Home Cronaca Incendi boschivi, ordinanze ad Anzio e Nettuno per limitare i rischi

Incendi boschivi, ordinanze ad Anzio e Nettuno per limitare i rischi

Allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendi di interfaccia, durante il periodo di grave pericolosità di incendio di vegetazione o incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree del Comune di Anzio a rischio di incendio boschivo di cui all’art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:
accendere fuochi di ogni genere;
far brillare mine o usare esplosivi;
usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
aprire o ripulire i viali parafuoco con l’uso del fuoco;
fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.
2) Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi
Alle Società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all’interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali istituite ai sensi della L.R. n. 29 del 6 ottobre 1997 si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall’Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.
3) Attività ad alto rischio esplosivo
Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all’art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l’ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell’attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati all’ Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l’innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.
4) Fuochi pirotecnici e fiamme libere
Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all’art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici,
Il Sindaco, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento Regionale 7/2005 art. 92, comma 1, punto e), potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all’utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell’Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l’area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell’attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell’immediato l’eventuale innesco e propagazione di incendi.
5) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive
Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all’interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 5 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, deve essere comunque realizzata entro il 15/06/2023.
6) Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali
Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, ai sensi dell’art. 91, comma 1, del Regolamento Regionale 7/2005 è vietato accendere fuochi per l’abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive: nei boschi di cui all’articolo 3 della legge forestale L.R. n. 39/2002, nonché nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legno, nei terreni abbandonati, nei bordi delle strade, di autostrade e ferrovie, nel raggio di meno di 100 metri dai boschi, su tutto il territorio comunale nel periodo di massima pericolosità.
7) Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione
Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l’obbligo di realizzare entro il 15/06/2023, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 5 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITÀ DI PREVENZIONE
8) Aree boscate
Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.
I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell’ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale. Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.
9) Attività turistiche e ricettive
Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali.
Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l’individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.
10) Aziende di stoccaggio e trattamento rifiuti
I gestori di aziende per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti, siano esse pubbliche o private, dovranno scrupolosamente attenersi ai contenuti dell’art.13 del D.Lgs n°36 del 13 Gennaio 2003, per quanto attiene alla prevenzione incendi e i programmi di controllo e sorveglianza delle aree aziendali includendo ciò nei piani di gestione.
11) Distanza della vegetazione dai fabbricati
Per i fabbricati posti in aree private ricoperte di vegetazione e quindi esposti al rischio incendi, dovrà essere garantita, durante il periodo di massima pericolosità degli incendi, una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco. Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, con un abbattimento della massa infiammabile.
12) Disposizioni comuni
Tutti gli Enti ed i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi terreni agricoli prati, pascoli e incolti dovranno adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi
I divieti e le prescrizioni di cui al presente provvedimento si applicano a tutti i terreni boscati e cespugliati o inerbiti del territorio comunale. I proprietari confinanti con le infrastrutture stradali hanno l’obbligo di mantenere le siepi, gli impianti arborei e tutta la vegetazione presente lungo la recinzione di confine in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale, che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dall’angolazione necessarie.
Hanno altresì l’obbligo di sfrondare e/o tagliare i rami degli impianti arborei che impediscono l’irradiazione della luce dagli impianti di illuminazione pubblica.
Chiunque avvisti un incendio nelle aree sopra descritte, è tenuto a segnalarlo al Corpo Forestale dello Stato al numero telefonico 1515, oppure ai Vigili del Fuoco soccorso tecnico urgente 115 od in alternativa alla Sala Operativa Regionale al numero telefonico 803555.
Chiunque, in occasione di incendio nei boschi, vincolati o non, rifiuti senza giustificato motivo il proprio aiuto o servizio al funzionario che dirige le operazioni di spegnimento è punito a norma dell’art. 652 del Codice Penale.