Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha pronunciato la sentenza sul ricorso proposto da Sac Mobilità srl contro il Comune di Nettuno, difeso dall’avvocato Stefano Bertollini e nei confronti della Schiaffini Travel spa per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, dell’atto della Stazione Unica Appaltante di aggiudicazione in via definitiva della gara per l’affidamento dell’appalto pubblico di servizi di trasporto scolastico degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado, inclusi alunni disabili, con assistenza e vigilanza, per il Comune di Nettuno.
I giudici hanno stabilito che il ricorso è irricevibile e che l’appalto può essere assegnato alla ditta prima in gara Schiaffini Travel spa.
I giudici hanno stabilito che il ricorso è irricevibile e che l’appalto può essere assegnato alla ditta prima in gara Schiaffini Travel spa.
“Con bando pubblicato il 3 febbraio 2018 Città Metropolitana di Roma Capitale, Stazione Unica Appaltante – si legge nel dispositivo di sentenza – indiceva una gara, con procedura aperta e metodo di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dell’appalto pubblico di servizi di trasporto scolastico. Con atto n.3668 del 13 settembre 2018 la Stazione Unica Appaltante aggiudicava in via definitiva la gara a Schiaffini Travel spa.
Sac Mobilità srl, partecipante alla gara in r.t.i. con Cilia Italia srl e Cialone Tour spa, secondo classificato, impugnava gli atti suindicati, per incompetenza nonché per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, dell’errore, della contraddittorietà e perplessità, dello sviamento. La Stazione Unica Appaltante, il Comune di Nettuno e Schiaffini Travel spa si costituivano in giudizio per contestare il ricorso illustrandone con apposite memorie l’infondatezza nel merito. Con successivo atto n.25810 del 15 febbraio 2019 la Stazione Unica Appaltante confermava l’aggiudicazione definitiva a Schiaffini Travel spa, previa rinnovata verifica dell’attendibilità e congruità dell’offerta dell’aggiudicataria, in particolare sul chilometraggio indicato.
Il predetto ricorso – hanno concluso i giudici – va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che, a contenzioso in corso, gli atti impugnati hanno esaurito i loro effetti; infatti nello specifico il provvedimento di aggiudicazione del 13 settembre 2018 è stato sostituito dalla conferma dell’aggiudicazione del 15 febbraio 2019 e la presa d’atto del Comune del 17 settembre 2018 è stata revocata dalla medesima Amministrazione con determina n.1199 del 20 novembre 2018 (cfr. all.4 ai motivi aggiunti).
I motivi aggiunti invece sono destituiti di fondamento e vanno pertanto respinti, per le ragioni di seguito esposte. Va rilevato che spettava alla Stazione Unica Appaltante la verifica delle offerte anormalmente basse, mediante l’organo dalla stessa individuato, che pertanto con piena competenza la Città Metropolitana di Roma, in veste di Stazione Unica Appaltante, ha prima proceduto a verificare l’offerta di Schiaffini Travel spa e poi provveduto alla conseguente aggiudicazione, sia in prima battuta che successivamente in sede di conferma del suo operato.
In relazione al terzo motivo aggiunto va rilevato che dei n.7 scuolabus n.2 dovevano essere idonei al trasporto di alunni disabili e che pertanto correttamente ha proceduto la Stazione Unica Appaltante nell’attribuire un punteggio aggiuntivo all’aggiudicataria, la quale disponeva di n.7 mezzi, di cui n.3 idonei per il trasporto degli alunni disabili.
Per quanto attiene al quarto e ultimo motivo aggiunto è necessario evidenziare che il rinnovo della verifica di congruità dell’offerta di Schiaffini Travel spa, con la conseguente conferma di aggiudicazione, è avvenuto all’esito di tipiche valutazioni tecnico-discrezionali, sindacabili e dunque censurabili solo in ipotesi di evidenti e macroscopici vizi di illogicità, incongruenza, contraddittorietà, irragionevolezza e che comunque, nel caso di specie, difettano i suindicati presupposti degli evidenti e macroscopici vizi di illogicità, incongruenza, contraddittorietà e irragionevolezza, considerando che il rinnovo di detta verifica è stato condotto mediante articolato contraddittorio procedimentale e approfondita istruttoria. Ne consegue che l’atto del 15 febbraio 2019, impugnato con motivi aggiunti, di conferma dell’aggiudicazione della gara a Schiaffini Travel spa, previa rinnovata verifica di attendibilità e congruità della sua offerta, risulta esente dai vizi dedotti”. I giudici hanno infine condannato la parte ricorrente al pagamento, in parti uguali, in favore da un lato della Città Metropolitana di Roma Capitale e del Comune di Nettuno, dall’altro di Schiaffini Travel spa, delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in €3.000,00 (Tremila/00) oltre ad accessori di legge”.