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L’AVVOCATO RISPONDE – Delitti contro il patrimonio mediante violenza a cose o persone: Il furto e la rapina

Nuovo appuntamento con la rubrica "L'AVVOCATO RISPONDE" a cura dell'avv. Fabrizio Lanzi che affronta le tematiche più importanti del settore e chiarirà i vostri dubbi. In questo articolo si parla dei reati di furto e rapina. Per inoltrare le vostre domande potete scrivere agli indirizzi: s.legale.lanzicampagnoli@gmail.com OPPURE redazione@ilclandestinogiornale.it con oggetto “IL CLANDESTINO, RUBRICA L’AVVOCATO RISPONDE” oppure con #avvocatoLanzirisponde

Il furto: “l’art. 624 c.p. dispone che chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri, è punito con la reclusione da sei a tre anni e con la multa da euro 154 ad euro 516.

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli artt. 61, numero 7 e 625 c.p.”

La norma ci dice che il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali e personali o di godimento, ma anche nel possesso che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con conseguenza che anche al titolare di tale posizione spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (Cass. Sez. Unite n. 13/40354: in applicazione del detto principio, la Corte ha riconosciuto al titolare di un Supermercato la legittimazione a proporre querela).

Per cosa mobile ai sensi dell’art. 624 c.p., si intende qualsiasi oggetto corporeo e materiale, suscettibile di detenzione, sottrazione ed impossessamento, facente parte del patrimonio altrui, inteso in senso ampio e non soltanto sotto il profilo strettamente economico, che rivesta un apprezzabile interesse e la cui appropriazione determini un detrimento patrimoniale in senso ampio per il soggetto passivo ed arrechi invece un vantaggio economico all’agente.

Per quanto riguarda, invece, l’elemento soggettivo del reato di furto, non è richiesta l’intenzione dell’agente diretta ad una appropriazione definitiva della cosa altrui. Tale delitto, invero, consiste nell’impossessamento della cosa altrui a scopo di profitto, a nulla rilevando che la sottrazione avvenga per farne una utilizzazione temporanea o al fine di una appropriazione definitiva. Il profitto, infatti, può consistere in qualsiasi utilità, anche di natura non patrimoniale.

La rapina: “l’art. 628c.p. dispone che chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065.

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità.

La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098:

1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;

2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire;

3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell’associazione di cui all’art. 416 bis;

4) 3bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’art. 624 bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

5) 3 ter) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto;

6) 3 quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti a prelievo di denaro;

7) 3 quinques) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3 bis), 3 ter), 3 quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle aggravanti.

Nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in ogni utilità, anche solo morale, nonché in qualsiasi soddisfazione o godimento che l’agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purchè questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene (Cass. Sez. II n. 15/ 11467: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistere il dolo specifico del reato di rapina nella ingiusta utilità morale perseguita dall’imputato, che aveva sottratto mediante violenza alla ex fidanzata il telefono cellulare al fine di rivelare al padre della donna la relazione sentimentale che questa aveva instaurato con un altro uomo).

In definitiva, l’elemento caratteristico che distingue il reato di rapina da quello di furto è l’uso della violenza e della minaccia esercitati su una o più persone.

Particolare fattispecie è la rapina impropria: dove, invece, il fine di conseguire l’impunità deve essere inteso non soltanto nel più ristretto senso che l’agente, con la sua condotta, miri ad evitare il riconoscimento ma anche in quello più ampio di sottrarsi a tutte le conseguenze penali del commesso reato, come la denunzia o l’arresto.

Avvocato FABRIZIO LANZI

L’avvocato Fabrizio Lanzi

STUDIO LEGALE LANZI-CAMPAGNOLI
piazza Mazzini 42, Nettuno (RM)
tel. 069803575

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