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L’AVVOCATO RISPONDE – Le forme del testamento

Nuovo appuntamento con la rubrica "L'AVVOCATO RISPONDE" a cura dell'avv. Fabrizio Lanzi che affronta le tematiche più importanti del settore e chiarirà i vostri dubbi. In questo articolo si parla delle forme del testamento. Per inoltrare le vostre domande potete scrivere agli indirizzi: s.legale.lanzicampagnoli@gmail.com OPPURE redazione@ilclandestinogiornale.it con oggetto “IL CLANDESTINO, RUBRICA L’AVVOCATO RISPONDE” oppure con #avvocatoLanzirisponde

“Le forme ordinarie del testamento sono il testamento olografo e il testamento per atto di notaio. Il testamento per atto di notaio è pubblico o segreto”.
Il testamento olografo, ai sensi dell’art. 602 c.c., deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.
La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.
La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese ed anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.
La validità del testamento olografo, ai sensi dell’art. 602 c.c., esige l’autografia non solo della sottoscrizione, ma anche della data e del testo del documento, e, pertanto, deve essere esclusa quando tale data o testo risultino in tutto o in parte opera pura di altra persona (Cass. n. 7636/91).
Qualora il de cuius per redigere il testamento olografo abbia fatto ricorso all’aiuto materiale di altra persona che ne abbia sostenuto e guidato la mano nel compimento di tale operazione, tale circostanza è sufficiente ad escludere il requisito dell’autografia, a nulla rilevando l’eventuale corrispondenza del contenuto della scheda testamentaria alla reale volontà del testatore (Cass. n. 3163/93).
Tra i requisiti formali del testamento olografo, non è compreso, invece, quello della regolarità e leggibilità della scrittura, salva la necessità che il testo autografo sia decifrabile, affinchè possa essere accertata la volontà del testatore (Cass. n. 8899/94).
Ai fini dell’identificazione del requisito dell’autografia del testamento è necessario distinguere tra la dichiarazione di ultima volontà e il documento cartaceo sul quale essa è vergata, in modo che detto requisito è rispettato quando la disposizione di ultima volontà sia stata interamente scritta di pugno dal testatore e da lui sottoscritta pur se il documento cartaceo che la reca contenga scritti di mano aliena in una parte diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria; mentre la nullità per difetto di autografia del testamento è configurabile allorchè l’intervento del terzo ne elimini il carattere di stretta personalità, interferendo sulla volontà di disporre del testatore. ( Nella specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la nullità del testamento olografo in un caso nel quale nel documento cartaceo, contenente la disposizione di ultima volontà interamente scritta dal de cuius e, immediatamente sotto, la sottoscrizione dello stesso, comparivano anche, redatte da mano aliena, le sottoscrizioni di due infermiere che gli prestavano assistenza e altre scritte in stampatello riproducesti nomi e indirizzi delle stesse ) (Cass. n. 11733/02).
La data, nel testamento olografo, può essere apposta in ogni parte della scheda e può anche precedere le stesse disposizioni di ultima volontà.
Mentre, per il combinato disposto dagli artt. 602 e 606 c.c., l’omessa o incompleta indicazione della data comportano l’annullabilità del testamento olografo, la quale può essere fatta valere nel termine di 5 anni dalla data in cui le disposizioni testamentarie hanno avuto esecuzione da chiunque vi ha interesse.
Per quanto riguarda la sottoscrizione, essa può essere apposta anche sulla pagina seguente a quella in cui sono scritte le disposizioni di ultima volontà.
Infine, è bene ricordare che il testamento olografo ha natura di scrittura privata, e rispetto ad esso sussiste, per la parte contro la quale è prodotto, la possibilità di respingere gli effetti disconoscendo la scrittura o la sottoscrizione del testatore, e ciò anche quando la questione dell’autenticità sorga nel contesto del conflitto tra più testamenti.

Il testamento pubblico (art. 603 c.c.) – “Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.
Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi da lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento.
Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l’ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell’atto.
Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere devono intervenire quattro testimoni”.
Nel testamento pubblico, le operazioni attinenti al ricevimento delle disposizioni testamentarie e quelle relative alla confezione della scheda sono idealmente distinte e, pertanto, possono svolgersi al di fuori di un unico contesto temporale. Condizione necessaria e sufficiente di validità del testamento, qualora la scheda sia stata predisposta dal notaio è che egli, prima di dare lettura della scheda stessa, faccia manifestare di nuovo al testatore la sua volontà in presenza di testimoni (Cass. n. 2742/75).
Tuttavia, il testamento olografo o pubblico che sia, non deve necessariamente contenere, a pena di nullità, le indicazioni catastali e di configurazione degli immobili cui si riferisce, essendo invece sufficiente, per la validità dell’atto, che questi siano comunque identificabili senza possibilità di confusioni, salva la necessità, che gli eredi, in sede di denuncia di successione e di trascrizione del testamento medesimo, provvedano essi ad indicare specificamente gli immobili predetti, menzionandone dati catastali, confinazioni, ecc… (Cass. n. 1112/80).

Il testamento segreto (art. 604 c.c.) – è un tipo di testamento assai poco frequente. Deve il suo nome al fatto che il Notaio e i testimoni ignorano il contenuto delle disposizioni espresse.
Detto testamento viene consegnato dal testatore già sigillato al Notaio o viene sigillato da questi nel momento in cui lo riceve. La consegna deve avvenire alla presenza di due testimoni.
Detto tipo di testamento può essere interamente scritto di pugno dal testatore e sottoscritto in calce, ma è valido anche se scritto da terzi o a macchina o con un computer, purchè firmato in ogni mezzo foglio. Tuttavia è valido anche se non reca alcuna data e può essere ritirato in ogni momento dal testatore dalle mani del Notaio presso il quale si trova.

L’avvocato Fabrizio Lanzi

Avvocato FABRIZIO LANZI
STUDIO LEGALE LANZI-CAMPAGNOLI
piazza Mazzini 42, Nettuno (RM)
tel. 069803575

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