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Il Comune di Nettuno approva l’imposta di soggiorno, ecco i dettagli

Il Comune di Nettuno rientra nell’elenco delle città d’arte a prevalente economia turistica dal 2001. I Comuni che rientrano in tali elenchi regionali possono istituire un’imposta di soggiorno

La Commissione Bilancio al comune di Nettuno

Il Comune di Nettuno rientra nell’elenco delle città d’arte a prevalente economia turistica dal 2001. I Comuni che rientrano in tali elenchi regionali possono istituire un’imposta di soggiorno: ciò ha consentito all’Amministrazione Casto, sentite le associazioni di categoria e ricevuto parere favorevole della Commissione Bilancio e dell’organo di revisione, di valutare l’istituzione di questa misura (a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio) secondo modalità, termini e misura stabiliti dal Regolamento comunale.
L’Assessorato e l’Area Economico-Finanziaria, dando particolare attenzione a risvolti anche di natura sociale, hanno previsto una riduzione del pagamento dell’imposta di soggiorno per le persone di età superiore a 65 anni nella misura del 50%. Inoltre, nel Regolamento Comunale sono state individuate categorie di soggetti che beneficiano dell’esenzione dal pagamento dell’imposta di soggiorno a seguito delineate:

a. figli di età inferiore ai 18 anni accompagnati dai genitori;

b. coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie situate nel territorio comunale ed in quello di tutti gli altri comuni della Provincia di Roma, in ragione di due accompagnatori per paziente;

c. coloro che sono costretti a pernottare per circostanze eccezionali ed imprevedibili dovute a calamità naturali e/o cause di forza maggiore.

Nella seduta odierna il Consiglio comunale – nell’ambito della modifica al Regolamento per la disciplina dell’imposta di soggiorno – ha approvato l’ampliamento per l’esenzione anche per i seguenti soggetti:
d. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;

e. il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle Forze Armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773 ed al successivo Regolamento di Esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n.635.