Home Cronaca Kiklos, esposto del Presidio all’Arpa che replica: Mai analizzato i biofiltri

Kiklos, esposto del Presidio all’Arpa che replica: Mai analizzato i biofiltri

E' stato inviato all'Arpa Lazio, alla Procura di Latina e a quella di Velletri, alla Asl di Latina e Nettuno e ai Comuni di Aprilia e Nettuno

I manifestanti del Presidio Kyklos

E’ stato inviato all‘Arpa Lazio, alla Procura di Latina e a quella di Velletri, alla Asl di Latina e Nettuno e ai Comuni di Aprilia e Nettuno un esposto da parte dei rappresentanti del Presidio permanente Kyklos che da due mesi si è accampato fuori le porte del sito di compostaggio rifiuti che appesta tutta la zona.

 

L’esposto riguarda le esalazioni odorigene, la puzza per capirsi che emana il sito, ma a sorprendere più delle domande dei cittadini sono le risposte dell’Arpa.

Ecco il testo integrale dell’esposto

“Si segnala per l’ ennesima volta – si legge nell’esposto –  l’enorme disagio inflitto ai Cittadini residenti nei Quartieri periferici di Nettuno e nelle zone circostanti Le Ferriere dovuto all’  INSOPPORTABILE EMISSIONE  ODORIGENA  proveniente dall’interno dell’Impianto ACEA Ambiente ex Kyklos. E’ oramai ufficialmente stabilito che le emissioni odorigene sono “INQUINAMENTO” come disposto dal TAR Veneto, Sez. III, n. 573, del 5 maggio 2014  che recita: “Le emissioni odorigene rientrano nella definizione d’inquinamento atmosferico e di emissioni in atmosfera. Anche se non è rinvenibile un riferimento espresso alle emissioni odorigene, le stesse debbono ritenersi ricomprese nella definizione di «inquinamento atmosferico» e di «emissioni in atmosfera», poiché la molestia olfattiva intollerabile è al contempo sia un possibile fattore di «pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente», che di compromissione degli «altri usi legittimi dell’ambiente», ed in sede di rilascio dell’autorizzazione, dovendo essere verificato il rispetto delle condizioni volte a minimizzare l’inquinamento atmosferico (infatti per l’art. 296, comma 2, lett. a, del Dlgs. 152/2006, il progetto deve indicare le tecniche adottate per limitare le emissioni e la loro quantità e qualità), possono pertanto essere oggetto di valutazione anche i profili che arrecano molestie olfattive facendo riferimento alle migliori tecniche disponibili.

Si richiamano a tal riguardo alcune espressioni del Giudice Penale:

  1. A) In caso di emissioni moleste il giudice penale applica, come è noto, l’art. 674 del c.p. Getto pericoloso di cose “Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito…….”

Inoltre:

  1. B) Nel lgs 03.04.2006 n.152 all’art.177, che introduce le disposizioni generali della parte quarta relativa alle norme in materia di gestione di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, si legge che “..4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare:…. senza causare inconvenienti da rumori o odori;”

Inoltre:

C ) Nell’ allegato terzo alla parte quarta del d.lgs.n. 152/06 e sm in cui sono indicati i criteri generali da adottare in materia di bonifica e messa in sicurezza, si legge che gli interventi di bonifica e di messa in sicurezza devono essere condotti secondo criteri tecnici generali e fra questi criteri si trova l’indicazione di”.. evitare ogni rischio aggiuntivo a quello esistente di inquinamento dell’aria, delle acque sotterranee e superficiali, del suolo e sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori”.

Inoltre:

D ) Nel  D.M. 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 si legge all’art.1 che ” Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti, individuati dal presente decreto, non devono costituire un pericolo per la salute dell’uomo e recare pregiudizio all’ambiente, e in particolare non devono: ……. causare inconvenienti da rumori e odori;”

Inoltre: E ) Nel  D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (1).”Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti si legge ” Devono essere previsti sistemi e/o misure atte a ridurre al minimo i disturbi ed i rischi provenienti dalla discarica e causati da: ….- emissione di odori e polvere”. La grave situazione odorigena, testimoniata da 330 Cittadini che hanno sottoscritto altrettante schede indicanti l’ origine e l’ entita’ dei fetori emessi dalla Acea Ambiente, dimostra viceversa che tutte le suddette prescrizioni vengono disattese . I punti  principali di emissione dei miasmi sono posti nei due  settori di biofiltraggio  come  oramai testimoniato dagli stessi cittadini che ne hanno localizzato  l’ origine seguendo la direzione del vento e risalendo alle due fonti. Su questa base in data …….sono state raccolte le schede di testimonianza di 330  cittadini che possono essere consultate a richiesta in qualsiasi momento. All’Arpa Lazio, Direzione Tecnica e Divisione Atmosfera ed Impianti è demandato il controllo dell’ efficienza dei biofiltri. Pertanto a questo Ente il Comitato rivolge  in prima battuta le seguenti domande:

  1. a) Sono stati fatti controlli aggiornati ed analitici dei biofiltri secondo la metodologia prescritta US EPA TO- 15 Arpa Lazio gascromatografia massa gc/ms (Piano Monitoraggio e Controllo Modello Arpa Lazio N° G08 7/7/ 2015)?
  2. b) Sono state redatte, su questo tema, relazioni ufficiali, debitamente firmate e controllate, corredate di dati analitici?
  3. c) Sono stati mai eseguite, per tutta l’area circostante l’ impianto, analisi degli odori molesti secondo le norme UNI EN / 13725 :2004 ; UNI/ 10169 :2001 ; UNI EN 13284-1 :2003 CALCOLO MISURA CONCENTRAZIONE (oue/m3 EN 13725); CALCOLO   ORE  DI ODORE   METODO  GIRL (geruchsimmission 13 /5/1998) G.O.O.A  tecnica olfattometrica dinamica?
  4. d) Il conferimento dell’ AIA ad Acea Ambiente da parte della Regione Lazio è avvenuto dopo la verifica dell’efficienza dei biofiltri?
  5. e) Arpa ha verificato l’ efficienza dei biofiltri http://pontiniaecologia.blogspot.it/2016/02/kyklos-tutti-i-documenti-dellimpianto.html?
  6. f) E’ stato mai realizzato uno studio epidemiologico della zona ed uno studio della dispersione degli inquinanti odorigeni come fatto in altre Regioni (Es. Lombardia)?
  7. g) E’ stato mai fissato il limite d’emissione in termini di unità olfattometriche /metro cubo? Dal momento che di tale valore non vi è traccia nell’ AIA?
  8. h) Sono mai state fatto da parte Arpa verifiche sui biofiltri con i metodi ufficiali suesposti e con la metodologia UNI EN 13725/2004Il Comitato chiede in merito all’ esistenza di queste verifiche e studi al fine di poter eseguire un accesso agli atti. Ricordiamo ancora una volta  che nei correnti mesi caldi le emissioni raggiungono una dimensione  non ulteriormente sostenibile arrecando  gravissimo  danno a carico  di centinaia di persone, Aziende agricole di eccellenza, strutture alberghiere e turistiche, non potendosi fruire di spazi aperti, costretti a dover tenere porte e finestre serrate in molte ore del giorno e della notte.

La replica dell’Arpa Lazio

L’Arpa ha risposto al Comitato precisando che non ha mai eseguito le analisi menzionate ai punti c, e, g e h. Nessun controllo sulle emissioni, sui biofiltri, nessun limite imposto per i cattivi odori nella zona. L’Arpa mette poi a disposizione del presidio le Valutazioni tecniche compiute sul sito e già inviate in Regione, che dovranno essere ritirate in sede.