Home Politica Il biotestamento è legge, Alicandri: “A Nettuno precursori prima di Casto”

Il biotestamento è legge, Alicandri: “A Nettuno precursori prima di Casto”

"A 10 anni di distanza dalla morte di Piergiorgio Welby, a 8 anni dalla scomparsa di Eluana Englaro e a pochi mesi da quella di Dj Fabo

Roberto Alicandri

“A 10 anni di distanza dalla morte di Piergiorgio Welby, a 8 anni dalla scomparsa di Eluana Englaro e a pochi mesi da quella di Dj Fabo, il Senato dopo la Camera ha approvato in via definitiva la legge sul biotestamento, che quindi è ora legge dello Stato. Nonostante il menefreghismo del Sindaco Casto che non volendo sottoscrivere l’appello dei sindaci ha dimostrato lontananza dal comune sentire dei cittadini comuni e la poca sensibilità riguardo ai diritti civili, la legge sul biotestamento è legge – dichiara l’ex consigliere comunale di Nettuno Roberto Alicandri – lo dico con profonda soddisfazione perchè già dal 2011 la città di Nettuno si è dotata del registro per la conservazione delle dichiarazioni anticipate con una proposta di Consiglio Comunale che mi vide come primo firmatario e relatore in aula”. E’ soddisfazione profonda quella espressa dell’ex consigliere Alicandri, da sempre in prima linea per la battaglia sul riconoscimento dei diritti civili dei cittadini.

“Un’altra battaglia di civiltà e laicità è stata vinta in questo Paese dopo l’approvazione delle unioni civili. Ora – prosegue Alicandri – il prossimo obiettivo deve essere l’approvazione della legge sullo Ius Soli perchè è incivile e cattivo non consentire ai bambini cresciuti in Italia e che si sentono italiani, che parlano italiano, magari anche in dialetto, di non potersi dire pienamente cittadini di questo Paese. Ecco comunque i sette punti fondamentali su cui si basa la norma appena introdotta, che tutela il diritto alla vita e alla salute, ma anche quelli alla dignità e all’autodeterminazione.

IL CONSENSO INFORMATO

Il testo dispone che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. Nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari e conviventi o compagni. Il consenso informato è documentato in forma scritta. La volontà espressa dal paziente può essere sempre modificata.

NUTRIZIONE E IDRATAZIONE ARTIFICIALE

Ogni persona maggiorenne e capace di agire ha il diritto di accettare o rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Viene garantito il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento, comprese la nutrizione e idratazione artificiali, che possono quindi essere rifiutati e sospesi.

ACCANIMENTO TERAPEUTICO, SEDAZIONE PROFONDA E ABBANDONO CURE

La legge vieta ogni forma di accanimento terapeutico. Viene inoltre riconosciuto il diritto del paziente all’abbandono delle terapie ed è espressamente garantita la terapia del dolore fino alla sedazione profonda continuata. Secondo la legge, il medico deve adoperarsi per alleviare le sofferenze del paziente, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario.

RESPONSABILITÀ DEL MEDICO

Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciarvi e per questo è esente da ogni responsabilità civile o penale. Viene riconosciuta al medico la possibilità di essere obiettore di coscienza. Infine, la legge sul testamento biologico deve essere applicata anche dalle cliniche e strutture sanitarie cattoliche convenzionate.

MINORI E INCAPACI

Il consenso informato è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall’amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore di età o legalmente incapace o sottoposta ad amministrazione di sostegno. Il minore o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e decisione e quindi deve ricevere informazioni sulle sue scelte ed essere messo in condizione di esprimere la sua volontà.

DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO

Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una propria futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari. Le Dat possono essere redatte in forma scritta, o anche videoregistrate nel caso il paziente non sia in condizione di scrivere, e vincolano il medico che è tenuto a rispettarne il contenuto. Tuttavia, le disposizioni possono essere disattese qualora siano sopraggiunte nuove terapie non prevedibili al momento della loro compilazione. Le Dat sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento e in caso di emergenza possono essere modificate o annullate anche a voce. È prevista la creazione di registri regionali in cui depositare le disposizioni.

PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURE

Nella relazione tra medico e paziente, rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale quest’ultimo è tenuto ad attenersi. La pianificazione delle cure può essere aggiornata al progressivo evolversi della malattia su richiesta del paziente o su suggerimento del medico”.

Una serie di diritti fino a ieri negati che hanno costretto più di qualcuno ad andare all’estero per porre fine ad una vita di sofferenze in maniera legale. Si è arrivati finalmente ad una soluzione, comunque tardiva, che dimostra con molta chiarezza la distanza tra il Parlamento e il Paese reale.