni servizio deve utilizzare camici/grembiuli possibilmente

13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 62 di 72

monouso. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli

usualmente utilizzati nel contesto ambientale.

▪ È consentito praticare massaggi senza guanti, purchè l’operatore prima e dopo ogni cliente proceda

al lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell’avambraccio e comunque, durante il massaggio, non

si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi. Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti

monouso.

▪ Per tutti i trattamenti personali e comunque per la fangoterapia è raccomandato l’uso di teli

monouso. I lettini, così come le superfici ed eventuali oggetti non monouso, devono essere puliti e

disinfettati al termine del trattamento.

▪ La stanza/ambiente adibito al trattamento deve essere ad uso singolo o comunque del nucleo

familiare o di conviventi che accedono al servizio (ad eccezione dei trattamenti inalatori, di cui ai

punti seguenti). Le stanze/ambienti ad uso collettivo devono comunque essere di dimensioni tali da

garantire il mantenimento costante della distanza interpersonale di almeno 1 metro sia tra i clienti

che tra il personale durante tutte le attività erogate.

▪ Tra un trattamento e l’altro, areare i locali, garantire pulizia e disinfezione di superfici e ambienti,

con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori,

corrimano, etc.).

▪ Il cliente deve utilizzare mascherina a protezione delle vie aeree durante il trattamento (tranne nella

doccia di annettamento e nel caso di applicazione del fango sul viso) e provvedere a corretta igiene

delle mani prima di accedere e al termine del trattamento.

PISCINE TERMALI

▪ Prevedere piano di contingentamento degli accessi alle piscine con particolare attenzione agli

ambienti interni e agli spazi chiusi. Prevedere, dove possibile, percorsi obbligati di accesso e uscita

dalle piscine e dalle aree verdi per favorire il distanziamento.

▪ La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona

per le piscine dove le dimensioni e le regole dell’impianto consentono l’attività natatoria; qualora

non sia consentita l’attività natatoria, è sufficiente calcolare un indice di 4 mq di superficie di acqua a

persona. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le

entrate dei frequentatori nell’impianto.

▪ Favorire le piscine esterne per le attività collettive (es. acquabike, acquagym) e limitare l’utilizzo di

spazi interni. Durante le attività collettive, limitare il numero di partecipanti al fine di garantire il

distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, con particolare attenzione a quelle che prevedono

attività fisica più intensa. Negli ambienti interni, attendere almeno 1 ora tra un’attività collettiva e la

seguente, arieggiando adeguatamente il locale.

▪ Le vasche o le zone idromassaggio che non possono rispettare le superfici di acqua per persona come

al punto precedente dovranno essere utilizzate da un solo bagnante, fatta eccezione per

appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi, persone che occupano la stessa camera o che

in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo

aspetto afferisce alla responsabilità individuale.

▪ L’attività di idrokinesiterapia deve essere effettuata quanto più possibile in vasche dedicate, che

permettano all’operatore di indicare i movimenti al paziente rimanendo fuori dall’acqua, ad

eccezione dei casi in cui la presenza dell’operatore in acqua sia indispensabile (es. assistenza ad un

paziente disabile). In tal caso, se possibile, l’operatore e il cliente devono indossare la mascherina per

la protezione delle vie respiratorie. Al termine di ogni seduta, eventuali strumenti devono essere

disinfettati.

▪ Ove previsto, mantenere la concentrazione di disinfettante nell’acqua, nei limiti raccomandati e nel

rispetto delle norme e degli standard internazionali, preferibilmente nei limiti superiori della portata.

In alternativa, attivare i trattamenti fisici ai limiti superiori della portata o il massimo ricambio

dell’acqua in vasca sulla base della portata massima della captazione.

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CENTRI BENESSERE

▪ Prevedere il contingentamento degli accessi nei locali per mantenere il distanziamento

interpersonale di almeno 2 metri in tutti gli ambienti chiusi, salvo gli appartenenti allo stesso nucleo

familiare, conviventi, persone che occupano la stessa camera o che in base alle disposizioni vigenti

non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla

responsabilità individuale.

▪ Inibire l’accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco) e alla sauna. Potrà essere

consentito l’accesso a tali strutture solo mediante prenotazione con uso esclusivo, purché sia

garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo.

▪ Per i clienti, uso della mascherina obbligatorio nelle zone interne di attesa e comunque secondo le

indicazioni esposte dalla struttura.

TRATTAMENTI INALATORI

▪ Relativamente alle terapie inalatorie ricomprese nei LEA, finalizzate al trattamento di patologie

otorinolaringoiatriche e respiratorie e che siano individuali, gli stabilimenti dovranno garantire, oltre

ad un’anamnesi molto accurata e specifica relativamente alla presenza di sintomi COVID-19 correlati

ed eventuali contatti noti con casi di COVID-19, le seguenti misure:

o tutte le terapie siano effettuate nel rispetto delle distanze interpersonali (da garantire anche

con l’occupazione alterna delle postazioni).

o le postazioni vengano sanificate accuratamente tra l’erogazione della prestazione a un

paziente e il successivo, definendo protocolli di verifica dell’efficacia della sanificazione.

o i locali devono essere dotati di efficiente ricambio d’aria, come previsto dalla vigente

normativa e dalle indicazioni in materia dell’ISS, al fine di garantire sia la circolazione dell’aria

che gli opportuni ricambi.

▪ Sono inibiti i trattamenti inalatori in forma collettiva, l’antroterapia in stufa o grotta, le inalazioni a

getto di vapore, a meno che lo stabilimento disponga di postazioni singole isolate e si provveda alla

sanificazione completa dell’ambiente fra un paziente e il successivo.

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PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) e GUIDE TURISTICHE

PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci)

▪ Prima dell’inizio delle attività giornaliere, potrà essere rilevata la temperatura ai partecipanti ai corsi di

abilitazione tecnica all’esercizio della professione ed aggiornamento professionale: in caso di temperatura

superiore a 37,5 °C non si può prendere parte a dette attività.

▪ Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a

37,5°C.

▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per gli

utenti di altra nazionalità.

▪ Svolgimento dell’attività con piccoli gruppi di partecipanti.

▪ Lavaggio o disinfezione frequente delle mani.

▪ Divieto di scambio di cibo e bevande.

▪ Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato ovvero con prenotazione; mantenere

l’elenco delle presenze per un periodo di 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy.

▪ Divieto di scambio di abbigliamento ed attrezzature (es. imbragatura, casco, picozza, maschera,

occhiali, sci, bastoncini).

▪ Divieto di scambio di dispositivi accessori di sicurezza utilizzati (radio, attrezzatura ARVA, sciolina).

▪ Uso di magnesite liquida a base alcoolica nelle arrampicate.

▪ Disinfezione delle attrezzature secondo le indicazioni dei costruttori.

▪ Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di assembramento. Il

distanziamento non si applica alle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al

distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).

GUIDE TURISTICHE

Nel rispetto delle misure di carattere generale per Musei, archivi e biblioteche, si riportano le seguenti

indicazioni integrative specifiche.

▪ Uso mascherina per guida e per i partecipanti.

▪ Ricorso frequente all’igiene delle mani.

▪ Rispetto delle regole di distanziamento interpersonale (almeno 1 metro) e del divieto di assembramento.

Il distanziamento non si applica alle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al

distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).

▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da adottare.

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▪ Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato ovvero con prenotazione; mantenere

l’elenco delle presenze per un periodo di 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy.

▪ Organizzare l’attività con piccoli gruppi di partecipanti.

▪ Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente disinfettati

al termine di ogni utilizzo.

▪ Favorire l’utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni.

▪ La disponibilità di depliant e altro informativo cartaceo è subordinato all’invio on line ai partecipanti prima

dell’avvio dell’iniziativa turistica.

▪ Divieto di scambio di cibo e bevande.

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CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI

Le presenti indicazioni si applicano a: convegni, congressi, grandi eventi fieristici, convention aziendali ed

eventi ad essi assimilabili.

Tali indicazioni vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alla ristorazione (con

particolare riferimento alle modalità di somministrazione a buffet).

▪ Il numero massimo dei partecipanti all’evento dovrà essere valutato dagli organizzatori in base alla

capienza degli spazi individuati, per poter ridurre l’affollamento e assicurare il distanziamento

interpersonale.

▪ Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di

persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione

delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento

interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi

separati per l’entrata e per l’uscita.

▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i

clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi

audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il

rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore

stesso.

▪ Promuovere l’utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi organizzativi e partecipativi

(es. sistema di prenotazione, pagamento tickets, compilazione di modulistica, stampa di sistemi di

riconoscimento, sistema di registrazione degli ingressi, effettuazione di test valutativi e di gradimento,

consegna attestati di partecipazione) al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della

privacy mantenere un registro delle presenze per una durata di 30 giorni. La postazione dedicata alla

segreteria e accoglienza, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà essere

eventualmente adeguata. Consentire l’accesso solo agli utenti correttamente registrati.

▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

▪ Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C

▪ Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti.

▪ È necessario rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più

punti delle aree (es. biglietteria, sale, aule, servizi igienici, etc.), e promuoverne l’utilizzo frequente.

▪ Nelle sale convegno, garantire l’occupazione dei posti a sedere in modo da favorire il distanziamento

minimo di almeno 1 metro; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate

a prevenire il contagio tramite droplet. Il tavolo dei relatori e il podio per le presentazioni dovranno

essere riorganizzati in modo da consentire una distanza di sicurezza che consenta a relatori/moderatori

di intervenire senza l’uso della mascherina.

▪ I dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori (es. microfoni, tastiere, mouse,

puntatori laser, etc) devono essere disinfettati prima dell’utilizzo iniziale, verificando che siano

disconnessi dal collegamento elettrico. Successivamente devono essere protetti da possibili

contaminazioni da una pellicola per uso alimentare o clinico da sostituire possibilmente ad ogni

utilizzatore.

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▪ Tutti gli uditori e il personale addetto all’assistenza (es. personale dedicato all’accettazione, personale

tecnico, tutor d’aula), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno

indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e

procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni igienizzanti.

▪ Nelle aree poster, riorganizzare gli spazi in modo da favorire il rispetto del distanziamento interpersonale,

valutando il contingentamento degli accessi, e promuovere la fruizione in remoto del materiale da

parte dei partecipanti. Eventuali materiali informativi e scientifici potranno essere resi disponibili

preferibilmente in espositori con modalità self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle

mani) o ricorrendo a sistemi digitali.

▪ Nelle aree espositive, riorganizzare gli spazi tra le aree dei singoli espositori in modo da favorire il

rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi ai singoli

stand. Eventuali materiali informativi, promozionali, gadget potranno essere resi disponibili

preferibilmente in espositori con modalità self- service (cui il visitatore accede previa igienizzazione

delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali.

▪ Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni

attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai

servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e

snack).

▪ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di

permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire

l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento

deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è

obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni

caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto,

e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di

filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del

ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle

portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.

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SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE

Le presenti indicazioni si applicano a sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse; per quanto

riguarda attività complementari (e. ristorazione) si fa riferimento ai protocolli specifici.

▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i

clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi

audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il

rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore

stesso.

▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

▪ Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C.

▪ Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature (giochi, terminali ed apparecchi VLT/AWP,

tavoli del bingo, ecc.) per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di

persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad

eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento

interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. In caso di presenza di

minori che necessitano di accompagnamento consentire l’accesso a un solo accompagnatore per

bambino. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.

▪ Il gestore è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei clienti in

tutte le aree (comprese le aree distributori di bevande e/o snack, aree fumatori, ecc.) per evitare

assembramenti, come indicato al punto precedente.

▪ Mantenere, se possibile, un registro delle presenze per una durata di 30 giorni, nel rispetto della

normative sulla privacy.

▪ Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel

rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.

▪ Il personale di servizio deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igienizzazione

delle mani.

▪ La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il

personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni

caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.

▪ Dotare il locale di dispenser con soluzioni igienizzanti per l’igiene delle mani dei clienti in punti

ben visibili all’entrata, prevedendo l’obbligo di frizionarsi le mani già in entrata. Altresì prevedere la

collocazione di dispenser in vari punti del locale in modo da favorire da parte dei frequentatori l’igiene

delle mani prima dell’utilizzo di ogni gioco/attrezzatura.

▪ I clienti dovranno indossare la mascherina negli ambienti al chiuso e all’esterno tutte le volte che non è

possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro.

▪ Periodicamente (almeno ogni ora), è necessario assicurare pulizia e disinfezione delle superfici dei giochi

a contatto con le mani (pulsantiere, maniglie, ecc).

▪ Le apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate non devono essere usate. Non

possono altresì essere usati i giochi a uso collettivo in cui non sia possibile il distanziamento

interpersonale di almeno 1 metro.

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▪ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di

permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire

l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento

deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è

obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni

caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto,

e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di

filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del

ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle

portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.

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DISCOTECHE

Le presenti indicazioni si applicano alle discoteche e ad altri locali assimilabili destinati all’intrattenimento

(in particolar modo serale e notturno). Per eventuali servizi complementari (es. ristorazione,

produzioni musicali, spettacoli, etc.) attenersi alle specifiche schede tematiche.

▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i

clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi

audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il

rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del

visitatore stesso.

▪ Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di

persone. Al solo fine di definire la capienza massima del locale, garantire almeno 1 metro tra gli

utenti e almeno 2 metri tra gli utenti che accedono alla pista da ballo. Se possibile organizzare

percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.

▪ Prevedere un numero di addetti alla sorveglianza del rispetto del distanziamento interpersonale

adeguato rispetto alla capienza del locale, come sopra stabilita. A tal fine si promuove l’utilizzo di

contapersone per monitorare gli accessi.

▪ Garantire, se possibile, un sistema di prenotazione, pagamento tickets e compilazione di modulistica

preferibilmente on line al fine di evitare prevedibili assembramenti, e mantenere un registro delle

presenze per una durata di 30 giorni, nel rispetto della normative sulla privacy.

▪ Deve essere rilevata la temperatura corporea ai clienti, impedendo l’accesso in caso di temperatura >

37,5 °C.

▪ Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a

37,5°C.

▪ La postazione dedicata alla cassa, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà

essere adeguata. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.

▪ Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti.

▪ È necessario rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani per gli utenti e per il personale in

più punti delle aree, prevedendo l’obbligo di utilizzo da parte degli utenti prima dell’accesso ed

all’uscita di ogni area dedicata al ballo, alla ristorazione, ai servizi igienici, ecc.

▪ Con riferimento all’attività del ballo, tale attività in questa fase può essere consentita esclusivamente

negli spazi esterni (es. giardini, terrazze, etc.).

▪ Gli utenti dovranno indossare la mascherina negli ambienti al chiuso e all’esterno tutte le volte che

non è possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro. Il personale di servizio deve

utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igienizzazione delle mani.

▪ Nel rispetto delle indicazioni generali contenute nella scheda dedicata alla ristorazione, nel caso

delle discoteche non è consentita la consumazione di bevande al banco. Inoltre, la

somministrazione delle bevande può avvenire esclusivamente qualora sia possibile assicurare il

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mantenimento rigoroso della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, che dovranno

accedere al banco in modalità ordinata e, se del caso, contingentata.

▪ I tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale

preferibilmente di almeno 1 metro e mezzo tra le persone, comunque non inferiore ad almeno 1

metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al

distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale

distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire

il contagio tramite droplet.

▪ Ogni oggetto fornito agli utenti (es. apribottiglie, secchielli per il ghiaccio, etc.), dovrà essere

disinfettato prima della consegna.

▪ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di

permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire

l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento

deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è

obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In

ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria natural e/o attraverso

l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i

livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante

del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento

delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.

▪ Nel caso di attività complementari che prevedono la condivisione di oggetti (es. giochi da tavolo,

biliardo), adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli

stessi oggetti e obbligare comunque all’uso della mascherina e alla disinfezione delle mani prima di

ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti

devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo. È vietato l’utilizzo di strumenti di

gioco per i quali non è possibile una disinfezione ad ogni turno (es. carte da gioco) e il mantenimento

della distanza personale di almeno 1 metro (es. calciobalilla).

▪ Garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle superfici, con particolare riguardo per le

superfici maggiormente toccate dagli utenti e i servizi igienici.

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