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L’AVVOCATO RISPONDE – Brevi cenni sulla responsabilità medica dopo la riforma

Nuovo appuntamento con la rubrica "L'AVVOCATO RISPONDE" a cura dell'avv. Fabrizio Lanzi che affronta le tematiche più importanti del settore e chiarirà i vostri dubbi. In questo articolo si parla della responsabilità medica dopo la riforma. Per inoltrare le vostre domande potete scrivere agli indirizzi: s.legale.lanzicampagnoli@gmail.com OPPURE redazione@ilclandestinogiornale.it con oggetto “IL CLANDESTINO, RUBRICA L’AVVOCATO RISPONDE” oppure con #avvocatoLanzirisponde

Fermo restando che le obbligazioni inerenti l’esercizio della professione medico – sanitaria sono di natura comportamentale e non di risultato, nel senso che il professionista assumendo l’incarico si impegna a prestare la propria opera intellettuale e scientifica, per raggiungere il risultato sperato, ma non per conseguirlo, in conseguenza dell’inadempimento del sanitario, costituito non già dall’esito sfortunato della terapia e dal mancato conseguimento della guarigione del paziente ma dalla violazione dei doveri inerenti lo svolgimento dell’attività professionale, quando ricorre la responsabilità civile del medico?

La responsabilità civile del medico ricorre quando vengono lesi la vita o l’integrità psico-fisica di un paziente, e l’obbligazione del medico può derivare da un contratto d’opera intellettuale, da un contratto di lavoro subordinato, oppure avere origine di natura non contrattuale, e il paziente che ritiene di aver subito un danno a causa di una condotta illecita di un medico e/o di un sanitario, può agire per il risarcimento del danno sia contrattuale che extracontrattuale.

La legge n. 24 del 2017 c.d. legge Gelli, introduce innanzi tutto all’art. 1 un innovativo principio quale la sicurezza delle cure. La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell’interesse dell’individuo e della collettività.

In materia di responsabilità penale si prevede l’introduzione di una nuova fattispecie criminosa che supera definitivamente la diatriba in ordine alle sfumature di colpa attraverso la creazione di una nuova species di colpevolezza, quale appunto quella medica. L’art. 590 sexies – Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario – recita: “ Se i fatti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi della legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alla specificità del caso concreto”.

L’esercente la professione sanitaria, risponde del proprio operato ai sensi dell’art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.

Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell’esercente la professione sanitaria ai sensi dell’art. 5 della L. 24/2017 e dell’art. 590 sexies c.p., introdotto dall’art. 6 della suddetta legge.

Il danno conseguente dall’attività della struttura sanitaria, pubblica o privata, e del sanitario è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private. E vengono, pertanto, introdotte due importanti novità: a) viene qualificata come aquiliana la responsabilità del medico con conseguenti ripercussioni sul piano disciplinare, b) viene parametrato il danno risarcibile attraverso l’aggancio al codice delle assicurazioni private.

Avvocato FABRIZIO LANZI

L’avvocato Fabrizio Lanzi

STUDIO LEGALE LANZI-CAMPAGNOLI
piazza Mazzini 42, Nettuno (RM)
tel. 069803575

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