Bocciato lo stop impresso dal Comune di Anzio al piano urbanistico nella “Riserva Puccini”. Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato dalla “Immobiliare La Pineta srl” e si riaffaccia la possibilità di nuovo cemento davanti alla riserva regionale Tor Caldara, da tempo avversata dagli ambientalisti e da diversi gruppi politici, tanto che dell’area nota come Vignarola ne ha fatto anche il FAI un “luogo del cuore”.
La “Immobiliare La Pineta”, proprietaria del vasto terreno ai margini dell’Ardeatina, sostiene che la “Riserva Puccini” si trova tra comprensori già urbanizzati, che il Prg l’ha destinata a verde pubblico e per il resto ad attività alberghiera, e che tale spazio rappresenta un “vuoto urbano”, che “aumenta lo stato di degrado socio-ambientale della zona”. Con la variante al Piano regolatore generale del 2004 è stata del resto accolta un’osservazione della srl, con cui la stessa ha proposto di realizzare un nuovo insediamento sulla Porta di Ingresso del Parco, mediante un piano particolareggiato di iniziativa pubblica, da varare dopo un accordo convenzionale con la proprietà. Su richiesta del Comune, il 31 luglio 2015, la “Immobiliare La Pineta” ha quindi presentato una proposta di piano urbanistico attuativo, adottata il successivo 28 novembre dalla giunta comunale. Poi l’iter si è bloccato. Secondo la srl “inspiegabilmente”. E dopo aver diffidato il Comune a ultimare il procedimento, la società ha fatto ricorso al Tar, chiedendo ai giudici di dichiarare il silenzio-inadempimento dell’ente locale sull’istanza presentata dalla ricorrente il 22 marzo scorso, per sbloccare appunto il progetto, e di dichiarare l’obbligo dell’ente locale a concludere il procedimento di approvazione del piano urbanistico attuativo-Parco Puccini. Il Comune si è difeso sostenendo che a frenare su quel progetto era stata la stessa Regione Lazio. Il Tar ha però accolto il ricorso, specificando che il Comune deve adottare un provvedimento, positivo o negativo, con cui rispondere all’istanza della srl, concludendo così il procedimento. E che deve farlo entro novanta giorni. In caso contrario interverrà, nella veste di commissario ad acta e a spese dell’ente locale, il direttore della Direzione generale territorio, urbanistica e mobilità della Regione Lazio. Il Comune di Anzio è stato infine condannato a pagare alla società ricorrente 1.500 euro di spese di giudizio.