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Ordinanza antincendio del Sindaco di Anzio, vietati i comportamenti a rischio

Il Sindaco di Anzio Candido De Angelis ha firmato un’ordinanza per una Campagna antincendio boschivo per il 2019.

“Vista la comunicazione della Regione Lazio – Agenzia Regionale protezione Civile – Area Emergenza  – Sala Operativa di Protezione Civile “Campagna Antincendio Boschivo anno 2019”, pervenuta a questo Ente – si legge nell’ordinanza – preso atto che il periodo dal 15 giugno al 30 settembre 2019 è classificato di massimo rischio di incendio boschivo e per tale periodo viene dichiarato “lo stato di grave pericolosità”; si ordina, nel periodo di massimo rischio d’incendio boschivo per il quale è dichiarato lo stato di grave pericolosità, è vietato, nelle zone boscate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli o incolti, compiere azioni che possano arrecare pericolo mediato od immediato di incendio. Pertanto in tutto il territorio comunale, dal 15 giugno al 30 ottobre 2019, è vietato bruciare nei campi, anche quelli incolti: stoppie, frasche, cespugli, residui di colture agrarie, graminacee e leguminose, sfalci ed erbe infestanti, nonché arbusti e sterpaglia lungo le strade Comunali, Provinciali, Statali, salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio, se autorizzati. Sono inoltre individuati i giorni di “allerta”, come appresso individuati: tutti i Sabati e Domeniche, nonché festivi dalla data della presente al 30 ottobre compresi. E’ vietata l’accensione di fuochi in terreni boscati e in tutti quelli posti ad una distanza inferiore a metri 100 dalle zone boscate. E’ pure vietato, all’interno delle aree boscate, l’uso di fornelli a gas, elettrici o a carbone.

Inoltre i conducenti di autoveicoli a marmitta catalitica o di macchine operatrici utilizzate in attività boschiva, devono evitare le fermate del mezzo a caldo su materiale seccaginoso o comunque soggetto ad infiammarsi. Agli operatori che usino all’aperto, in zone con materiale seccaginoso, strumenti ed attrezzature che possono provocare scintille (saldatrici, tagliatrici, mole smeriglio, ecc.) è fatto l’obbligo di realizzare preventivamente un’idonea fascia di isolamento ripulita da fieno e sterpaglie secche. Similmente è reso obbligatorio durante l’uso di macchine agricole (falciatrici, mietitrebbia) disporre sul posto di idonea attrezzatura antincendio nonché personale sufficiente ad evitare le eventuali propagazioni del fuoco.

Di detta attività dovrà essere data preventiva comunicazione al Comando Regione Carabinieri Forestale Lazio Stazione di PomeziaVia Pontina km. 31.40000071 Pomezia Roma. E’ vietato gettare dai veicoli o comunque abbandonare su terreni boscati, sulle scarpate stradali o ferroviarie: fiammiferi, sigari o sigarette e qualsiasi altro tipo di materiale acceso o allo stato di brace o che in ogni modo possa innescare il fuoco.

I rifornitori e depositi di carburante, di legna o di altri materiali infiammabili, posti al di fuori del centro abitato, dovranno rispondere alle norme e criteri cautelativi di sicurezza vigenti e dovranno essere muniti delle autorizzazioni previste dalle vigente normativa, ivi compreso, se ed in quanto dovuto, quello relativo alla prevenzione di incendi. I rispettivi proprietari o gestori dovranno predisporre nell’intorno, idonee fasce di isolamento larghe almeno 8 metri, libere da qualsiasi materiale facilmente infiammabile.

Entro il 15 luglio i proprietari ed i conduttori di aziende agricole confinanti con le strade pubbliche, ivi comprese quelle comunali e vicinali, l’ANAS, le Ferrovie dello Stato, l’Amministrazione Provinciale, il Comune di Anzio, l’ENEL, ecc. sono tenuti a ripulire da rovi ed altre sterpaglie e comunque dalla vegetazione erbacea ed arbustiva (fatta eccezione per le specie protette) l’area limitrofa alla strada e alle recinzioni e le scarpate stradali e ferroviarie.

L’ENEL e i proprietari o conduttori di cabine elettriche, a palo o in muratura, dovranno provvedere alla ripulitura del terreno intorno alle suddette cabine per un raggio di almeno 5 metri. Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una idonea fascia parafuoco intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricovero del bestiame. Analogamente anche i proprietari e/o gli affittuari di immobili siti alla periferia del centro abitato dovranno provvedere alla realizzazione di idonee fasce protettive prive di materiali infiammabile. E’ vietata l’eliminazione di sterpi, fieno o sterpaglie secche e la ripulitura delle scarpate con l’uso del fuoco. Tutti gli Enti ed i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agricoli, prati, pascoli e incolti dovranno adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi. In tal senso si prescrivono i seguenti interventi preventivi:

  1. perimetrazione con solchi di aratro per una fascia di almeno 5 metri (10 metri se adiacenti a linee ferroviarie) e sgombro da covoni di grano e/o altro materiale combustibile di:
  2. terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale erbaceo od arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito;
  3. terreni coltivati a cereali dopo il raccolto;
  4. terreni incolti;
  5. le operazioni di interramento delle stoppie devono compiersi dopo il raccolto e concludersi entro il 10 agosto 2019;
  6. ripulitura della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette, ai sensi della Legge regionale 19.09.1974, n. 61) delle aree boscate confinante con strade ed altre vie di transito per la profondità di almeno 5 metri;
  7. ripulitura ed eliminazione di materiale legnoso secco, ancora in piedi od a terra, nella porzione perimetrale dei boschi cedui confinanti con strade comunali, provinciali, statali, per una fascia di almeno 20 metri di profondità.

 

Nelle aree e nei periodi di “grave pericolosità” a rischio di incendio boschivo e di “allerta” sono vietate inoltre, ai sensi dell’art. 10 comma 5 della Legge 21.09.2000 n. 353, tutte le azioni e le attività determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio.

I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che eventualmente si verificheranno per loro negligenza e comunque per l’inosservanza delle vigenti disposizioni di legge ed alle disposizioni sopra impartite.

I divieti e le prescrizioni di cui al presente provvedimento si applicano a tutti i terreni boscati e cespugliati o inerbiti del territorio comunale.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopraindicati, comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, in particolare quelle previste dall’art. 10 della Legge 21.11.2000 n. 353.

I proprietari confinanti con le infrastrutture stradali hanno l’obbligo di mantenere le siepi, gli impianti arborei e tutta la vegetazione presente lungo la recinzione di confine in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale, che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dall’angolazione necessarie.

Hanno altresì l’obbligo di sfrondare e/o tagliare i rami degli impianti arborei che impediscono l’irradiazione della luce dagli impianti di illuminazione pubblica.

La mancata osservanza del presente obbligo comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada, e al decreto legislativo n.274 del 28 agosto 2000.

Chiunque avvisti un incendio nelle aree sopra descritte, è tenuto a segnalarlo al Corpo Forestale dello Stato al numero telefonico 1515, oppure ai Vigili del Fuoco soccorso tecnico urgente 115 od in alternativa alla Sala Operativa Regionale al numero telefonico 803555.

Chiunque, in occasione di incendio nei boschi, vincolati o non, rifiuti senza giustificato motivo il proprio aiuto o servizio al funzionario che dirige le operazioni di spegnimento è punito a norma dell’art. 652 del Codice Penale.

L’inosservanza della presente Ordinanza, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti normative e/o dal regolamento comunale e di Polizia Urbana, comporterà la segnalazione all’Autorità Giudiziaria in base all’art. 650 del Codice Penale.

Avverso il presente procedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio oppure in, via alternativa, ricorso al Prefetto di Roma nei termini previsti rispettivamente di 60 e 30 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione all’Albo.

Può essere, altresì, proposto ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dall’adozione dell’ordinanza in alternativa al ricorso al TAR.

Si dispone la trasmissione della presente Ordinanza a:

  1. Regione Lazio – Regione Lazio – Agenzia Regionale protezione Civile – Area Emergenza – Sala Operativa di Protezione Civile;
  2. Città metropolitana di Roma;
  3. Regione Carabinieri Forestale LazioStazione di Pomezia;
  4. Stazione Carabinieri di Anzio;
  5. Stazione Carabinieri di Lavinio;
  6. Commissariato P.S. di Anzio;
  7. Vigili del Fuoco;
  8. Società “Enel” distribuzione energia elettrica;
  9. Società “Terna” rete energia elettrica;
  10. Società “2 i rete gas” distribuzione gas;
  11. Ferrovie dello Stato;
  12. Astral;

Il Comando di Polizia Locale, la Regione Carabinieri Forestale LazioStazione di Pomezia, le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, ognuno per le proprie competenze, sono incaricati dell’esecuzione e della vigilanza circa l’attuazione del presente provvedimento. 

Il Sindaco
Candido De Angelis