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Il Tar accoglie il ricorso della Next, il Comune di Nettuno è stato contraddittorio

Il Tar (Tribunale Amministrativo Regionale) del Lazio ha detto la sua sul ricorso presentato dalla Next Srls, agenzia grafica di comunicazione di Anzio, contro il Comune di Nettuno, in persona del Sindaco

Il Comune di Nettuno

Il Tar (Tribunale Amministrativo Regionale) del Lazio ha detto la sua sul ricorso presentato dalla Next Srls, agenzia grafica di comunicazione di Anzio, contro il Comune di Nettuno, in persona del Sindaco, per l’annullamento previa sospensiva, del diniego dell’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari da collocare su pali della pubblica illuminazione espresso dal Dirigente dell’Area Economico Finanziaria – Servizio Segreteria della Città di Nettuno, nonché, per l’annullamento di ogni altro atto, antecedente o conseguenziale, e/o comunque connesso, presupposto o coordinato con l’atto impugnato, ivi compresa, la nota dell’Ufficio Tecnico con la quale è stato espresso parere negativo all’installazione dei predetti impianti pubblicitari, nonché, accertata l’illegittimità del predetto diniego, condanna della Città di Nettuno al risarcimento dei danni subiti.

 

La Next ha chiesto quindi al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, il diniego di autorizzazione all’istallazione di impianti pubblicitari da collocare sui pali della pubblica illuminazione o comunque di condannare l’Amministrazione Comunale al risarcimento del danno.

A sostegno delle sue domande, la Next ha parlato di eccesso di potere in tutte le sue figure, violazione dei principi di correttezza e buona fede, violazione del principio di affidamento del privato, sviamento di potere, illogicità manifesta, incoerenza manifesta, contraddittorietà e ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, violazione dei principi generali in materia di procedimento amministrativo.

La Next ha quindi fatto presente di aver proposto, con missiva del 2.02.2017, al Comune di Nettuno un progetto di affissione di banner pubblicitari ai lampioni della luce della città; di aver partecipato alla procedura di selezione pubblica successivamente bandita dal Comune stesso “volta all’individuazione di un soggetto interessato ad ottenere l’autorizzazione per l’installazione di impianti pubblicitari della dimensione di ml 2×1, bifacciali, da collocare in coppia su ogni palo della pubblica illuminazione” in determinate vie della città (per un totale di circa 600 pali), per la durata “delle autorizzazioni per gli impianti pubblicitari di cui al Codice della Strada, ovvero 3 anni rinnovabili”, classificandosi al primo posto in graduatoria; di aver, quindi, inviato agli Uffici tutta la documentazione richiesta dall’Amministrazione, facendo istanza di rilascio della prescritta autorizzazione all’installazione degli impianti e manifestando la propria disponibilità al versamento anticipato della tassa pubblicitaria. Di essersi vista, però, rifiutare dall’Amministrazione Comunale, con provvedimento del 5.12.2017, l’autorizzazione richiesta, in quanto l’Ufficio Tecnico, con nota del 30.11.2017, aveva “espresso definitivo parere negativo all’installazione di quanto richiesto, poiché gli impianti rappresentati e descritti nell’offerta… presenta(va)no elementi costruttivi e caratteristiche che li diversifica(va)no dai classici stendardi, i quali sono privi di elementi e componenti che ne danno rigidezza”, e che “anche qualora si trattasse di stendardi, il regolamento prevede la loro esposizione solo in occasione di manifestazioni, iniziative commerciali o eventi pubblici, limitatamente al periodo dell’iniziativa, per 7 giorni prima dell’inizio della manifestazione, sino a 24 ore dopo il termine”, “il messaggio pubblicitario non può comunque rimanere esposto per più di 90 giorni”, il regolamento stesso “non prevede nell’ambito 1 (borgo e fascia costiera) il posizionamento di impianti pubblicitari di nessun genere, compresi gli stendardi e/o bandiere”.

 

 

Il ricorso della Next è stato giudicato oltre che ammissibile, fondato e meritevole di accoglimento, per eccesso di potere per contraddittorietà dell’agire dell’Amministrazione che, dopo aver deciso di bandire la selezione per il gestore degli impianti pubblicitari, specificando anche le caratteristiche tecniche dei cd “stendardi” e le zone della città dove avrebbero dovuto essere apposti, ha negato alla vincitrice della procedura, il cui progetto corrispondeva pienamente alle prescrizioni del bando, l’autorizzazione all’apposizione degli impianti senza alcun preavviso, per la pretesa contrarietà della proposta così come elaborata dalla Next s.r.l. s. al regolamento comunale, non ritenendo, peraltro, in alcun modo di dover previamente agire in autotutela sulla gara espletata, né di dover rendere partecipe delle problematiche insorte la società interessata, che avrebbe potuto anche dichiarare, come effettivamente avvenuto nel presente giudizio, la propria disponibilità ad adeguarsi alle prescrizioni dettate dal regolamento.

Da qui l’illegittimità del diniego impugnato, che deve essere annullato per i motivi suddetti, con assorbimento di ogni altra doglianza.

Quanto alla domanda di risarcimento del danno per le spese affrontate per la partecipazione alla selezione e per i contratti pubblicitari stipulati, questa deve essere, allo stato, rigettata, potendo l’interesse sostanziale della ricorrente ancora trovare realizzazione attraverso il nuovo esercizio da parte dell’Amministrazione Comunale del suo potere di autorizzazione, secondo i principi enunciati. Il Tar ha infine condannato il Comune di Nettuno alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre accessori di legge ed oltre alla rifusione del contributo unificato.