Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio si è espresso con una velocità record sul ricorso presentato dal Sindaco sfiduciato di Nettuno Angelo Casto e da dieci consiglieri el movimento 5 stelle che non hanno voluto accettare il dato politico della sfiducia. I giudici hanno pubblicato la seguente ordinanza sul “ricorso numero di registro generale 7473 del 2018, proposto dai sigg.ri Angelo Casto, Donato Gallina, Chiara Pittoni, Sara Bonamano, Katia Ricci, Mauro Rizzo, Roberto Lucci, Diego Tortis, Gianluca Latini, Claudio Monti, Laura Pizzotti, Eleonora Trulli, rappresentati e difesi dagli avvocati Roberta Plebani e Lucia Baraldi” contro il Ministero dell’Interno, Prefettura Ufficio Territoriale del Governo Roma, Presidente della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, che ieri con una memoria durissima aveva stroncato il ricorso dalle fondamenta.
E nei confronti del Comune di Nettuno non costituito in giudizio e dell’ex consigliere dimissionario Simonetta Petroni, per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del Decreto del 21 maggio 2018 del Presidente della Repubblica, di scioglimento del Consiglio comunale di Nettuno per dimissioni della metà più uno dei relativi consiglieri, notificato all’Ente in data 28 maggio 2018 “Visti il ricorso e i relativi allegati – si legge nel dispositivo – Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo Roma, del Presidente della Repubblica e della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Vista la nota del 3 maggio 2018 del Segretario Generale del Comune di Nettuno nella quale si legge che “in data 3 maggio 2018 – sono state presentate contestualmente numero 13 dimissioni dalla carica di consigliere comunale – in un unico fascicolo”; Rilevato, ad una sommaria delibazione, propria di questa fase del giudizio, che – entrambi gli atti, autenticati dal medesimo notaio, contengono il chiaro riferimento alla volontà di rassegnare le dimissioni con atto individuale e contestuale, condiviso e sottoscritto, “come da dichiarazioni sottostanti ai sensi degli artt. 38 e 141 Tuel” e sono stati consegnati contemporaneamente dal medesimo delegato all’Ufficio Protocollo in quanto contenuti in unica busta, assumendo numeri di protocollo non consecutivi, benché registrati a distanza di due minuti l’uno dall’altro, per effetto del sistema di protocollo informatico che ha, all’evidenza, consentito ad altri uffici di protocollare corrispondenza in entrata; i predetti atti appaiono integrare la fattispecie prevista dall’art. 141 del d.lgs. 267/2000 ove prevede lo scioglimento del consiglio comunale a seguito di dimissioni “rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell’ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia”. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) respinge la richiesta misura cautelare”.