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L’AVVOCATO RISPONDE – Il mobbing sul lavoro

Nuovo appuntamento con la rubrica "L'AVVOCATO RISPONDE" a cura dell'avv. Fabrizio Lanzi che affronta le tematiche più importanti del settore e chiarirà i vostri dubbi. In questo articolo si parla di mobbing sul posto di lavoro. Per inoltrare le vostre domande potete scrivere agli indirizzi: s.legale.lanzicampagnoli@gmail.com OPPURE redazione@ilclandestinogiornale.it con oggetto “IL CLANDESTINO, RUBRICA L’AVVOCATO RISPONDE” oppure con #avvocatoLanzirisponde

La definizione di mobbing sta ad indicare tutti quei comportamenti discriminatori o vessatori protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di lavoratrici e lavoratori da parte del datore di lavoro o da altri colleghi, e che si caratterizzino come una vera e propria forma di persecuzione psicologica o di violenza morale.

La prima teorizzazione del concetto di mobbing si deve allo studioso H. Leymann, il quale lo definì come “terrore psicologico sul posto di lavoro”; il termine deriva dal verbo inglese to mob che significa “assalire, aggredire, accerchiare qualcuno”, utilizzato in etologia per descrivere i comportamenti del branco volti ad espellere un membro del gruppo.

Più di recente, una articolata definizione è stata elaborata dallo psicologo del lavoro H. Ege che lo ha descritto come “situazione lavorativa di conflittualità sistematica, persistente ed in costante progresso in cui una o più persone vengono fatte oggetto di azioni ad alto contenuto persecutorio da parte di uno o più aggressori in posizione superiore, inferiore o di parità, con lo scopo di causare alla vittima danni di vario tipo e gravità. Il mobbizzato si trova nell’impossibilità di reagire adeguatamente a tali attacchi e a lungo andare accusa disturbi psicosomatici, relazionali e dell’umore che possono portare anche a invalidità psicofisiche permanenti di vario genere”!

Il mobbing sul lavoro, quindi, si manifesta con tanti piccoli comportamenti, gesti e parole che presi singolarmente non sono lesivi della persona ma se perpetuati e perseverati nel tempo possono compromettere il benessere psicofisico della persona colpita da mobbing.

Ma quali possono essere gli atti e i comportamenti di mobbing che si possono denunciare?

Diffamazioni, pressioni o molestie psicologiche, offese personali, comportamenti atti a svilire, intimorire e maltrattare la persona, minacciare direttamente o indirettamente un subalterno, fare critiche immotivate ed avere un atteggiamento ostile, denigrazione della persona a livello fisico, esclusione e marginalizzazione dall’attività lavorativa, demansionamento rispetto al livello di inquadramento del CCNL.

Cosa si può fare se si è vittima di mobbing?

È importantissimo chiedere aiuto, e raccogliere e annotare il più possibile tutte le prove che dimostrino comportamenti mobbizzanti come per esempio trascrivere tutte le attività oggetto di demansionamento rispetto al proprio livello contrattuale, ecc..!

Ai fini della denuncia e/o del risarcimento danni per mobbing è utile, altresì, rivolgersi alla ASL; ospedali o medici specialistici per farsi diagnosticare tempestivamente le conseguenze psico-fisiche subite.

Se poi il comportamento del mobber è riconducibile ad azioni penalmente rilevanti come minacce, molestie, maltrattamenti anche verbali, diffamazione ecc…, o se ha provocato una vera e propria malattia, fisica o psichica, la vittima di mobbing può denunciare l’accaduto alle Autorità competenti e presentare una denuncia per mobbing. Inoltre, in sede civile la vittima può richiedere un risarcimento dei danni subiti rivolgendosi ad un avvocato, infatti, nella suddetta ipotesi ai sensi dell’art. 2043 c.c., che definisce la responsabilità extracontrattuale del datore di lavoro che non deve causare ad altri un danno ingiusto e la sua responsabilità oggettiva per gli illeciti commessi dai suoi dipendenti, la vittima può ottenere il risarcimento danni per mobbing.

In conclusione, come ribadito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio (illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che con intento vessatorio siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto e/o altri dipendenti); b) l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra le condotte descritte e il pregiudizio subito; d) l’elemento soggettivo ovvero l’intento persecutorio (Cass., Sez. lav., 6 agosto 2014, n. 17698; Cass. Sez. lav., 7 agosto 2013, n. 18836; Cass., Sez. lav. 5 novembre 2012; Cass. Sez., lav., 17 febbraio 2009, n. 3785).

Detto ciò, in merito alla determinazione del quantum debeatur, in presenza di un danno alla persona, si riconosce la risarcibilità “di due distinte figure di danno, quello patrimoniale e quello non patrimoniale”.

Il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito è connotato da tipicità, postulando l’ingiustizia del danno di cui all’art. 2043 c.c., la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante (sent. n. 500/1999), mentre quello del danno non patrimoniale è connotato da tipicità, perché tale danno è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona (sent. n. 15027/2005; n. 23918/2006).

 

L’avvocato Fabrizio Lanzi

Avvocato FABRIZIO LANZI
STUDIO LEGALE LANZI-CAMPAGNOLI
piazza Mazzini 42, Nettuno (RM)
tel. 069803575

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