Il Comune di Nettuno, con una determina dirigenziale, prende atto del Ricorso presentato al Tar dalla società Tekneko per la gara del servizio di raccolta di Igiene urbana.
“Vista la nota prot. 56640 del 05/08/2019 – si legge nel documento – con la quale l’Ufficio Legale ha trasmesso allo scrivente Ufficio “l’atto notificato in data 30/07/2019 prot. n. 55623 nel quale la Società Tekneko ha proposto ricorso davanti al TAR Lazio – Roma contro la SUA della Città Metropolitana, Città Metropolitana di Roma Capitale ed il Comune di Nettuno, nonché ATI composta da A.M. Tecnology S.r.l. e Blu Work S.r.l. per ottenere la riforma e/o l’annullamento, previa concessione di misure cautelari, di tutti gli atti con i quali si è affidato alla controinteressata il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, di igiene urbana e dei connessi servizi informativi per il Comune di Nettuno, ivi compresi una serie di atti meglio specificati nel ricorso“;
CONSIDERATO quanto previsto dall’art. 32 comma 11 del D.lgs. 50/2016: “Se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all’udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L’effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui all’Allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l’esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all’immediato esame della domanda cautelare (…) infine quindi, con la determina si stabilisce
DI PRENDERE ATTO che la stipula del contratto di appalto, con la soc. RTI A.M. Tecnology srl in ATI con BLU Work, è sospesa in virtù del chiaro disposto dell’art. 32 c.11 del codice dei contratti pubblici; DI TRASMETTERE il presente provvedimento: alla Società Tekneko S.r.l., alla RTI A.M. Tecnology srl in ATI con Blu Work srl, alla SUA della Città Metropolitana di Roma Capitale”.
La determina è una risposta di fatto alla richiesta presentata dall’assessore Roda sui rifiuti al Dirigente di settore (contro il parere di tutta la sua maggioranza), ed anticipa la decisione del comune i costituirsi nel giudizio della Tekneko, per verificare se le accuse mosse alla ditta aggiudicataria nel ricorso corrispondono al vero oppure no.