Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio si è pronunciato sul ricorso numero di registro generale 14297 del 2018, proposto da Antonio Rezza, Flavia Mastrella, Ferdinando Fornaro, Antonio Silvestri, Antonio Rezza, Flavia Mastrella, Ferdinando Fornaro, Antonio Silvestri, rappresentati e difesi dall’avvocato Massimo Corsini contro il Comune di Nettuno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ciro Alessio Mauro, per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia,dell’Ordinanza dirigenziale di sgombero n. 373 del 26.10.2018, non notificata, avente ad oggetto lo “Sgombero dei locali non conformi alla normativa in materia di sicurezza e tutela della pubblica e privata incolumità all’interno del complesso dell’ex Opera Pia Casa Divina Provvidenza”, a firma del Dirigente dell’Area Tecnica – Assetto del Territorio – Ufficio Lavori Pubblici della Città di Nettuno, con cui si ordina lo sgombero dei locali situati nell’Ala ovest lato sud e lato nord del detto stabile, attualmente utilizzati da varie associazioni.
“Visti il ricorso e i relativi allegati – si legge nella sentenza del Tar – visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Nettuno; vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente, rilevato inoltre, ad un primo e sommario esame, il difetto dei presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare presentata dai ricorrenti, tenuto conto delle emergenze fattuali su cui si fonda l’atto impugnato, non qualificabile peraltro come ordinanza contingibile e urgente, il Tribunale respinge la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente. L’ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti”.