Il Comune di Anzio ha pubblicato l’Ordinanza per le “Misure di prevenzione e contrasto fenomeni legati alla Movida”. Il Sindaco, ordina, su tutto il territorio comunale, a partire dal 20 giugno, la chiusura entro e non oltre le 2 del mattino di tutti gli esercizi di vendita e somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pub, pasticcerie ed affini); attività artigianali con consumazione sul posto (bar, pizzerie, paninoteche, gelaterie, Kebab ed affini); associazioni e circoli privati.
Ordina inoltre il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, tutti i giorni dalle 22 alle 6 del giorno successivo, presso gli esercizi di vicinato, presso le attività di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, nonché attraverso distributori automatici.
E’ consentita la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche esclusivamente per il consumo all’aperto al tavolo, da contenitori esclusivamente in materiale non frangibile e riciclabile; sono da considerare in deroga al punto 3) i Ristoranti qualora adottino una sorveglianza dedicata.
Il divieto assoluto di vendita di bevande alcoliche ai minori.
La sospensione della diffusione di musica all’interno e all’esterno dei locali dalle 24 tutti i giorni, consentendo l’emissione sonora come sottofondo ed a condizione che la stessa non sia percepibile dall’esterno e/o negli edifici attigui, nel rispetto dei limiti previsti dalle norme e/o disposizioni in materia, con l’obbligo di esporre il certificato di impatto ambientale.
L’obbligo di una preventiva richiesta, in deroga a quanto previsto dal precedente punto, da presentare all’Ufficio Ambiente di questo Comune, ai fini dell’ottenimento del Nulla Osta necessario, con allegato il certificato di impatto acustico, nel caso in cui si intendesse effettuare uno spettacolo intrattenimento musicale oltre le 24 e comunque non oltre l’una del mattino.
L’obbligo di esposizione in modo visibile di un cartello di avviso recante l’informativa per l’utenza dei divieti imposti dal presente atto.
L’accertamento del mancato rispetto della presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 7-bis 1 del D.Lgs. n.267/2000 Testo Unico degli Enti Locali con il pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5.000,00 nonché dalla sanzione accessoria della sospensione dell’attività dai 2 ai 5 giorni, salvo che il fatto non costituisca reato (artt. 659 e 650 del Codice Penale).