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L’AVVOCATO RISPONDE – La servitù per destinazione del padre di famiglia

Nuovo appuntamento con la rubrica "L'AVVOCATO RISPONDE" a cura dell'avv. Fabrizio Lanzi che affronta le tematiche più importanti del settore e chiarirà i vostri dubbi. In questo articolo si parla della "La servitù per destinazione del padre di famiglia". Per inoltrare le vostre domande potete scrivere agli indirizzi: s.legale.lanzicampagnoli@gmail.com OPPURE redazione@ilclandestinogiornale.it con oggetto “IL CLANDESTINO, RUBRICA L’AVVOCATO RISPONDE” oppure con #avvocatoLanzirisponde

la servitù di passaggio – ossia l’obbligo del titolare di un immobile di consentire al proprietario di un altro immobile, di transitarvi per arrivare al proprio – può essere costituita, infatti, da un regolare contratto o ricorrendo al Giudice (nei casi in cui il vicino non voglia concedere il passaggio che si rende necessario) ma anche per destinazione del padre di famiglia.
“ La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.
Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati”.

Perché si abbia una servitù per destinazione del padre di famiglia è necessario che i due fondi siano oggettivamente subordinati o al servizio l’uno dell’altro; inoltre, tale circostanza deve permanere quando venga meno la titolarità di essi facente capo allo stesso proprietario e vi devono essere opere visibili e permanenti che palesino il rapporto di asservimento nonché, in ultimo, devono mancare disposizioni sulla servitù.

La destinazione del padre di famiglia è ovviamente un’ immagine metaforica che richiama l’idea di un padre il quale, prima di morire, abbia diviso il proprio campo a due figli, ma nonostante la divisione catastale, l’entrata resta sempre unica.
Ad esempio, immaginiamo una persona proprietaria di due terreni che per accedere al secondo, ha previsto sul primo un apposito passaggio attraverso il primo.
Vi è, quindi, un’unica entrata per i due terreni che, in definitiva, risultano come se fossero uniti. Dopo qualche anno il proprietario decide di vendere i terreni a due soggetti diversi. Nonostante il cambio di proprietà, il primo terreno continua a restare asservito al secondo, nel senso che lo stato dei luoghi non muta e, per accedere all’immobile più lontano, resta ancora necessario attraversare il primo.
Ebbene, in questo caso, il nuovo proprietario del primo terreno lo acquista con tutta la servitù di passaggio che, in questo caso si dice costituita “per destinazione del padre di famiglia”.

In estrema sintesi, la servitù del padre di famiglia si ottiene quando si prova che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario il quale abbia posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù. Lo stato di asservimento di un terreno in favore dell’altro è automatico per il solo fatto che lo stato dei luoghi rimane come quello preesistente.

Ai fini della acquisizione del diritto alla servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia la Cassazione ha chiarito che è sufficiente:
– che due fondi divisi siano appartenuti allo stesso proprietario;
– che uno dei due sia stato posto, con opere visibili e permanenti, in una situazione di oggettiva subordinazione o di servizio di un altro (servitù prediale);
– che tale situazione sia stata mantenuta anche nel momento in cui i due terreni abbiano cessato di appartenere al medesimo soggetto e siano passati in proprietà ad altri soggetti.
Interessante è la recente sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 2016 sulla servitù di presa d’acqua.
Ebbene, “ai fini della costituzione della servitù di presa d’acqua per destinazione del padre di famiglia occorre che l’originario proprietario abbia impresso un’oggettiva situazione di subordinazione o servizio tra i fondi, mediante collocazione nel fondo servente di tubazioni di conduzione dell’acqua che, fuoriuscendo dalla fonte o dallo sbocco ed essendo idonee ad irrigare il fondo dominante nel quale confluiscono, siano visibili e stabilmente destinate a soddisfare le esigenze idriche del fondo dominante”. (Cass. civile sez. Unite n. 2949 del 16.02.2016).

L’avvocato Fabrizio Lanzi

Avvocato FABRIZIO LANZI
STUDIO LEGALE LANZI-CAMPAGNOLI
piazza Mazzini 42, Nettuno (RM)
tel. 069803575 

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