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L’opposizione di Nettuno: “Città a secco, il Sindaco si schieri con i cittadini”

“Tuteliamo i nostri diritti e diamo un valore alle bollette che mensilmente paghiamo. Sindaco, si schieri dalla parte dei cittadini e non dalla parte dei gruppi di potere politico – economici che appaiono ben evidenti e forti nel suo centrodestra. Sindaco insomma per essere diretti scelga di tutelare la città e non di tenere buona Forza Italia”. Lo scrivono in una nota stampa i consiglieri di opposizione Antonio Taurelli, Simona Sanetti, Waldemaro Marchiafava, Marco Federici, Daniele Mancini e Roberto Alicandri.
“Coppola il suo silenzio ‘forzato’ – aggiungono – dimostra quanto lei abbia le mani legate. Ci aspettiamo un atto di coraggio nel difendere e garantire i diritti dei nettunesi, ecco i perché: La Suprema Corte di Cassazione ha statuito che: ‘Con riguardo a pubblico servizio di distribuzione di acqua potabile il Concessionario ha l’obbligo di mantenere in buono stato le condutture dell’impianto di distribuzione all’uopo predisposto, che è strumentale rispetto al servizio oggetto della concessione’. In sostanza, prosegue la Corte, la rottura di una conduttura, a meno che non dovuta al verificarsi di una calamità naturale, non può ritenersi come evento straordinario e imprevedibile tale da escludere ogni tipo di responsabilità della Società per i danni e i disagi arrecati agli utenti. Di pari passo la giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che l’omessa fornitura di acqua potabile  genera notevoli disagi quali: la difficoltà ad attendere all’igiene personale e della casa, all’impossibilità di usare acqua calda, elettrodomestici e di soddisfare in genere le esigenze di vita primarie e  basilari. Suddetti disagi ripercuotendosi  sul  diritto alla qualità della vita ed alla libera estrinsecazione della personalità, costituzionalmente garantita dall’art. 2 della Costituzione, fanno riconoscere  il risarcimento del danno  esistenziale  il quale può essere provato anche con presunzioni o attraverso il ricorso a fatti notori.
Tra la Società che gestisce la fornitura e l’utente si instaura un rapporto giuridico definito dal codice civile come contratto di somministrazione con cui una parte (somministrante) si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra (somministrato), prestazioni periodiche o continuative di cose (art 1559 c.c.)”. Il comunicato dell’opposizione non è stato sottoscritto dal movimento 5 stelle.