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Ciclismo Amatoriale e doping, respinto il ricorso della Asd Nettuno Rock

E’ stato respinto il ricorso al Tar presentato dall’Asd Nettuno Rock e dalla Master Bike Lazio in cui le associazioni dilettantistiche di ciclismo chiedevano una modifica delle norme attuattive per il settore Cicloturistico e Amatoriale Nazionale. Nello specifico veniva contestata la legittimità dell’ art. 1.1.03 relativo al cosiddetto “requisito etico” e al tesseramento dei cicloamatori. Secondo questo articolo non è consentito il tesseramento di atleti che risultino sanzionati dalla giustizia sportiva e/o ordinaria per un periodo superiore a mesi 6 per motivi legati al doping. Una situazione in cui rientravano Pasquale Arabi e Alessandro Gentili della Nettuno Rock, ma per cui il Tar del Lazio ha dichiarato: “Gli Enti di promozione sportiva possono partecipare alle manifestazioni del S.A.N. della Federazione Ciclistica Italiana, ma nel rispetto delle norme federali che le disciplinano, tra cui deve essere compreso anche la disposizione oggetto di impugnazione, contenente il c.d. requisito etico, il quale fa divieto di partecipare alle manifestazioni suddette, sotto la categoria “cicloamatori”, a chi abbia in passato ricevuto una squalifica per doping di durata superiore a 6 mesi. In quanto estranei – prosegue il Tar nelle sue motivazione – al vincolo associativo che lega i tesserati alla Federazione Ciclistica Italiana, non possono di conseguenza neanche impugnare gli atti emanati dalla stessa. In definitiva, i ricorrenti in parola avrebbero dovuto semmai impugnare, in qualità di associati, le decisioni dei propri Enti di promozione sportiva di appartenenza, con cui questi hanno aderito alla Consulta Nazionale Ciclismo e, quindi, alla normativa federale in materia di manifestazioni sportive del S.A.N. E’ invece fuor di dubbio come essi non possano impugnare in via autonoma e diretta norme interne di una Federazione sportiva di cui gli stessi non fanno parte”.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha condannato infine le parti ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 2mila oltre accessori di legge, nei confronti della Federazione Ciclistica Italiana.