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L’AVVOCATO RISPONDE – Il reato di circonvenzione di incapace

Nuovo appuntamento con la rubrica "L'AVVOCATO RISPONDE" a cura dell'avv. Fabrizio Lanzi che affronta le tematiche più importanti del settore e chiarirà i vostri dubbi. In questo articolo si parla del reato di circonvenzione di incapace. Per inoltrare le vostre domande potete scrivere agli indirizzi: s.legale.lanzicampagnoli@gmail.com OPPURE redazione@ilclandestinogiornale.it con oggetto “IL CLANDESTINO, RUBRICA L’AVVOCATO RISPONDE” oppure con #avvocatoLanzirisponde

“Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato di infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 206 ad € 2.065”.

 

In tema di circonvenzione di persone incapaci, lo stato di infermità o di deficienza psichica della persona, pur non dovendo necessariamente consistere in una vera e propria malattia mentale, deve comunque provocare una incisiva menomazione delle facoltà intellettive e volitive, tale da rendere possibile la suggestione del minorato da parte di altri.

In tal senso, il legislatore ha inteso tutelare non tanto le persone parzialmente o totalmente incapaci dall’abuso che l’agente possa compiere per tale loro incapacità, ma ha inteso piuttosto salvaguardare quei soggetti che, a causa della loro età o del loro stato di infermità o di deficienza psichica, li rendono particolarmente assoggettabili alle pressioni, agli stimoli e agli impulsi che gli altri esercitano su di loro al fine di far compiere loro atti pregiudizievoli.

Dalla lettura della norma, si evince che il delitto di circonvenzione di persone incapaci può essere commesso in danno – oltre che di minori – di persona in stato di infermità psichica, cioè affetta da un vero e proprio stato patologico, conosciuto e codificato dalla scienza medica o da una condizione soggettiva, che, sebbene non patologica, menomi le facoltà intellettive e volitive del soggetto quale conseguenza di una anomalia mentale, non importa se in modo definitivo o temporaneo; ovvero in danno di un soggetto di deficienza psichica , intendendosi per tale sia una alterazione dello stato mentale, meno grave dell’infermità mentale, dipendenti da particolari situazioni fisiche (età avanzata, fragilità di carattere), o da anomale dinamiche relazionali, idonee a determinare una incisiva menomazione delle facoltà intellettive e volitive, inficiando il potere di autodeterminazione, di critica e di difesa del soggetto passivo dall’altrui opera di suggestione.

Il soggetto passivo del delitto di circonvenzione di incapace, titolare del diritto di querela, è soltanto l’incapace, quale portatore di interesse tutelato dalla norma incriminatrice, e non anche il terzo che abbia subito danni in conseguenza degli atti dispositivi posti in essere dall’incapace medesimo; il terzo, infatti, riveste solo la qualità di persona danneggiata dal reato ed è pertanto, come tale, legittimato solamente ad esercitare l’azione civile nei sensi dell’art. 2043 c.c. (Cass. Sez II 97/8034).

Alcuni esempi di atti compiuti dall’incapace con effetti pregiudizievoli e quindi idonei a configurare la fattispecie di circonvenzione di persone incapaci, sono ad esempio l’apertura di un libretto cointestato, essendo sufficiente che l’atto sia idoneo a ingenerare un pregiudizio o un pericolo di pregiudizio per il soggetto passivo che l’ha posto in essere o per altri (Cass. Sez. II 09/12406); oppure l’ordine impartito dalla persona offesa alla propria banca di trasferire ad un terzo beneficiario una somma di denaro, a prescindere dalla effettiva esecuzione dell’ordine stesso (Cass. Sez. II 09/48908).

Non a caso, la consapevolezza, da parte dell’agente, dello stato anomalo del soggetto passivo può essere legittimamente desunta dalla evidenza di esborsi immotivati, dalla donazione di beni di cospicuo valore e dalla stessa arrendevolezza dimostrata dal circonvenuto nel compiere detti atti.

Il 643 c.p. può, tuttavia, essere commesso da chiunque e la norma va integrata con il disposto di cui all’art. 649 c.p. che esclude, tout court, tra i soggetti attivi i prossimi congiunti (coniuge, fratelli e sorelle conviventi, ascendenti e discendenti in linea retta) e prevede che il reato possa essere perseguito solo a querela della persona offesa, se i fatti sono commessi a danno del coniuge legalmente separato, del fratello o della sorella non conviventi, ma anche dello zio o del nipote conviventi con l’autore del reato, salvo che il delitto non sia commesso con violenza alle persone, violenza che può essere anche morale, “consistente in atteggiamento di intimidazione del soggetto passivo, in grado di eliminare o ridurre la sua capacità di determinarsi, condizionando la sua già ridotta capacità di agire secondo la propria volontà indipendente” (Cass. Pen. n. 35528/2008).

L’avvocato Fabrizio Lanzi

Avvocato FABRIZIO LANZI
STUDIO LEGALE LANZI-CAMPAGNOLI
piazza Mazzini 42, Nettuno (RM)
tel. 069803575

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