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L’AVVOCATO RISPONDE – Il diritto di abitazione e l’assegnazione della casa coniugale nella separazione e nel divorzio

Nuovo appuntamento con la rubrica "L'AVVOCATO RISPONDE" a cura dell'avv. Fabrizio Lanzi che affronta le tematiche più importanti del settore e chiarirà i vostri dubbi. In questo articolo si parla del diritto di abitazione in caso di divorzio. Per inoltrare le vostre domande potete scrivere agli indirizzi: s.legale.lanzicampagnoli@gmail.com OPPURE redazione@ilclandestinogiornale.it con oggetto “IL CLANDESTINO, RUBRICA L’AVVOCATO RISPONDE” oppure con #avvocatoLanzirisponde

“Il diritto di abitazione e l’assegnazione della casa coniugale nella separazione e nel divorzio”

La separazione e il divorzio prevedono il c.d. diritto di assegnazione della casa coniugale. Secondo la Corte Costituzionale (n. 454 del 1989) la ratio del diritto di abitazione della casa coniugale consiste “esclusivamente dall’interesse morale e materiale della prole, che ha interesse alla conservazione della comunità domestica”. Definizione codificata con l’art. 155 ter c.c. la quale afferma che “ il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritamente conto dell’interesse dei figli”.

Che cosa si intende, però, per casa familiare? La casa familiare è l’immobile di dimora stabile e continua dei coniugi e dei figli ed è il luogo dove si svolge la vita della famiglia.

Tuttavia, il diritto di abitazione è riconosciuto solo in caso di separazione e divorzio, quindi presuppone un regolare matrimonio. Non sussiste, quindi, diritto di abitazione in caso di mera convivenza more uxorio, dove se il rapporto di convivenza cessa, il convivente ha il diritto di allontanare l’altro convivente non proprietario.

Per tutelare, però, il convivente non proprietario, possono essere usati altri istituti giuridici. Infatti, oltre alla possibilità di costituire un vero e proprio diritto di abitazione ex art. 1022 c.c., può essere usato l’art. 2645 ter c.c. (vincolo di destinazione) destinando un appartamento al soddisfacimento dei bisogni di una determinata persona.

La presenza dei figli è molto importante. Detta presenza, infatti, permette l’assegnazione della casa familiare e non c’è differenza tra figli legittimi e figli naturali. I figli devono essere di entrambi i coniugi che si stanno separando e non rientrano nel concetto di figlio quelli avuti da un precedente matrimonio. I figli possono essere minorenni o maggiorenni, ma, in quest’ultimo caso, non devono essere economicamente autosufficienti.

In mancanza di figli, invece, al coniuge (non proprietario) non spetta il diritto di abitare la casa familiare. Diversa è la questione se il diritto di abitazione può essere usato per soddisfare il diritto al mantenimento; i coniugi, in tal caso, possono stipulare un contratto con cui l’assegnazione della casa familiare è un mezzo per realizzare il diritto al mantenimento del coniuge privo di adeguati redditi propri.

Il provvedimento di assegnazione per essere opponibile ai terzi deve essere trascritto, come previsto dall’art. 155 quater c.c. “il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’art. 2643 c.c.”.

Se la casa coniugale è stata locata, l’assegnazione dell’abitazione ad uno dei coniugi, comporta la semplice voltura del contratto applicandosi l’art. 6 della legge sull’equo canone del 1978. In presenza di casa coniugale concessa in comodato d’uso ad uno dei coniugi, invece, l’assegnazione della casa permette al coniuge affidatario dei figli di succedere nel godimento dell’immobile.

Il diritto di godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga altro matrimonio.

Avvocato FABRIZIO LANZI

L’avvocato Fabrizio Lanzi

STUDIO LEGALE LANZI-CAMPAGNOLI
piazza Mazzini 42, Nettuno (RM)
tel. 069803575

Per inoltrare le vostre domande potete scrivere agli indirizzi: s.legale.lanzicampagnoli@gmail.com OPPURE redazione@ilclandestinogiornale.it con oggetto “IL CLANDESTINO, RUBRICA L’AVVOCATO RISPONDE”