Finalmente sono ufficiali gli aumenti in arrivo per i percettori degli assegni di invalidità: con la prossima rata di novembre 2020 l’INPS, che ha emesso in data odierna una comunicazione ufficiale, provvederà a mettere in pagamento la maggiorazione sociale in favore dei soggetti titolari di pensione per invalidi civile totale ovvero al 100%, di pensione per i sordi, di pensione per i ciechi civili assoluti e dei titolari di pensione di inabilità ex lege 222 del 1984.
Un incremento fino a 651,51 euro per 13 mensilità (il cosiddetto “incremento al milione”), che con la sentenza della Corte Costituzionale (n. 152 del 2020) e il decreto legge n. 104 del 2020, è stato esteso ai soggetti riconosciuti invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti a partire dai 18 anni di età.
Per i soggetti invalidi al 100% titolari di prestazioni di invalidità civile e in possesso dei requisiti di legge, l’adeguamento sarà riconosciuto in automatico, con decorrenza dal 20 luglio 2020. Tali soggetti, quindi, non dovranno presentare nessuna domanda e percepiranno tutti gli arretrati.
Per i soggetti titolari di pensione di inabilità ex lege 222 del 1984 (meglio nota come pensione di inabilità contributiva o assegno ordinario di invalidità per dipendenti privati o autonomi), invece, l’adeguamento sarà attribuito a seguito domanda dell’interessato, presentata attraverso i i patronati. Per le domande presentate entro il 30 ottobre 2020 la decorrenza, in presenza dei requisiti di legge, sarà riconosciuta dal 1° agosto 2020. Negli altri casi, la decorrenza sarà dal primo giorno del mese successivo alla domanda.
Per avere diritto alla maggiorazione la legge prevede una soglia di reddito annuo personale pari a 8.469,63 euro (che sale a 14.447,42 euro, cumulato con il coniuge, nel caso in cui il soggetto sia coniugato). Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge. Al contrario, non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi: il reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, l’indennità di accompagnamento, l’importo aggiuntivo di 154,94 euro (legge 388 del 2000), i trattamenti di famiglia.
Roberto Alicandri