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L’AVVOCATO RISPONDE – Il muro di cinta

Nuovo appuntamento con la rubrica "L'AVVOCATO RISPONDE" a cura dell'avv. Fabrizio Lanzi che affronta le tematiche più importanti del settore e chiarirà i vostri dubbi. In questo articolo si parla del muro di cinta delle abitazioni. Per inoltrare le vostre domande potete scrivere agli indirizzi: s.legale.lanzicampagnoli@gmail.com OPPURE redazione@ilclandestinogiornale.it con oggetto “IL CLANDESTINO, RUBRICA L’AVVOCATO RISPONDE” oppure con #avvocatoLanzirisponde

“Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un’altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall’art. 873 c.c.(distanze dalla costruzioni).

Esso, quando è posto sul confine, può essere reso comune anche a scopo d’appoggio, purchè non preesista al di là un edificio a distanza inferiore ai tre metri”.

 

Dalla norma si evince che un muro, al quale sia appoggiata una costruzione, non può essere considerato come muro di cinta, atteso che tale qualifica postula, oltre alla destinazione del muro medesimo a recingere la proprietà ed all’altezza non superiore ai tre metri, anche l’ulteriore requisito del suo isolamento su entrambe le facce (Cass. 22.04.1980, n, 2598).

Mentre, un muro di cinta che non abbia un’altezza superiore ai tre metri, per la sua destinazione alla tutela del fondo delimitato da illegittima ingerenza e per le sue caratteristiche di isolamento e di altezza, manca di autonomia strutturale e non è preso in considerazione in relazione alle distanze da osservare a norma dell’art. 873 c.c.

Per contro, il muro che, ancorché isolato alle due facce, difetti delle altre caratteristiche che devono concorrere per la individuazione del muro di cinta, come il corpo di fabbrica di un edificio, resta soggetto alla stregua delle costruzioni all’obbligo di osservare la distanza legale.

Il muro di cinta, che abbia le caratteristiche contemplate dall’art. 878 c.c., non è qualificabile come costruzione, sulla quale il vicino possa realizzare il proprio fabbricato, in appoggio o in aderenza, con la conseguenza che tale fabbricato resta soggetto all’osservanza delle prescritte distanze legali, indipendentemente dalla preesistenza di quel muro (Cass. 29.06.1985, n. 3884).

Invece, i muri di cinta non considerati agli effetti delle distanze legali sono quei muri, caratterizzati dall’altezza non superiore ai metri tre e dalla destinazione attuale alla delimitazione ed alla protezione del fondo, che, per avere le facce entrambe isolate, non creano intercapedine tra volumi.

In detta categoria non rientrano pertanto i muri di cinta tra fondi a dislivello, che assolvono anche alla ulteriore funzione di contenere la scarpata o il terrapieno. Questi, viceversa, facendo corpo con il terreno che essi sostengono e modificando lo stato naturale dei luoghi con la costruzione di un manufatto sono idonei a creare intercapedini nocive con l’altrui costruzione, con conseguente necessità di verificare in ciascuna concreta fattispecie se, avuto riguardo alle loro particolari caratteristiche strutturali e dimensionali, siano da considerare o meno alla stregua di un muro di fabbrica, agli effetti delle distanze legali (Cass. 15.11.1986, n. 6737).

 

– RIPARAZIONI DEL MURO DI COMUNE (art. 882 c.c.)

“Le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti quelli che vi hanno diritto e in proporzione del diritto di ciascuno, salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti.

   Il comproprietario di un muro comune può esimersi dall’obbligo di contribuire nelle spese di riparazione e ricostruzione, rinunziando al diritto di comunione, purchè il muro comune non sostenga un edificio di sua spettanza.

   La rinunzia non libera il rinunziante dall’obbligo delle riparazioni e ricostruzioni a cui abbia dato causa col fatto proprio”.

 

Le riparazioni e le ricostruzioni del muro comune sono a carico di coloro che vi hanno diritto, in proporzione di tale diritto ed indipendentemente sia da ogni interesse particolare che il ricostruttore possa avere, perché l’obbligo della ricostruzione sorge dalla necessità di essa, fundi nomine, sia dall’eventuale consenso dell’altro condominio, purchè, beninteso, la spesa non sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti, non si tratti di sopraelevazione pregiudizievole per il muro stesso o per l’analogo diritto del condominio. Pertanto, nel caso in cui pur dovendosi ricostruire un muro comune perché pericolante, la sua ricostruzione comporti particolari e più dispendiosi accorgimenti per le esigenze di uno dei due fabbricati contigui e precluda al vicino la possibilità di analoga utilizzazione, v’è un doppio motivo per la discriminazione dell’onere delle spese, l’uno relativo alla causa della maggiore spesa, l’altro corrispondente alla compressione della facoltà di godimento (Cass. 4.04.1973, n. 940).

Al fine di applicare l’art. 882 c.c. per il quale le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti coloro che vi hanno diritto è sufficiente accertare il carattere necessario delle riparazioni eseguite, mentre è irrilevante ai predetti fini che le stesse siano anche conformi alle prescrizioni contenute in un’ordinanza del Sindaco che le ha imposte a salvaguardia della pubblica incolumità (Cass. 20.08.1981, n. 4944).

 

Avvocato FABRIZIO LANZI

L’avvocato Fabrizio Lanzi

STUDIO LEGALE LANZI-CAMPAGNOLI
piazza Mazzini 42, Nettuno (RM)
tel. 069803575

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