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L’AVVOCATO RISPONDE – Domicilio e Residenza

Nuovo appuntamento con la rubrica "L'AVVOCATO RISPONDE" a cura dell'avv. Fabrizio Lanzi che affronta le tematiche più importanti del settore e chiarirà i vostri dubbi. In questo articolo si parla di domicilio e residenza. Per inoltrare le vostre domande potete scrivere agli indirizzi: s.legale.lanzicampagnoli@gmail.com OPPURE redazione@ilclandestinogiornale.it con oggetto “IL CLANDESTINO, RUBRICA L’AVVOCATO RISPONDE” oppure con #avvocatoLanzirisponde

Ai sensi dell’art. 44 cod. civ. “Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale”.

 

Il domicilio, pertanto, individua il luogo in cui la persona ha stabilito il centro principale dei propri affari e interessi, sicchè riguarda la generalità dei rapporti del soggetto, non solo economici, ma anche morali, sociali e familiari, e va desunta alla stregua di tutti quegli elementi di fatto che, direttamente o indirettamente, denuncino la presenza in un certo luogo di tale complesso di rapporti e il carattere principale che esso ha nella vita della persona (Cass. 5-5-1980, n. 2936).

La residenza si una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, cioè dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali. Questa stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altra attività fuori del Comune di residenza, sempre che conservi in esso l’abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali (Cass. 14-03-1986, n. 1738).

Ad integrare il concetto di residenza non è sufficiente il semplice fatto materiale della fissazione della dimora in un luogo determinato, ma è necessario anche l’elemento soggettivo, cioè l’intenzione del soggetto di rimanere stabilmente nel luogo prescelto; la residenza di una persona è determinata, pertanto, dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, cioè dall’intenzione di avervi stabile dimora, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento di normali relazioni sociali.

 

Trasferimento della residenza e del domicilio (art. 44 c.c.)

“Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi in buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge.

Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si è fatta una diversa dichiarazione nell’atto in cui è stato denunciato il trasferimento nella residenza”.

 

Dalla lettura della norma, si evince che la residenza muta quando il soggetto fissa stabilmente in altra sede la propria dimora abituale ma il trasferimento non è opponibile per ciò solo ai terzi di buona fede, a tutela dei quali vige l’esigenza della doppia dichiarazione cui l’interessato è tenuto nel Comune che abbandona e in quello ove si trasferisce.

la suddetta doppia dichiarazione del cambiamento di residenza, necessaria per il caso che questa sia trasferita da un Comune all’altro nel territorio dello Stato, non è invece richiesta per il trasferimento all’estero, dovendosi in tale ipotesi la esigenza della pubblicità ritenere soddisfatta con la dichiarazione nel Comune che si abbandona, nella quale sia indicato il luogo ove l’interessato si trasferisce (Cass. 14-10-1968, n. 3288).

L’art. 44 c.c., secondo cui il cambiamento di residenza implica, in via normale, anche il cambiamento di domicilio di fronte ai terzi di buona fede, ha valore esclusivamente a favore di detti terzi, ma a loro danno, nel senso di obbligarli a considerare come effettivamente avvenuto un trasferimento di domicilio anche quando esso, nonostante le risultanze anagrafiche, sia invece rimasto immutato (Cass. 18-02-1971, n. 418).

La sede delle persone giuridiche (art. 46 c.c.)

“Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede.

Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell’art. 16 o la sede risulta dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest’ultima”.

 

La sede legale di una persona giuridica è quella risultante dall’atto costitutivo e dallo statuto, nella quale si trovano stabilmente gli organi che hanno la rappresentanza dell’ente e la capacità di obbligarlo.

A tale sede occorre aver riguardo, ai sensi dell’art. 46 comma I° c.c., per ogni effetto giuridico, che la legge voglia farne dipendere, tra i quali è quello di determinare, ai fini della competenza territoriale, il foro generale delle persone giuridiche, previsto dall’art. 19 c.p.c.

Mentre per quanto riguarda il condominio di edifici, che non è una persona giuridica, ma un ente di gestione e non ha, pertanto, una sede in senso tecnico, ove non abbia designato, nell’ambito dell’edificio, un luogo espressamente destinato e di fatto utilizzato per l’organizzazione e lo svolgimento della gestione condominiale, ha il domicilio coincidente con quello privato dell’amministrazione che lo rappresenta (Cass. 2-08-2005, n. 16141).

Avvocato FABRIZIO LANZI

L’avvocato Fabrizio Lanzi

STUDIO LEGALE LANZI-CAMPAGNOLI
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