Home Cronaca L’AVVOCATO RISPONDE – L’arricchimento senza causa (art. 2041-2042 cc)

L’AVVOCATO RISPONDE – L’arricchimento senza causa (art. 2041-2042 cc)

Nuovo appuntamento con la rubrica "L'AVVOCATO RISPONDE" a cura dell'avv. Fabrizio Lanzi che affronta le tematiche più importanti del settore e chiarirà i vostri dubbi. In questo articolo si parla di arricchimento senza causa. Per inoltrare le vostre domande potete scrivere agli indirizzi: s.legale.lanzicampagnoli@gmail.com OPPURE redazione@ilclandestinogiornale.it con oggetto “IL CLANDESTINO, RUBRICA L’AVVOCATO RISPONDE” oppure con #avvocatoLanzirisponde

“ Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.
Qualora l’arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l’ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda”.

Il principio accolto dalla norma è quello per cui non è ammesso un vantaggio a favore di un soggetto a danno di altri senza che ciò sia sorretto da una causa di giustificazione.
L’azione generale di arricchimento è data quando l’arricchimento ingiustificato di un soggetto corrisponde, con altrettanta mancanza di causa giustificativa, una proporzionale diminuzione patrimoniale di un altro soggetto, onde essa mira a rimuovere, nei limiti dell’arricchimento compiuto dal primo, il depauperamento subito dal secondo.
Detta azione ha carattere sussidiario e può essere proposta solo quando al danneggiato non sia consentito di esercitare altra azione per essere indennizzato del pregiudizio sofferto ed incombe pertanto al giudice accertare, prima di far ricorso alla norma dell’art. 2041 c.c., se la legge non stabilisca un’altra azione nei confronti dell’arricchito o anche di persona diversa per la reintegrazione del patrimonio leso.
Il carattere sussidiario dell’azione generale di arricchimento, e la conseguente non proponibilità di essa da parte del danneggiato che abbia altro rimedio per farsi indennizzare del pregiudizio subito, non precludono la possibilità di introdurre l’azione stessa in via subordinata, per il caso in cui venga negata l’esistenza di altra azione fondata su titolo specifico e proposta in via principale (Cass. S.U. n. 2157 del 28.05.1975).
Ai fini dell’indennizzo dovuto per l’arricchimento senza causa, l’art. 2041 c.c. considera solo la diminuzione patrimoniale subita dal soggetto e non anche il lucro cessante, che è altra componente, separata e distinta del danno patrimoniale complessivamente subito alla stregua dell’art. 2043 c.c., ma espressamente escluso dall’art. 2041 c.c..
Ne consegue che l’azione di arricchimento è ammissibile solo limitatamente a quanto un soggetto abbia fatto proprio, apportando contemporaneamente una diminuzione patrimoniale all’altro soggetto (Cass. n. 18785/2005).
Invece, l’obbligo dell’arricchito senza causa di restituire in natura l’oggetto dell’arricchimento, se questo è costituito da una cosa determinata, previsto dal secondo comma dell’art. 2041 c.c., non lo esime dall’obbligo dell’indennizzo, previsto dal primo comma della stessa norma, se malgrado tale restituzione residua un arricchimento, con correlativa diminuzione patrimoniale (Cass. n. 7194/2000).
Nell’azione di arricchimento senza causa, infine, il termine di prescrizione è decennale e decorre dal momento in cui il diritto all’indennizzo può essere fatto valere, il quale, se normalmente coincide con quello in cui si verifica l’arricchimento del beneficiario e la correlativa diminuzione patrimoniale dell’altra parte, può essere successivo al perfezionamento dell’arricchimento, qualora, a detta epoca, nell’ipotesi di arricchimento per risparmio di spesa, l’esborso non sia ancora interamente avvenuto, verificandosi soltanto con il completamento dell’esborso lo spostamento di ricchezza da un patrimonio all’altro.
La prescrizione, tuttavia, può essere interrotta, oltre che dal riconoscimento del diritto stesso, dalla proposizione della domanda giudiziale, con cui si chiede al giudice, la concreta determinazione del relativo credito, ma non anche degli altri atti di costituzione in mora del debitore, tenuto conto che l’obbligazione corrispondente sorge e si specifica nel suo contenuto soltanto con la sentenza pronunciata su quella domanda.

 

L’avvocato Fabrizio Lanzi

Avvocato FABRIZIO LANZI
STUDIO LEGALE LANZI-CAMPAGNOLI
piazza Mazzini 42, Nettuno (RM)
tel. 069803575 

 

 

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