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Azioni bancarie non quotate, l’interrogazione della Senatrice Pacifico

La Senatrice Marinella Pacifico Gruppo Misto – Coordinatrice di Coraggio Italia al Senato e nel Lazio, ha presentato un’interrogazione a risposta scritta Daniele Franco, Ministro dell’Economia e delle Finanze per fare luce sulla situazione delle azioni non quotate dei soci delle Banche popolari e cooperative. Queste azioni, non quotate sul libero mercato ma che danno agli acquirenti lo stato di socio della Banca, non possono essere vendute tempestivamente ma solo ad altro soci della Banca, spesso causando una serie di disagi economici alle imprese o alle famiglie del territorio, che durante la crisi covid hanno dovuto fronteggiare un perdurante periodo di crisi e che oggi vedono i propri capitali immobilizzati.
Ecco di seguito il testo dell’interrogazione:
Interrogazione a risposta scritta al Ministro dell’economia e delle finanze  e alla Banca d’Italia — per sapere – premesso che: le due autorità di vigilanza e controllo sono competenti per le regolamentazioni degli Istituti di credito, le banche popolari e quelle di credito cooperativo sono state da sempre un punto di riferimento sul territorio e un sostegno imprescindibile per piccole e medie imprese, artigiani, commercianti, liberi professionisti e famiglie; premesso che le Società per Azioni sono forme giuridiche che le imprese assumono per operare negli ambiti di riferimento. Sono società definite di “capitali” in quanto l’elemento del capitale ha una prevalenza concettuale e normativa rispetto all’elemento soggettivo rappresentato dai soci. Chi investe in titoli azionari ha poi diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento. Sarà l’assemblea dei soci a decidere sul dividendo da distribuire, potendo anche stabilire di non distribuirne alcuno. E’ una forma di investimento da parte del detentore ed ha carattere di strumento finanziario. Infatti, secondo l’art. 1 del d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio sono strumenti finanziari. Il regime normativo della società per azioni può distinguersi a seconda che le società facciano o meno ricorso al mercato del capitale di rischio (art. 2325 bis, c.c.). Le società per azioni possono far ricorso al mercato del capitale di rischio, ovvero emettere azioni diffuse tra il pubblico. Queste società si distinguono in società quotate nei mercati regolamentati e società che non ricorrono alla quotazione, ma che sono tuttavia “aperte” al mercato del capitale di rischio in quanto hanno azioni diffuse in maniera rilevante presso il pubblico. L’accesso al mercato regolamentato consente facilmente di acquistare o vendere le azioni.
Nei mercati non regolamentati è possibile comprare soltanto se l’intermediario ha ricevuto una proposta di vendita e vendere soltanto se lo stesso ha ricevuto una proposta di acquisto. La determinazione del prezzo avviene in base allo stretto principio dell’incontro tra la domanda e l’offerta. Di conseguenza, nel caso di società non quotate, i tempi e il prezzo di smobilizzo delle somme investite sono influenzati dalle regole proprie del mercato non regolamentato.
Per tali ragioni, l’investimento ha per oggetto titoli che possono definirsi illiquidi, poichè soggetti a un rischio di liquidità connesso alle regole che ne disciplinano la circolazione.
In conclusione, si tratta di azioni che presentano un peculiare rischio di monetizzazione per il fatto che non sono quotate.  Poichè non possono essere scambiate in un mercato regolamentato, ma tramite la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti. Queste caratteristiche rendono difficoltoso il loro trasferimento e perciò il recupero delle somme impiegate nell’acquisto. Esse incidono direttamente nella liquidità dello strumento finanziario, che consiste nella sua attitudine a trasformarsi agevolmente in moneta senza perdita di valore.
Premesso che La Consob ha emesso una specifica Comunicazione, n. 9019104, del 2 marzo 2009 che riguarda la negoziazione di titoli illiquidi e, dunque, delle azioni di banche non quotate. La Consob, quale autorità di regolazione, agisce attraverso una pluralità di atti, alcuni normativi ed altri amministrativi, di carattere generale, cui i soggetti intermediari devono attenersi. Tra questi vi sono le “Comunicazioni” utilizzate per indicare gli orientamenti ufficiali dell’autorità sulla corretta interpretazione ed applicazione della normativa di settore. Questi atti hanno contenuto generale e astratto e si caratterizzano per una quasi normatività.  Essi indirizzano i comportamenti degli operatori e assumono un’importante funzione nomofilattica. Si tratta di documenti che, pur se privi di diretta portata precettiva, hanno contenuto esplicativo degli obblighi di legge.
La Comunicazione Consob n. 9019104 del 2.03.2009 attiene ai principi e alle regole di comportamento dell’intermediario nella distribuzione di prodotti finanziari illiquidi. Il documento contiene indicazioni sugli adempimenti connessi alla distribuzione verso la clientela al dettaglio. La Consob spiega che sono da ritenere prodotti finanziari illiquidi quelli che comportano per l’investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative. Le azioni non quotate rientrano nella definizione di titoli illiquidi utilizzata nella Comunicazione. Infatti, detto investimento potrà essere smobilizzato solo nell’ambito del mercato non regolamentato che non consente la compravendita in modo istantaneo con immediato accredito dell’operazione sul proprio conto. La Comunicazione Consob chiarisce che la condizione di “liquidità” può essere garantita dall’impegno della banca intermediaria al riacquisto, sulla base di criteri e meccanismi prefissati.
L’obbligo di diligenza nella condotta e nell’informativa degli intermediari è sancito dall’art. 21, comma 1, del T. U. F. In particolare, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori, essi devono “a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati;  b) acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati“.
Comportarsi con diligenza vuol dire agire in maniera professionalmente adeguata. La correttezza impone condotte leali, modellate e improntate al fine di realizzare l’interesse del cliente. La trasparenza è legata all’informazione e si concreta nel fornire al cliente tutte le informazioni necessarie sul servizio prestato.
Perciò, l’investitore va anzitutto messo a conoscenza del fatto che le azioni non quotate sono riconducibili alla categoria dei titoli illiquidi.
Inoltre, secondo la Comunicazione Consob n. 9019104 del 2.03.2009, in tema di prodotti finanziari illiquidi, l’obbligo di informazione di cui all’art. 21, comma 1, del T. U. F. impone all’intermediario il dovere di una specifica informativa.
Detto questo si chiede al Ministro e alla Banca d’Italia, alla luce della perdurante crisi economico finanziaria, di imporre agli Istituti di credito che trattengono le azioni, di valutare, laddove i Bilanci siano positivi, il riacquisto delle azioni superato un tempo di immobilizzazione ragionevole (30 giorni) per permettere a chi ha investito e sostenuto la propria Banca di prossimità di tornare in possesso della propria liquidità ed evitare disagi economici.
Marinella Pacifico
Senatrice della Repubblica
Gruppo Misto – Coordinatrice
di Coraggio Italia
al Senato e nel Lazio