E’ stato trovato con 21 kg di marijuana ed una piantagione di 138 piantine di canapa a Nettuno ma condannato a ‘soli’ 10 mesi di reclusione per detenzione a fini di spaccio, grazie al riconoscimento pieno delle circostanze attenuanti generiche e con sospensione condizionale della pena.
A raccontarci il percorso legale dell’uomo di Nettuno trovato con un ingente quantitativo di ‘erba’ è il suo avvocato difensore Giuseppe Marcoccio.
Come mai – abbiamo chiesto – una pena così lieve per un quantitativo così importante di sostanza stupefacente?
“Con una pena apparentemente mite, il Tribunale di Velletri ha giudicato una vicenda che, stante l’attuale normativa del D.P.R. 309/90 e la sentenza di novembre 2019 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulla “coltivazione”, si colloca in quella “zona grigia” che oscilla tra il legittimo e il penalmente rilevante.
V.D.B., imputato in concorso con D.R., che invece è stato assolto con formula piena, aveva subito in data 5 agosto 2020 una perquisizione presso il proprio stabilimento di produzione, trovato in perfetto ordine ed il successivo sequestro, eseguito dai Carabinieri della Stazione di Anzio, della propria piantagione e dei prodotti della sua attività per un totale complessivo di 21 Kg di sostanza tra rami foglie ed infiorescenze.
Tale materiale, ad un esame tossicologico, ha fatto rilevare un picco di THC pari a 7,3, comunque superiore rispetto al limite consentito di 0,6 pur se inferiore a quella che scientificamente risulta la “soglia minima dopante”. Era erba “cattiva”, insomma, ma in astratto capace di essere dopante se consumata in enormi quantità, difficilmente detenuta e utilizzata per il consumo personale, figuriamoci per lo spaccio a terzi”.
Erba ‘cattiva’?
“Si, cattiva, perché V.D.B. è un coltivatore autorizzato di “erba legale”, quella che a far data dalla L. 242/2016 e fino alla pronuncia del novembre 2019 della Cassazione era legittimo vendere in tutte le città di Italia. Non è certo comune erba la canapa Sativa L che ha nel CBD, e non nel THC, che è molecola dopante, il motivo di interesse su un pubblico che la utilizza ormai anche per ragioni serissime, veterinarie (a basso dosaggio cura l’epilessia canina) e sanitarie in genere (ad alto dosaggio sostiene i pazienti in chemioterapia) oltre che per i noti fini richiamati dalla L.242/2016.
La legge è legge tuttavia e, allo stato attuale, proprio in virtù della sopra citata sentenza, sembrerebbe non più consentita la coltivazione ai fini della rivendita delle infiorescenze anche se di canapa sativa L, nonstate la L. 242/16 preveda come legittima proprio la coltivazione ai fini di florovivaismo e rivendita di piante da fiore e/o dei prodotti delle stesse (incluse proprio le infiorescenze)”.
Questa sentenza concede una boccata d’aria ai tanti produttori ed esportatori di Canapa Sativa, l’avvocato Giuseppe Marcoccio, soddisfatto per il risultato, ha infine commentato: “Sebbene la decisione sia legata ad una situazione peculiare, è il momento che la Giurisprudenza si interroghi, oltre che sui limiti astratti delle soglie dopanti, sulla offensività in concreto di condotte senza finalità criminali e sulla realtà botanica della Canapa Sativa L che è ormai considerata anche dagli studi internazionali una pianta “amica” ed una risorsa”.