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L’AVVOCATO RISPONDE – Le azioni di nunciazione: “Della denuncia di nuova opera e di danno temuto”

Nuovo appuntamento con la rubrica "L'AVVOCATO RISPONDE" a cura dell'avv. Fabrizio Lanzi che affronta le tematiche più importanti del settore e chiarirà i vostri dubbi. In questo articolo si parla delle azioni di nunciazione. Per inoltrare le vostre domande potete scrivere agli indirizzi: s.legale.lanzicampagnoli@gmail.com OPPURE redazione@ilclandestinogiornale.it con oggetto “IL CLANDESTINO, RUBRICA L’AVVOCATO RISPONDE” oppure con #avvocatoLanzirisponde

Art. 1171 c.c. – Denunzia di nuova operaIl proprietario, il titolare di un diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da una nuova opera, da altri intrapresa sul proprio come sull’altrui fondo, sia per derivare danno alla cosa che forma l’oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare all’autorità giudiziaria la nuova opera, purchè questa non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio.

   L’autorità giudiziaria, presa sommaria cognizione del fatto, può vietare la continuazione dell’opera, ovvero permetterla, ordinando le opportune cautele: nel primo caso per il risarcimento del danno prodotto dalla sospensione dell’opera, qualora le opposizioni al suo proseguimento risultino infondate nella decisione del merito; nel secondo caso, per la demolizione o riduzione dell’opera e per il risarcimento del danno che possa soffrirne il denunziante, se questi ottiene sentenza favorevole, nonostante la permessa continuazione.

 

Art. 1172 c.c. – Denunzia di danno temutoIl proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l’oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto all’autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo.

   L’autorità giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia per i danni eventuali.

 

Differenze tra le due azioni: le azioni di enunciazione hanno il fine comune di tutelare il proprietario e il possessore da un danno incombente, ma mentre la denuncia di danno temuto mira a prevenire il danno minacciato dallo stato attuale della cosa altrui, la denuncia di nuova opera tende invece ad evitare che la prosecuzione di un’opera intrapresa, che si ha ragione di ritenere dannosa per la cosa oggetto della proprietà, si concreti in un danno effettivo.

La denuncia di nuova opera è un’azione esperibile sia a tutela della proprietà (o di altro diritto reale di godimento), sia del possesso, rimanendo, in entrambi i casi, oggettivamente identica, con la conseguenza che, ove essa sia esercitata nella duplice veste di proprietario-possessore, il giudice ben può ritenere la domanda fondata con il riferimento ad una sola di dette qualità e che, in siffatta ipotesi, le due qualificazioni soggettive non sono in una relazione tale che l’una è principale (petitoria) rispetto all’altra (possessoria), bensì in rapporto di complementarietà, poiché, ai fini dell’accoglimento della domanda, le deficienze probatorie afferenti all’una possono essere ovviate o compensate dalle probanti risultanze che riguardano l’altra (Cass. 13.10.1982, n. 5287).

La denunzia di danno temuto, ex art. 1172 c.c., invece, proponibile dal proprietario, dal titolare di altro diritto reale di godimento o dal possessore, il quale abbia ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa derivi pericolo di grave danno al bene che forma oggetto del suo diritto o del suo possesso, al fine di ottenere, secondo le circostanze, dall’autorità giudiziaria che si provveda per ovviare il pericolo, è istituto diverso dall’azione ex art. 1170 c.c. (l’azione di manutenzione, che ha per fine la cessazione della molestia e/o la turbativa del possesso), ed in virtù della quale chi è molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di una universalità di immobili, può chiedere la manutenzione del possesso medesimo; detta diversità si riverbera anche sui termini entro i quali le rispettive azioni possono essere esercitate: la prima entro l’ordinario termine prescrizionale ex art. 2946 c.c. (dieci anni), mentre per l’azione di manutenzione il termine previsto è di un anno dalla turbativa.

Inoltre, l’elemento discretivo tra la denuncia di nuova opera e la denuncia di danno temuto è dato dall’attività umana, quale causa del pericolo di danno, nel senso che la prima azione è diretta ad ovviare il pericolo di danno derivante immediatamente e direttamente da un’attività umana intrapresa sul proprio o sull’altrui fondo e incidente sul bene oggetto della proprietà o del possesso del denunciante, mentre la seconda azione muove dal pericolo di danno derivante dal predetto bene da una cosa (edificio,pianta, ecc…) per effetto di un suo particolare modo di essere.

Di conseguenza, sono diversi i provvedimenti concreti che il giudice deve adottare nell’uno e nell’altro caso, poiché nel primo egli può disporre che si arresti il fatto dell’uomo, nel secondo le opportune cautele.

Infine, si ricordi che la denuncia di nuova opera, in quanto tendente essenzialmente all’accertamento dell’illegittimità dell’opera iniziata, non postula necessariamente l’esistenza di danni già verificatisi al momento della sua proposizione, sicchè la domanda di risarcimento avanzata dal ricorrente, non incide sulla natura e finalità di detta azione nella sua ulteriore fase del giudizio di merito.

Mentre, il danno, il cui verificarsi viene ragionevolmente temuto dal proprietario, dal possessore, ecc…, in conseguenza della nuova opera da altri intrapresa non deve essere inteso soltanto in senso materialistico, cioè come danno che incida negativamente sulla fisica consistenza della cosa che forma l’oggetto del diritto o del possesso, ma anche come pregiudizio inerente all’esercizio di facoltà giuridiche connesse al diritto che il denunciante vanta sulla cosa (Cass. 11.03.1963, n. 2713; Cass. 23.03.1978, n. 1428).

Avvocato FABRIZIO LANZI

L’avvocato Fabrizio Lanzi

STUDIO LEGALE LANZI-CAMPAGNOLI
piazza Mazzini 42, Nettuno (RM)
tel. 069803575

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