Home Cronaca L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO – L’impugnazione della delibera? Entro 30 giorni

L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO – L’impugnazione della delibera? Entro 30 giorni

Nuovo appuntamento con la rubrica "L'amministratore di condominio" a cura di Serena Ientile. In questo articolo di parla dell'impugnazione della delibera condominiale.

Distinzione tra atto nullo o annullabile. L’istanza di mediazione

L’approfondimento questa settimana è dedicato al rapporto tra il procedimento di mediazione e il termine per impugnare una delibera condominiale. Si tratta di un argomento che è stato oggetto di riflessione da parte della giurisprudenza.
Impugnazione di una delibera
Se la delibera è nulla, il vizio può essere fatto valere in qualsiasi tempo, mentre se la delibera è annullabile, l’impugnazione del condomino assente, dissenziente o astenuto dovrà avvenire entro trenta giorni (che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti), trascorsi questi giorni, la delibera non potrà più essere impugnata. Questa regola deve ovviamente raccordarsi con quanto previsto in tema di mediazione. Ai fini del problema che ci interessa, va precisato che l’istanza per avviare il procedimento di mediazione sospende il termine di decadenza dell’azione giudiziale per una sola volta dalla data in cui tale istanza è comunicata alle parti.
Procedimento di mediazione
La domanda di mediazione avente ad oggetto una controversia condominiale va presentata presso un organismo ubicato nella circoscrizione del tribunale in cui è situato il condominio a pena di inammissibilità. Al procedimento è legittimato a partecipare l’amministratore. L’assemblea è chiamata a decidere in merito a maggioranza degli intervenuti in rappresentanza di almeno la metà dei millesimi dell’intero edificio condominiale. Qualora i termini di comparizione per la mediazione risultino incompatibili con i tempi necessari all’assunzione della delibera, è previsto su istanza del condominio la proroga della prima comparizione dinanzi al mediatore. Quest’ultimo è tenuto a fissare il termine per la proposta di conciliazione, tenendo ben presenta la necessità dell’amministratore di munirsi dell’apposita delibera. L’istanza per attivare il procedimento di mediazione deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le relative ragioni. Nel momento di presentazione della domanda, il responsabile dell’organismo designa un mediatore.
Il caso giurisprudenziale
Con la sentenza n. 4951 del 18 settembre 2015, il Tribunale di Palermo ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta per far annullare una delibera di condominio. Nel caso specifico, la domanda di mediazione era arrivata al condominio ancora non scaduti i termini per impugnare giudiziariamente la delibera. Il procedimento di mediazione non aveva avuto però esito positivo, così conclusa la fase stragiudiziale e ripreso il computo dei termini ai fini della decadenza giudiziale, rimanevano solo pochi per impugnare la delibera. Trascorso inutilmente tale termine residuo la domanda giudiziale è stata considerata inammissibile.
Principi applicati

Nell’ipotesi in cui il tentativo di conciliazione non vada in porto, con il deposito del verbale di mancata conciliazione riprenderà a decorrere il termine residuo entro il quale deve essere proposta la domanda giudiziale. Durante il procedimento di mediazione, i termini di decadenza rimangono sospesi, ma una volta che il tentativo di mediazione fallisce il computo dei termini entro cui deve essere impugnata la delibera, e che erano rimasti “sospesi”, riprenderanno ad essere computati regolarmente. Se la domanda giudiziale d’impugnazione della delibera non è presenta entro la scadenza del termine residuo diventa inammissibile.

 

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