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L’AVVOCATO RISPONDE – La sentenza nel processo civile e nel processo penale

Nuovo appuntamento con la rubrica "L'AVVOCATO RISPONDE" a cura dell'avv. Fabrizio Lanzi che affronta le tematiche più importanti del settore e chiarirà i vostri dubbi. In questo articolo si parla della sentenza nel processo civile e nel processo penale. Per inoltrare le vostre domande potete scrivere agli indirizzi: s.legale.lanzicampagnoli@gmail.com OPPURE redazione@ilclandestinogiornale.it con oggetto “IL CLANDESTINO, RUBRICA L’AVVOCATO RISPONDE” oppure con #avvocatoLanzirisponde

La sentenza nel processo civile e nel processo penale

 La sentenza, nel diritto italiano, è il provvedimento giurisdizionale con il quale viene definita, in tutto o in parte, una questione tra due o più parti processuali a seguito dell’instaurazione di un processo o di una causa.

Ai sensi dell’art. 132 c.p.c. “la sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l’intestazione Repubblica Italiana”.

La sentenza, deve contenere: 1. Giudice; 2. parti e difensori; 3. conclusioni delle parti; 4. svolgimento del processo + motivi in fatto e in diritto della decisione; 5. dispositivo + data della deliberazione e sottoscrizione del Giudice.

In base a quanto disposto dall’art. 112 c.p.c. ovvero “corrispondenza tra chiesto e pronunciato”, il Giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa e non può pronunciare d’ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti.

MOTIVAZIONE: documentazione rappresentativa dell’iter logico, intellettivo e giustificativo seguito dal Giudice nell’adozione di una determinata ratio decidendi.

DISPOSITIVO: ( P.Q.M oppure P.T.M), conclusione precettiva e volitiva, nella quale si realizza la portata imperativa del provvedimento.

Nel processo civile sono formalmente e logicamente distinguibili tre tipi di sentenza:

  • dichiarativa: accertamento dell’esistenza o meno di un diritto senza creare, modificare o estinguere una situazione giuridica (es. la sentenza che accerta la nullità di un contratto);
  • costitutiva: la sentenza crea, modifica o estingue una situazione giuridica (es. la sentenza che risolve un contratto);
  • di condanna: la sentenza apre la via all’esecuzione ( es. la sentenza di condanna alla restituzione di somme di denaro).

Nel processo penale la sentenza è generalmente disciplinata dagli artt. 529, 543 c.p.p. I tipi principali di sentenza penale sono:

  • di non luogo a procedere (art. 425 c.p.p.);
  • di proscioglimento (art. 529 e 530 c.p.p.);
  • di condanna.

La sentenza di non luogo a procedere viene pronunciata all’esito dell’udienza preliminare, qualora sussista:

  • una causa di estinzione del reato;
  • una causa per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita;
  • il fatto non è previsto dalla legge come reato;
  • il fatto non sussiste;
  • l’imputato non lo ha commesso;
  • il fatto non costituisce reato;
  • se si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa.

È assoggettabile a gravame, cioè può essere impugnata da chi ne abbia interesse, ovvero:

– dal P.M. in ogni caso;

– dall’imputato per ottenere una formula di proscioglimento più favorevole;

– dalla persona offesa.

 

 

La sentenza di proscioglimento, trova spazio all’esito del dibattimento e racchiude le species di:

  • non doversi procedere;
  • assoluzione

La differenza tra le due forme di proscioglimento è data dalle differenti cause che vi danno luogo.

 

Sentenza di non doversi procedere: se l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, il Giudice adotta la formula dichiarativa di “non doversi procedere” qualora manchi o sia insufficiente e contraddittoria una delle condizioni di procedibilità ( querela, istanza, richiesta di procedimento, autorizzazione a procedere, ecc..).

 

Sentenza di assoluzione: il Giudice di primo grado e d’Appello pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo quando:

  • difetta la reità nel merito;
  • il fatto non sussiste;
  • l’imputato non lo ha commesso;
  • il fatto non costituisce reato;
  • il fatto non è previsto dalla legge come reato;
  • il reato è stato commesso da persona non imputabile;
  • il reato è stato commesso da persona non punibile.

La formula assolutoria “dubitativa” per insufficienza di prove non è più contemplata nel codice di procedura penale, l’assoluzione è sempre piena e ci si riferisce alla sentenza pronunciata ex art. 530 comma 2 c.p.p.

 

La sentenza di condanna: afferma la colpevolezza dell’imputato. Poiché nel nostro ordinamento vige il principio di presunzione di innocenza, l’imputato non deve mai fornire la prova negativa di colpevolezza. La sentenza di condanna viene pronunciata solo qualora si sia formata la prova di piena reità.

 

Avvocato FABRIZIO LANZI

L’avvocato Fabrizio Lanzi

STUDIO LEGALE LANZI-CAMPAGNOLI
piazza Mazzini 42, Nettuno (RM)
tel. 069803575

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