E’ stata inviata al Sindaco di Nettuno e al Segretario comunale la “Contestazione di validità del decreto sindacale 47 del 17.12.2019” con cui il Sindaco di Nettuno ha conferito la delega per la Smart City al consigliere della Lega Tiziana Ginnetti. A scrivere il consigliere comunale di opposizione Roberto Alicandri.
“In merito al decreto sindacale in oggetto – si legge nella lettera – si fa presente che in data 5 gennaio 2018 il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha emesso il seguente parere in merito al conferimento di deleghe ai consiglieri comunali.
Sintesi/Massima Il conferimento di deleghe ai consiglieri comunali ed al Presidente del Consiglio comunale da parte del sindaco, fatta salva una ristrettissima serie di funzioni sindacali delegabile in virtù di specifiche previsioni normative, sono ammissibili sulla base di norme statutarie dell’ente locale, che stabiliscano il riparto di attribuzioni tra gli organi di governo dell’ente, integrando ma non derogando alle vigenti norme di legge. Pertanto generalmente, appare configurabile la mancata conformità dell’atto di delega alle disposizioni specifiche dettate in materia dagli articoli 42 e 48 del T.U.O.E.L. n. 267/00.
Per entrare nello specifico, il testo del parere evidenzia che: Il Consiglio di Stato, con parere n. 4883/11 (4992/2012) in data 17 ottobre 2012, ha ritenuto fondato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in quanto l’atto sindacale impugnato, nel prevedere la delega ai consiglieri comunali di funzioni di amministrazione attiva, determinava “una situazione, per lo meno potenziale, di conflitto di interesse”. Pertanto, la normativa statutaria dell’ente locale, nel disciplinare la materia de qua, potrebbe prevedere disposizioni che stabiliscano il riparto di attribuzioni tra gli organi di governo dell’ente, integrando ma non derogando alle vigenti norme di legge. Ciò posto, ad avviso di questa Direzione Centrale, potrebbe essere configurabile la mancata conformità dell’atto alle disposizioni specifiche dettate in materia dagli articoli 42 e 48 del TUEL n. 267/2000 solo in carenza di una espressa indicazione dei limiti in ordine all’esercizio delle predette deleghe. Per concludere quindi, in assenza di queste ultime indicazioni e in presenza di un evidente conflitto di interesse tra il ruolo di consigliere comunale e delegato dal sindaco (ruolo controllore ed soggetto controllato) si richiede l’annullamento del decreto sindacale in oggetto”.