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Il Tar non concede la sospensiva, il bando rifiuti va alla  A.M. Tecnology

Il Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) del Lazio si è pronunciato sul ricorso proposto dalla Tekneko Sistemi Ecologici contro la Città metropolitana di Roma Capitale, contro la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale e contro il Comune di Nettuno, in persona del Sindaco, e nei confronti di A.M. Tecnology s.r.l. e Blu Work s.r.l., non costituita in giudizio per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia della gara con cui è stato assegnato proprio alla A.M. Tecnology il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, di igiene urbana e dei connessi servizi informativi per Comune di Nettuno. Alla luce della documentazione presentata da ambo le parti e della costituzione in giudizio del Comune di Nettuno chiamato in causa i giudici hanno stabilito che “che non sussistano i presupposti per disporre la sospensione del provvedimento di aggiudicazione della gara, atteso che: il RTI aggiudicatario risulta essere in possesso delle certificazioni richieste, la cui veridicità non è contestabile in questa sede; le censure articolate nel ricorso introduttivo con riferimento a ritenute dichiarazioni omissive rese dall’ausiliaria L’Igiene Urbana s.r.l. e nei motivi aggiunti con riferimento al possesso del requisito di regolarità fiscale dell’ausiliaria Gesam s.r.l. non appaiono dirimenti, atteso che, l’eventuale carenza dei requisiti di un’impresa ausiliaria non determinerebbe l’esclusione del concorrente, ma solo l’obbligo di sostituire tale impresa”. Il tar ha quindi sottolineato che “appare essere stata svolta un’approfondita istruttoria in ordine alla sostenibilità dell’offerta dell’aggiudicataria e non appaiono suscettibili, prima facie, di favorevole delibazione i motivi proposti in via subordinata nel ricorso introduttivo del giudizio, con i quali si allegano presunte irregolarità attinenti alla verbalizzazione delle operazioni di gara, alla ritenuta eccessiva durata della procedura, nonché alla dedotta illegittimità delle previsioni degli atti di gara che pongono i costi di smaltimento dei rifiuti a carico dell’impressa chiamata alla raccolta”. Ritenuti, pertanto, insussistenti i presupposti per concedere la misura cautelare richiesta si fissa l’udienza di merito per il 18 marzo prossimo. Ora resta da capire cosa intende fare il Comune di Nettuno che sembra vincolato a procedere con il nuovo contratto.