Il Tar respinge la diffida degli ormeggiatori, via libera alla Capo d’Anzio

Il Tribunale amministrativo (Tar) del Lazio ha bocciato il ricorso per motivi aggiunti, presentato dalle cooperative degli ormeggiatori Sant’Antonio e Piccola Pesca contro il Comune di Anzio per la contestazione e l’invito a rimuovere alcuni abusi edilizi e la Capo d’Anzio Spa, che nei giorni scorsi aveva annunciato la bonifica del molo Pamphili e invitato gli operatori a riconsegnare le aree demaniali. Il ricorso, inviato anche alla Regione Lazio chiedeva l’annullamento, previa sospensione cautelare e l’adozione di misure cautelari per evitare di dover rimuovere opere edilizie “eseguite nel porto di Anzio in assenza di idoneo titolo abilitativo” che il comune chiedeva di demolire entro 90 giorni, annunciando, in caso di inottemperanza, che proprio l’amministrazione avrebbe provveduto direttamente. Quindi si chiedeva di sospendere il provvedimento della capo d’Anzio che chiedeva lo sgombero delle aree in 50 ore, annunciando che le attrezzature di proprietà, ove fossero state lasciate negli spazi comuni “sarebbero state considerate rifiuto e quindi smaltite”. Le cooperative, nell’atto inviato al Tar ripercorrono le tappe della contesa tra le parti e contestano la mancata specificità sulle opere da demolire. Il Tar, in circa 48 ore ha risposto citando, in premessa di decreto, il fatto che la  Capo d’Anzio “rimane unico soggetto titolato alla realizzazione e gestione delle aree demaniali marittime di cui alla concessione demaniale n. 6586/2011” e concludendo che “in ordine all’istanza delle cooperative, che non sussistano elementi di estrema gravità e urgenza tali da non consentirne neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, dal momento che: 1) quanto alla gravata ordinanza di demolizione del Comune di Anzio in data 15.4.2015, essa è stata notificata alle ricorrenti (come le stesse dichiarano) il 21.4.2015 e dunque, in considerazione del termine assegnato di 90 gg. per la demolizione stessa, non si rilevano allo stato gli elementi predetti apprezzabili in questa sede di tutela cautelare monocratica;

2) quanto poi alla diffida della Società Capo d’Anzio in data 18.6.2015 da un lato deve rilevarsi che il termine in essa assegnato (del 21.6.2015) è ormai scaduto, dall’altro deve rimarcarsi che la diffida predetta appare attuativa dell’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2682/2015 del 17.6.2015 di sospensione dell’ordinanza di questo TAR n. 1308/2015, per cui eventuali reclami anche riferiti all’erronea esecuzione (in questa sede adombrata dalla parte ricorrente) di tale ordinanza n. 2682 dovranno semmai essere prospettati davanti al giudice che l’ha emessa”. Per questi motivi l’istanza è da considerarsi respinta”. Via libera dunque da parte del Tribunale sia alla demolizione dei manufatti abusivi che alla riconsegna delle aree.