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L’AVVOCATO RISPONDE – “Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione e applicazione della pena”

Nuovo appuntamento con la rubrica "L'AVVOCATO RISPONDE" a cura dell'avv. Fabrizio Lanzi che affronta le tematiche più importanti del settore e chiarirà i vostri dubbi. In questo articolo si parla della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione e applicazione della penaà. Per inoltrare le vostre domande potete scrivere agli indirizzi: s.legale.lanzicampagnoli@gmail.com OPPURE redazione@ilclandestinogiornale.it con oggetto “IL CLANDESTINO, RUBRICA L’AVVOCATO RISPONDE” oppure con #avvocatoLanzirisponde

“Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena predetta, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti e futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’art. 69.

La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante”.

 

Articolo introdotto dall’art. 1, comma 2, D.lgs.vo16 marzo 2015, n. 28. L’istituto della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131 bis c.p., pertanto, ha natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.lgs.vo, ivi compresi quelli pendenti in sede di legittimità, nei quali la Suprema Corte può rilevare d’ufficio ed applicare direttamente la causa di non punibilità.

Tenuità del fatto e offensività: l’art. 131 bis c.p. ed il principio di inoffensività in concreto operano su piani distinti, presupponendo, il primo, un reato perfezionato in tutti i suoi elementi, compresa l’offensività, benché di consistenza talmente minima da ritenersi “irrilevante” ai fini della punibilità, ed attenendo, il secondo, al caso in cui l’offesa manchi del tutto, escludendo la tipicità normativa e la stessa sussistenza del reato (Cass. Sez. VI, n. 5254/16).

Ambito di applicazione: il riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto non è precluso dall’esistenza di un precedente penale gravante sull’imputato, pur quando sulla base di esso sia negata la sospensione condizionale della pena, dovendosi tenere distinti, anche sul piano motivazionale, i rispettivi giudizi (Cass. Sez. IV, n. 7905/16).

Il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo. Mentre, per quanto attiene al comportamento, si ritiene “abituale” quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame.

L’art. 131 bis c.p., applicabile ad ogni fattispecie criminosa, non può essere dichiarata invece, qualora venga reiteratamente omessa la condotta di omessa corresponsione dell’assegno divorzile, configurandosi in tal caso un’ipotesi di “comportamento abituale” ostativa al riconoscimento del beneficio (Cass. Sez. II, n. 23020/16: fattispecie in tema di assegno stabilito anche per il mantenimento di figli minori. Quando si procede per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la modesta entità del contenuto dell’obbligo contributivo imposto e non adempiuto non è di per sé sufficiente a configurare la causa di non punibilità, avendo rilievo a tal fine, le modalità e la durata della violazione).

Nel procedimento innanzi al Giudice di Pace non si applica la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c.p., prevista esclusivamente per il procedimento davanti al Giudice Ordinario, trovando invece applicazione la speciale disciplina di cui all’art. 34 D.Lgs.vo 28.08.2000, n. 274.

Avvocato FABRIZIO LANZI

L’avvocato Fabrizio Lanzi

STUDIO LEGALE LANZI-CAMPAGNOLI
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