Home Politica Prevenzione incendi boschivi, il Sindaco di Nettuno firma l’ordinanza

Prevenzione incendi boschivi, il Sindaco di Nettuno firma l’ordinanza

Il Sindaco di Nettuno Alessandro Coppola, premesso che il "Codice della Protezione Civile" definisce le funzioni dei Comuni

ll Sindaco Alessandro Coppola

Il Sindaco di Nettuno Alessandro Coppola, premesso che il “Codice della Protezione Civile” definisce le funzioni dei Comuni nelle attività di prevenzione dei rischi, l’adozione di tutti i provvedimenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica, compresi quelli relativi alla pianificazione dell’emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi, le attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall’attività dell’uomo, ravvisato lo stato di massima pericolosità per il rischio incendi boschivi e di interfaccia in tutte le zone boscate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli od incolti dal 15 giugno 2021 al 30 settembre 2021, ordina di vietare, in tutto il territorio comunale, tutte le azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio;
Di vietare, nelle zone boscate e cespugliate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli e incolti, lo svolgimento di azioni che possano generare pericolo, anche immediato, di incendio;
Di stabilire il divieto assoluto durante il periodo a rischio di incendio di accendere fuochi per l’abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli provenienti da utilizzazioni boschive, da terreni cespugliati, pascoli, prati, colture arboree da frutto e da legno e da terreni abbandonati, nonché per eseguire la gestione e la pulizia dei terreni sottoposti a pascolo e/o per rinnovare il cotico erboso. Il materiale di risulta derivante da ripulitura dei terreni e/o dalla realizzazione di viali parafuoco, nonché da ogni altra attività agricola o forestale, dovrà essere adeguatamente trattato;
Di vietare nel periodo a massimo rischio incendi boschivi di usare esplosivi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per bruciare metalli, usare motori e fornelli o inceneritori che producano faville o braci, fumare o compiere altra operazione che possa arrecare pericolo di incendio, salvo i seguenti casi di deroga: per l’accensione di fuochi in appositi bracieri o focolai o altre strutture appositamente realizzate, nelle aie, nei giardini privati e condominiali, cortili di pertinenza di fabbricati siti all’interno delle predette aree e terreni, con le seguenti modalità: il fuoco deve essere acceso in spazi interni alle aree interessate, che siano quanto più possibile vuoti, circoscritti, isolati e riparati dal vento, in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille, avendo preventivamente ripulito l’area da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili ed avendo avuto cura di adottare ogni accorgimento idoneo per evitare l’insorgere e il propagarsi del fuoco in altre aree; il fuoco dovrà essere abbandonato dopo aver verificato l’avvenuto spegnimento. Alle stesse condizioni l’accensione è consentita anche su aree scelte e attrezzate allo scopo e debitamente segnalate a cura degli Enti competenti, per le quali è stata verificata l’idoneità tecnica, secondo le disposizioni di cui all’art. 92, comma 1, lettera e del Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7; ai privati che svolgono attività ricettiva, previa verifica di idoneità tecnica, secondo le disposizioni di cui all’art. 92, comma 1, lettera d del Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n.7; in occasione di eventi di interesse sociale, previa autorizzazione dell’autorità competente, unitamente all’adozione delle opportune prescrizioni in conformità alle indicazioni sopra riportate, per prevenire l’insorgere del fuoco in relazione alle caratteristiche del luogo. Di vietare durante il periodo a rischio di incendio, l’utilizzo di fuochi di artificio in prossimità delle aree boscate o cespugliate. Eventuali deroghe possono essere concesse, unitamente ad opportune prescrizioni per prevenire l’insorgere del fuoco in relazione alle caratteristiche del luogo, da parte dell’Ente competente. Tutti gli Enti ed ai privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti, di adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi. A tal fine si prescrive l’esecuzione dei seguenti interventi preventivi:
la perimetrazione con solchi ed interramento dei residui vegetali per una fascia di almeno 5 metri (oppure 10 metri se adiacenti alla linea ferroviaria) e sgombero da covoni di grano e/o da altro materiale combustibile su: terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale erbaceo e/o arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito; terreni coltivati a cereali, le cui operazioni di interramento delle stoppie devono essere avviate subito dopo il raccolto; su terreni incolti e/o abbandonati; la ripulitura dalla vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della legge regionale 19.09.1974, n. 61) delle aree boscate confinanti con strade ed altre vie di transito per una profondità di almeno 5 metri; la rimozione di materiali facilmente infiammabili (carta, plastica);vla ripulitura da parte degli Enti interessati (ANAS, FF.SS., Consorzi di Bonifica, Comandi Militari, Amministrazione di Roma Area Città Metropolitana e Comunali, ecc..) della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della legge regionale 19.09.1974, n. 61) presente lungo fossi, canali, scarpate stradali, autostradali e ferroviarie, nel rispetto delle norme vigenti, compreso il Codice della Strada; l’effettuazione delle operazioni previste dall’Ordinanza n.15/2016 Area Ambiente recante “Manutenzione terreni, aree libere, lotti non edificati, pulizia fossi e cunette”; la graduale conversione a fustaia della porzione perimetrale dei boschi cedui confinanti con strade, per una fascia di almeno 10/20 metri di profondità (in quanto la forma di governo a fustaia diminuisce il rischio di propagazione); Il conduttore del terreno agricolo deve realizzare e mantenere una fascia parafuoco di protezione di ampiezza non inferiore a 5 metri, priva di vegetazione al confine con la strada oppure con il bosco, qualora l’area agricola confini con una strada di ordine comunale o superiore, che ospiti traffico extra-locale nonché sussista continuità nella copertura vegetale fino all’area boscata; I gestori di cabine elettriche, precedentemente al periodo di rischio di incendio, devono provvedere alla ripulitura dalle specie erbacee ed arbustive nelle fasce di pertinenza delle cabine per un raggio non inferiore a 10 metri.
Infine si avverte che la mancata esecuzione delle prescrizioni e del successivo ordine ad ottemperare riguardo ai lavori di sfalcio e decespugliamento nonché di asportazione dei residui vegetali, tesi ad eliminare l’incendiabilità delle aree, determinerà l’esecuzione in danno degli stessi da parte dell’Amministrazione. Fatta salva l’applicazione dei provvedimenti di natura penale, ove riscontrabili, l’inosservanza dei divieti sarà sanzionata ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 21.11.2000, n. 353. Il mancato rispetto dell’esecuzione degli interventi preventivi comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per l’inosservanza delle prescrizioni impartite.
Chiunque scopra un incendio boschivo o un principio di incendio, anche in aree esterne al bosco, che costituisca minaccia per il bosco stesso, è tenuto a darne l’allarme alle autorità competenti, in modo che possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento. Le segnalazioni possono effettuarsi ai seguenti numeri:

  • Sala Operativa Protezione Civile Regionale – Tel: 803 555
  • Emergenza Sanitaria per Soccorso Sanitario – Tel: 118
  • Segnalazione Incendi – Corpo Forestale dello Stato – Tel: 1515
  • Vigili del Fuoco per Soccorso Tecnico Urgente – Tel: 115
  • Corpo di Polizia Locale – Tel: 06 9805005