Atti del Presidente della Regione Lazio
Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 13 giugno 2020, n. Z00047
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Aggiornamento delle Linee Guida inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
Aggiornamento delle Linee Guida inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale”;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in
particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere
contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia
estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle
medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di
carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo
territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e s.m.i.;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana – Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23
febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare
ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, 1° marzo, 4 marzo, 8
marzo, 9 marzo, 11 marzo del 22 marzo 2020, del 1° aprile e del 10 aprile 2020, recanti le misure
urgenti per il contenimento del contagio, nonché le ulteriori misure dettate per lo svolgimento in
sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali per le quali non è stata disposta la
sospensione nell’arco temporale comunemente definito di lockdown;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, laddove si disciplina l’avvio della fase di transizione successiva al
cosiddetto lockdown;
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 4 di 72
VISTO il decreto legge del 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 recante “Disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”:
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020 “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
DATO ATTO che la Regione, sulla base del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, delle linee guida
approvate dalla Conferenza Stato Regioni in data 16 maggio 2020 e delle linee guida allegate al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, ha dettato, con le ordinanze
Z00040 del 12 maggio 2020, Z00041 del 16 maggio 2020, Z00042 del 19 maggio 2020, Z00043 del
27 maggio 2020 e Z00046 del 5 giugno 2020, specifiche disposizioni e adottato le linee guida per il
riavvio delle attività economiche, produttive e sociali;
CONSIDERATO che l’evolversi della situazione epidemiologica nel Lazio attesta l’efficacia delle
misure di programmazione sanitaria regionale sino ad oggi poste in essere, con un indice di
contagiosità in progressivo decremento;
CONSIDERATO che il Servizio sanitario regionale ha approntato numerose misure volte a tracciare,
monitorare e intervenire con rapidità nell’ individuazione e contenimento della diffusione del virus
SARS Cov2, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la realizzazione di un piano di
intervento sulle strutture sanitarie, la regolamentazione dell’ingresso in Regione, l’approvazione di
specifica applicazione App Dottor per Covid l’istituzione delle Unità Speciali di Continuità
Assistenziale Regionale (USCAR) per lo svolgimento di attività di sorveglianza attiva sul territorio, a
domicilio e nelle strutture altre residenziali, anche con modalità “drive in” e, da ultimo, l’avvio del
piano regionale di sorveglianza epidemiologica;
CONSIDERATO che con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 sono stati adottati i
criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020;
TENUTO CONTO che in base ai tre set di indicatori relativi “alla capacità di monitoraggio”, alla
“capacità di accertamento diagnostico, indagine e di gestione dei contatti”, infine alla “stabilità di
trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari”, l’applicazione al contesto regionale del Lazio restituisce
– alla data di adozione della presente ordinanza – una matrice di “rischio basso”;
CONSIDERATO il citato decreto legge del 16 maggio 2020, n.33, laddove stabilisce all’art.1, comma
1, che «A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della libertà
di circolazione all’interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del
territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.»;
CONSIDERATO ancora tale decreto legge, laddove stabilisce inoltre all’art.1, comma 14, che «Le
attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o
linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti
analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 5 di 72
dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano
applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività
economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e
proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o
del comma 15.»;
CONSIDERATO che la Conferenza delle Regioni, in data 16 maggio 2020, ha predisposto le Linee
guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive dal 18 maggio 2020, e trasmesso il
medesimo documento al Governo allo scopo di uniformare sull’intero territorio nazionale il contenuto
delle misure atte a prevenire o ridurre il rischio di contagio ai sensi del citato art. 1, comma 13, del
decreto legge 16 maggio 2020, n. 33;
CONSIDERATO che la Conferenza delle Regioni ha proseguito nella predisposizione e
nell’aggiornamento delle Linee guida per la riapertura di ulteriori tipologie di attività economiche e
sociali, non da ultimo nelle sedute del 9 giugno 2020 e dell’11 giugno 2020;
CONSIDERATO che tali Linee guida costituiscono le misure necessarie, allo stato delle attuali
conoscenze in materia di trasmissione del contagio da COVID-19, per consentire il riavvio delle
attività economiche, produttive e sociali;
CONSIDERATE le ulteriori misure stabilite fino al 14 luglio 2020 dal sopra citato Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020 nonchè le citate Linee guida recepite
nell’Allegato n. 9 del Decreto medesimo ;
CONSIDERATO che, tutte le specifiche condizioni stabilite negli atti di indirizzo di cui sopra,
dovranno necessariamente essere affiancate dal rispetto generalizzato delle misure di prevenzione e
protezione collettive e individuali, dalla collaborazione attiva dell’utenza tenuta a mettere in atto
comportamenti virtuosi per il contrasto alla diffusione dell’epidemia e, infine, che resta salva ogni
diversa misura precauzionale che ciascun operatore è tenuto a porre in essere anche in relazione
all’obbligo di monitoraggio e rivalutazione del rischio ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81;
RITENUTO OPPORTUNO, visto l’andamento della situazione epidemiologica del territorio
regionale che si attesta, allo stato attuale, ad un indice di contagiosità in progressivo decremento e
considerata l’esigenza, pur nel costante e prioritario interesse della tutela della salute pubblica, di
proseguire con la ripresa del tessuto economico e sociale della Regione attraverso un ulteriore
definizione della Linee guida adottate per la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali;
RITENUTO, pertanto, necessario aggiornare ed integrare le tipologie di Linee guida di cui sopra già
adottate con precedenti ordinanze;
RITENUTO necessario, inoltre, consentire ai titolari, ai gestori e al personale comunque addetto o
utile allo svolgimento delle attività di prossima apertura, la possibilità di recarsi presso le sedi di
lavoro per eseguire ogni utile intervento di predisposizione, allestimento, manutenzione,
ristrutturazione o montaggio necessari per garantire le misure di sicurezza e prevenzione del contagio
da virus SARS Cov2;
RITENUTO infine necessario, fermo restando la ripresa della libera circolazione delle persone
all’interno del territorio regionale, specificare talune attività consentite che richiedono per lo
svolgimento l’accesso a particolari strutture o l’utilizzo di mezzi e attrezzature;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di
eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 6 di 72
ORDINA
ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica,
1. Fermo restando le attività sociali, economico produttive e istituzionali già autorizzate con precedenti
provvedimenti sono consentite le seguenti ulteriori attività:
a. a decorrere dal 15 giugno 2020: le fiere, i congressi, le cerimonie, nonché attività che hanno luogo
in discoteche e locali assimilati, con eccezione delle attività di ballo.
b. a decorrere dal 1° luglio 2020 sono consentite anche le attività di ballo all’aperto, nonché le attività
di sale giochi, sale scommesse e sale bingo.
Le attività di cui al presente punto si svolgono assicurando il rispetto della distanza interpersonale di
almeno un metro sia per il personale, sia per i partecipanti che non siano abitualmente conviventi, con il
numero massimo di 1000 partecipanti all’aperto e di 200 in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
2. Le attività sociali, economiche e istituzionali operano adottando tutte le generali misure di sicurezza
relative all’igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché le seguenti specifiche
misure di protezione e contenimento del contagio:
a. misure definite, per singola tipologia di attività, nelle Linee guida per la riapertura allegate alla
presente ordinanza;
b. misure contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14
marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020.
c. linee guida nazionali in materia di sanificazione.
La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale
dell’amministrazione regionale. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di
legge.
L’efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei
Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro per lo Sviluppo economico e ai Prefetti con richiesta di
trasmissione ai Sindaci dei Comuni del Lazio.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale
della Giunta della Regione.
Il Presidente
Nicola Zingaretti
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 7 di 72
SCHEDE TECNICHE
Si riportano nelle sezioni successive le schede tematiche relative ai principali settori di attività.
RISTORAZIONE
ATTIVITÀ TURISTICHE (STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE)
ATTIVITÀ RICETTIVE
SERVIZI ALLA PERSONA (saloni di barbieri e parrucchieri, centri estetici, istituti di bellezza, servizi di
manicure e pedicure, attività di tatuaggio e piercing)
COMMERCIO AL DETTAGLIO
COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)
ESERCIZI COMMERCIALI DI ABBIGLIAMENTO E CALZATURE
CENTRI COMMERCIALI
UFFICI APERTI AL PUBBLICO
PISCINE
PALESTRE
MANUTENZIONE DEL VERDE
MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE
ATTIVITÀ FISICA ALL’APERTO
NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE
INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO
AREE GIOCHI PER BAMBINI
CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI
FORMAZIONE PROFESSIONALE (e corsistica collettiva) TEORICA E PRATICA
CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO
PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
SAGRE E FIERE LOCALI
SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 8 di 72
LUNA PARK E ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE
STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE
PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) e GUIDE TURISTICHE
CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI
SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE
DISCOTECHE
Tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono intendersi come integrazioni alle
raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di
SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale. A tal proposito, relativamente all’utilizzo dei guanti monouso, in
considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, si ritiene di privilegiare la rigorosa e
frequente igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione idro-alcolica, sia per clienti/visitatori/utenti, sia
per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione).
Per tutte le procedure di pulizia e disinfezione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda
alle indicazioni contenute nei seguenti rapporti (dei quali resta inteso che va considerata l’ultima versione
disponibile): Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale
emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”; Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 “Indicazioni ad
interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus
SARS-CoV-2”; Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 “Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in
relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”; Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 “Guida per
la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive e altri
edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19”; Rapporto ISS COVID-19 n.
25/2020 – “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza
COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento”; Rapporto ISS COVID-19 n. 26/2020 – “Indicazioni ad
interim sulla gestione e smaltimento di mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non
domestico”; Rapporto ISS COVID-19 n. 33/2020 – “Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in
strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2”;
Circolare del Ministero della Salute n.17644 del 22 maggio 2020 “Indicazioni per l’attuazione di misure
contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie
(superfici, ambienti interni) e abbigliamento”; Rapporto ISS COVID-19 n. 32/2020 – Indicazioni ad interim sul
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e sull’igiene degli alimenti nell’ambito della ristorazione e
somministrazione di alimenti.
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 9 di 72
RISTORAZIONE
Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali
ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati
nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per
l’attività di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all’interno di una organizzazione
aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione).
Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti
di altra nazionalità.
Potrà essere rilevata ai clienti la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura
superiore a 37,5 °C.
Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a
37,5°C.
È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per le mani, per i clienti e per il personale anche
in più punti del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere
puliti più volte al giorno.
Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo.
Si suggerisce di dotare i bagni di asciugamani e copriwater monouso.
Il gestore assicura l’igienizzazione almeno due volte al giorno e la sanificazione quotidiana dei locali,
degli ambienti, delle postazioni e strumenti di lavoro, dei tavoli, sedie e oggetti che vengono a contatto con
i clienti, ove possibile con prodotti usa e getta.
Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l’accesso tramite prenotazione, mantenere
l’elenco dei soggetti che hanno prenotato per un periodo di 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla
privacy. In tali attività non possono essere presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a
sedere.
Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l’ingresso ad un numero limitato di
clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di
almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel
rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
I tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale
preferibilmente di almeno 1 metro e mezzo tra le persone, comunque non inferiore ad almeno 1 metro, ad
eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento
interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere
ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet,
tenendo comunque conto del passaggio del personale di sala e fermo restando il divieto di
assembramento.
Ove possibile, devono essere indicati percorsi differenziati in ingresso e in uscita, occorre regolare
l’afflusso alla cassa e ai bagni, e più in generale organizzare gli spostamenti all’interno del locale anche
mediante segnaletica a terra, al fine di garantire il distanziamento interpersonale ed evitare incroci tra le
persone.
La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di
almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano
soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
È possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale
incaricato, escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per
clienti e personale, l’obbligo del mantenimento della distanza e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina a
protezione delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere eventualmente consentita per buffet
realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. In particolare, la distribuzione degli
alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche
attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresì
valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale
di almeno un metro durante la fila per l’accesso al buffet.
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 10 di 72
Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una
frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima di ogni servizio al tavolo). Ove possibile il
personale, in particolare il personale di cucina, deve indossare guanti in nitrile monouso.
Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di
permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire
l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve
essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio,
se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno
rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita
la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione
adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri
esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va
mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il
personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso,
favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.
I clienti devono usare le mascherine all’interno dei locali quando non consumano (ad esempio per
raggiungere i bagni o per pagare alla cassa). Le mascherine rimosse non devono essere poggiate sul tavolo.
Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di pulizia e disinfezione
delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati (saliere, oliere,
ecc). Per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa
plastificata, e quindi disinfettabile dopo l’uso, oppure cartacei a perdere.
Tovaglie, tovaglioli e altri tessuti per la tavola devono essere sostituiti per ogni cliente, essere messi in
specifici sacchi e lavati ad almeno 60 gradi per 30 minuti.
I clienti sono invitati ad adottare comportamenti rigorosi al tavolo, e in generale nel locale, soprattutto
innalzando la supervisione dei minori accompagnati e limitando gli spostamenti nel locale alle sole attività
necessarie. Si fa leva, quindi, sul senso di responsabilità di tutti.
Non è consentito l’uso di appendiabiti comuni e del guardaroba.
Deve essere data informazione sulle misure di sicurezza dei lavoratori come da normativa vigente;
deve, altresì, essere fornita completa informazione sulle norme di comportamento dei clienti, mediante
esposizione di cartellonistica all’ingresso.
CERIMONIE
Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate e dei protocolli adottati per lo svolgimento dei
riti (religiosi e civili), le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per i banchetti
nell’ambito delle cerimonie (es. matrimoni) ed eventi analoghi (es. congressi).
▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare durante l’evento.
▪ Mantenere l’elenco dei partecipanti per un periodo di 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy.
▪ Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso alla sede dell’evento in modo ordinato, al fine di evitare
assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli
utenti. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.
▪ I tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale
preferibilmente di almeno 1 metro e mezzo tra le persone, comunque non inferiore ad almeno 1 metro,
ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento
interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere
ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 11 di 72
droplet, tenendo comunque conto del passaggio del personale di sala e fermo restando il divieto di
assembramento.
▪ Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (es. giardini, terrazze), sempre nel rispetto del
distanziamento di almeno 1 metro.
▪ Assicurare adeguata pulizia e disinfezione degli ambienti interni e delle eventuali attrezzature prima di ogni
utilizzo.
▪ Gli ospiti dovranno indossare la mascherina negli ambienti interni quando non consumano e negli
ambienti esterni (qualora non sia possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro). Il personale di
servizio a contatto con gli ospiti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente
igiene delle mani con prodotti igienizzanti. Ove possibile il personale, in particolare il personale di
cucina, deve indossare guanti in nitrile monouso.
▪ È possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale
incaricato, escludendo la possibilità per gli ospiti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso,
per ospiti e personale, l’obbligo del mantenimento della distanza e l’obbligo dell’utilizzo della
mascherina a protezione delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere eventualmente
consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. In particolare,
la distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative che evitino la formazione
di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei
locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire
il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l’accesso al buffet.
▪ Per eventuali esibizioni musicali da parte di professionisti, si rimanda alle indicazioni contenute
nella scheda specifica. In ogni caso devono essere evitate attività e occasioni di aggregazione che
non consentano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro.
▪ Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di disinfezione delle
superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati (saliere, oliere, ecc).
Per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa
plastificata, e quindi disinfettabile dopo l’uso, oppure cartacei a perdere.
▪ Tovaglie, tovaglioli e altri tessuti per la tavola devono essere sostituiti per ogni cliente, essere messi in
specifici sacchi e lavati ad almeno 60 gradi per 30 minuti.
▪ I clienti sono invitati ad adottare comportamenti rigorosi al tavolo, e in generale nel locale, soprattutto
innalzando la supervisione dei minori accompagnati e limitando gli spostamenti nel locale alle sole
attività necessarie. Si fa leva, quindi, sul senso di responsabilità di tutti.
▪ Non è consentito l’uso di appendiabiti comuni e del guardaroba.
▪ Deve essere data informazione sulle misure di sicurezza dei lavoratori come da normativa vigente; deve,
altresì, essere fornita completa informazione sulle norme di comportamento dei clienti, mediante
esposizione di cartellonistica all’ingresso.
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 12 di 72
ATTIVITÀ TURISTICHE (STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE)
Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere.
Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di
altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l’accompagnamento all’ombrellone da parte di personale
dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di
prevenzione da rispettare.
È necessario rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani per i clienti e per il personale in più punti
dell’impianto.
Privilegiare l’accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un
periodo di 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy.
Potrà essere rilevata ai clienti la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura
superiore a 37,5 °C.
Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C.
La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il
personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso,
favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare
assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti,
ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento
interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare
percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.
Favorire, per quanto possibile, l’ampliamento delle zone d’ombra per prevenire gli assembramenti,
soprattutto durante le ore più calde.
Indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo), assicurare
un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di
almeno 10 mq per ogni ombrellone e comunque mantenendo un distanziamento non inferiore a quanto
indicato dai PUA comunali. I Comuni individuano, attraverso proprie ordinanze, le modalità con cui garantire
i camminamenti per il raggiungimento della battigia garantendo i distanziamenti di sicurezza.
Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve
essere garantita una distanza di almeno 1,5 m, ad eccezione di quelle utilizzate da persone che in base alle
disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale.
Occorre effettuare regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce,
servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell’impianto.
Per i servizi igienici si suggerisce di dotare i bagni di asciugamani e copriwater monouso.
Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di
persona o nucleo familiare. In ogni caso, ad ogni fine giornata.
Per le attività di ristorazione e bar, i gestori devono attenersi alle Linee guida previste per lo specifico
settore. Si suggerisce di agevolare il servizio di delivery all’ombrellone, nel rispetto delle regole di sicurezza
e di prevenzione previste.
Con riferimento alle modalità di utilizzo delle aree giochi per bambini, si rimanda alle indicazioni contenute
nelle specifiche linee guida.
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 13 di 72
Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l’importanza dell’informazione e della
responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell’adozione di comportamenti rispettosi delle
misure di prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le
persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti, si suggerisce la presenza
di un addetto alla sorveglianza. Anche il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni
sopra riportate.
È da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possano dar luogo ad assembramenti.
Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf,
windsurf, kitesurf, stand up paddle) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di
distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà
necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 14 di 72
ATTIVITÀ RICETTIVE
Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, agli alloggi in
agriturismo, alle locazioni brevi, alberghi diffusi, alle strutture turistico-ricettive all’aria aperta, ai rifugi di
montagna ed escursionistici e agli ostelli della gioventù. Tali indicazioni inoltre vanno integrate, in funzione
dello specifico contesto, con quelle relative a ristorazione, balneazione, piscine, palestre, strutture termali e
centri benessere.
INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Le seguenti indicazioni generali sono valide per tutte le strutture ricettive; eventuali indirizzi specifici sono
riportati nelle rispettive sezioni.
Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i
clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audiovideo,
sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle
misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
Potrà essere rilevata ai clienti la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura >
37,5 °C.
Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a
37,5°C.
Promuovere e facilitare il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro e favorire la
differenziazione dei percorsi all’interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e
uscita. Si suggerisce, a tal proposito, di affiggere dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad
esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, palline, nastri segnapercorso, ecc.).
Il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di conviventi,
né alle persone che occupano la medesima camera, né alle persone che in base alle disposizioni vigenti
non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità
individuale).
La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in
alternativa, il personale dovrà indossare la mascherina in tutte le occasioni di contatto con gli utenti. In
ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online, con sistemi
automatizzati di check-in e check-out ove possibile. Resta fermo l’obbligo di provvedere al riconoscimento
dell’ospite in presenza, prima di effettuare la comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza.
Mantenere l’elenco dei soggetti alloggiati per un periodo di 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla
privacy: tale adempimento si considera assolto con la notifica alloggiati all’autorità di pubblica sicurezza.
In caso di utilizzo da parte dei soggetti alloggiati di servizi accessori (es. piscina, ristorante, centro
benessere, etc.) non è necessario ripetere la registrazione.
L’addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, a pulizia e
disinfezione del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate.
Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina nelle aree comuni chiuse. Negli ambienti comuni
all’aperto, la mascherina deve essere indossata quando non sia possibile garantire la distanza
interpersonale di almeno un metro, mentre il personale dipendente è tenuto all’utilizzo della mascherina
sempre quando in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la
distanza interpersonale di almeno un metro.
È necessario rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani in varie postazioni all’interno
della struttura, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e del personale. Eliminare la
disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo.
Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura all’ospite, dovrà essere disinfettato prima della consegna
all’ospite.
L’utilizzo degli ascensori dev’essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con
la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare,
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 15 di 72
conviventi e persone che occupano la stessa camera o lo stesso ambiente per il pernottamento, e per le
persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto
ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale). È comunque preferibile usare l’ascensore una
persona alla volta.
Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle
aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti
degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di
permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire
l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve
essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se
tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate
ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad
impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se
tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri
di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione
continuata l’estrattore d’aria.
Inibire l’accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco) e alla sauna. Potrà essere
consentito l’accesso a tali strutture solo se inserite come servizio nelle camere per gli ospiti o mediante
prenotazione con uso esclusivo, purché sia garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni
ulteriore utilizzo.
STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE ALL’ARIA APERTA
▪ Ove possibile, promuovere la sorveglianza del rispetto dei distanziamenti sociali minimi da parte di
personale incaricato.
▪ Gli ospiti devono sempre utilizzare la mascherina nelle aree comuni chiuse (es. attività commerciali, spazi
comuni, servizi igienici), e comunque sempre quando non sia possibile rispettare la distanza
interpersonale di almeno un metro (ad eccezione degli appartenenti allo stesso nucleo familiare o dei
soggetti che in ogni caso condividano gli ambienti per i pernottamenti e delle persone che in base alle
disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale). Durante l’attività fisica non è
obbligatorio l’uso della mascherina.
▪ I mezzi mobili di pernottamento degli ospiti (es. tende, roulotte, camper) dovranno essere posizionati
all’interno di piazzole delimitate, in modo tale da garantire il rispetto delle misure di
distanziamento tra i vari equipaggi, comunque non inferiore a 3 metri tra i 2 ingressi delle unità
abitative, qualora frontali. Il distanziamento di almeno 1,5 metri dovrà essere mantenuto anche nel caso
di utilizzo di accessori o pertinenze (es. tavoli, sedie, lettini, sedie a sdraio).
▪ Raccomandazione agli occupanti della piazzola di pulire e disinfettare gli arredi esterni oltre a quelli interni.
▪ Per i servizi igienici ad uso comune, considerata la peculiarità degli stessi nel contesto di queste
strutture, sono introdotti interventi di pulizia da effettuare almeno 2 volte al giorno. In ragione di una
maggiore affluenza degli ospiti, nel caso di occupazione superiore al 70% delle piazzole sprovviste di
servizi igienici presenti nella struttura (escludendo quindi case mobili, bungalow e piazzole con servizi
privati), la pulizia e la disinfezione sarà effettuata almeno 3 volte al giorno.
▪ L’intervento di manutentori/dipendenti negli appartamenti in presenza degli ospiti dovrà essere
effettuato in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno un metro.
RIFUGI DI MONTAGNA ED ESCURSIONISTICI
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 16 di 72
▪ Quando possibile, l’area esterna al rifugio deve essere delimitata, consentendo un accesso
regolamentato. In presenza di plateatico (tavoli, panche…) è necessario inserire un cartello che
richiami le norme igieniche e le distanze di sicurezza e prevedere percorsi che non permettano
l’incrocio delle persone.
▪ All’ingresso dell’area deve essere appostato un dispenser con disinfettante per le mani.
▪ Il gestore all’interno dell’area dovrà invitare gli ospiti al rispetto della distanza sociale di almeno 1 metro e
all’utilizzo dei presidi personali, quali mascherine. Il distanziamento non viene applicato per i nuclei
familiari, conviventi, persone che condividono la stessa camera, persone che in base alle disposizioni
vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla
responsabilità individuale).
▪ É d’obbligo usare tovaglie/tovagliette monouso e procedere alla disinfezione del tavolo e delle sedute
prima del riutilizzo dei posti.
▪ Viene effettuato solo servizio al tavolo o per asporto.
▪ Una parte dei posti a sedere esterni è riservata alla ristorazione prenotata.
▪ Nelle aree esterne, quando è prevista una zona dedicata al pranzo al sacco, la medesima deve essere ad
accesso limitato. É opportuno, ove possibile, provvedere alla copertura esterna con gazebo, tende,
pensiline, limitando così l’eccessiva pressione all’entrata del rifugio.
▪ Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo.
▪ Si suggerisce di dotare i bagni di asciugamani e copriwater monouso.
Accoglienza in rifugio
▪ L’entrata in rifugio è contingentata in base al numero di persone previsto e si potrà accedere solo
utilizzando i dispositivi di sicurezza previsti (mascherina) e previa approfondita igienizzazione delle mani.
▪ Non può essere effettuato servizio al banco, ma solo al tavolo.
▪ Ove possibile, è necessario individuare dei percorsi all’interno del rifugio che non consentano l’incrocio tra
persone.
▪ Il pernottamento ed erogazione pasti possono essere forniti preferibilmente su prenotazione e
comunque deve essere tenuta registrazione per almeno 30 giorni delle presenze, nel rispetto della
normative sulla privacy.
Accesso alle aree interne del rifugio
▪ La movimentazione tra le stanze del rifugio avviene solo utilizzando i dispositivi di sicurezza. È fatto
divieto di muoversi nella zona notte dei rifugi con gli scarponi: gli ospiti dovranno indossare ciabatte
proprie.
▪ Nel caso in cui si raggiunga l’occupazione massima prevista dei posti a sedere per la ristorazione
all’interno del rifugio, nel rispetto delle distanze di sicurezza, il gestore deve predisporre un cartello
in entrata che blocchi l’accesso.
▪ La pulizia accurata e la disinfezione saranno realizzate almeno 2 volte al giorno. Particolare attenzione
andrà dedicata alla pulizia e disinfezione dei servizi igienici, docce e lavabi in comune. In ogni caso
dovranno essere consegnati o messi a disposizione dei clienti kit di pulizia e disinfezione per un uso
in autonomia preliminare all’utilizzo del servizio.
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 17 di 72
Camere da letto
▪ All’ingresso di ogni camera deve essere previsto un dispenser di gel disinfettante.
▪ Il posto letto deve essere comprensivo di materasso con coprimaterasso in tessuto lavabile, set monouso
composto da copri materasso e copri federa monouso, o eventualmente biancheria in tessuto
lavabile a 90 °C. Rimane comunque obbligatorio l’utilizzo del sacco a pelo personale.
▪ Nel caso si vogliano utilizzare le lenzuola monouso, queste dovranno essere aggiuntive rispetto al
coprimaterasso e al coprifedera monouso.
▪ Nelle camere con posti letto destinati ad uso promiscuo, ovvero clienti soggetti al rispetto del
distanziamento interpersonale, si dovranno adottare specifiche e più cautelative misure: garantire il
distanziamento interpersonale di almeno un metro, con una distanza tra letti di 1,5 metri.
OSTELLI DELLA GIOVENTÙ
▪ Quando possibile, l’area esterna all’ostello deve essere delimitata, consentendo un accesso
regolamentato. In presenza di plateatico (tavoli, panche…) è necessario inserire un cartello che
richiami le norme igieniche e le distanze di sicurezza e prevedere percorsi che non permettano
l’incrocio delle persone.
▪ All’ingresso dell’area deve essere appostato un dispenser con disinfettante per le mani.
▪ Nelle aree esterne, quando è prevista una zona dedicata al pranzo al sacco, la medesima deve essere ad
accesso limitato. É opportuno, ove possibile, provvedere alla copertura esterna con gazebo, tende,
pensiline, limitando così l’eccessiva pressione all’entrata dell’ostello.
Accoglienza in ostello
▪ Il pernottamento ed eventuale erogazione pasti possono essere forniti solo su prenotazione obbligatoria;
deve essere tenuta registrazione per almeno 30 giorni delle presenze, nel rispetto della normativa sulla
privacy.
Accesso alle aree/servizi comuni
▪ La movimentazione tra le stanze dell’ostello avviene solo utilizzando i dispositivi di sicurezza. È fatto divieto
di muoversi nella zona notte con le proprie scarpe: gli ospiti dovranno indossare ciabatte proprie.
▪ Nel caso in cui si raggiunga l’occupazione massima prevista dei posti a sedere per la ristorazione all’interno
dell’ostello, nel rispetto delle distanze di sicurezza, il gestore deve predisporre un cartello in entrata che
blocchi l’accesso.
▪ Per l’accesso ai servizi igienici e docce della struttura, che dovranno essere puliti più volte al giorno, è
necessario rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani.
▪ Le strutture comuni (bagni, wc, docce, lavandini, lavelli), ove presenti, dovranno essere gestite per rendere
possibile l’utilizzo rispettando il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed evitare
assembramenti.
▪ Si suggerisce di dotare i bagni di asciugamani e copriwater monouso.
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 18 di 72
▪ La pulizia accurata e la disinfezione saranno realizzate almeno 2 volte al giorno. Particolare attenzione
andrà dedicata alla pulizia e disinfezione dei servizi igienici, docce e lavabi in comune. In ogni caso
dovranno essere consegnati o messi a disposizione dei clienti kit di pulizia e disinfezione per un uso in
autonomia preliminare all’utilizzo del servizio.
Camere da letto
▪ All’ingresso di ogni camera ad uso promiscuo e priva di servizi igienici deve essere previsto un dispenser di
gel disinfettante.
▪ Il posto letto deve essere comprensivo di materasso con coprimaterasso in tessuto lavabile, set monouso
composto da copri materasso e copri federa monouso, o eventualmente biancheria in tessuto lavabile a 90
°C.
▪ Nel caso si vogliano utilizzare le lenzuola monouso, queste dovranno essere aggiuntive rispetto al
coprimaterasso e al coprifedera monouso.
▪ Nelle camere con posti letto destinati ad uso promiscuo, ovvero clienti soggetti al rispetto del
distanziamento interpersonale, si dovranno adottare specifiche e più cautelative misure: garantire il
distanziamento interpersonale di almeno un metro, con una distanza tra letti di 1,5 metri.
LOCAZIONI BREVI
▪ Oltre al rispetto delle indicazioni di carattere generale, si raccomanda, al cambio ospite, l’accurata pulizia e
disinfezione di ambienti, arredi, utensili e, laddove fornita, biancheria. Inoltre, a tutela di eventuali persone
residenti o soggiornanti nel medesimo stabile nel quale si svolge l’attività di locazione breve, si suggerisce
di provvedere con maggiore frequenza ad un’accurata pulizia e disinfezione anche di spazi comuni (es.
ascensori, androni, scale, porte, etc). Tale ultima raccomandazione dovrà esser presa in accordo tra i
condomini o, laddove presente, dall’Amministratore condominiale.
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 19 di 72
SERVIZI ALLA PERSONA (saloni di barbieri e parrucchieri, centri estetici, istituti di bellezza, servizi di
manicure e pedicure, attività di tatuaggio e piercing)
Le presenti indicazioni si applicano al settore della cura della persona: saloni di barbieri e parrucchieri, centri
estetici, istituti di bellezza, servizi di manicure e pedicure, attività di tatuaggio e piercing.
Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
Consentire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, mantenere l’elenco delle presenze per un
periodo di 30 giorni, nel rispetto delle norme sulla privacy. In fase di prenotazione, il gestore provvederà ad
informare il cliente circa la necessità di osservare le misure di igiene personale prima di recarsi al locale per
il trattamento.
Potrà essere rilevata ai clienti la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura >
37,5 °C.
Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a
37,5°C.
La permanenza dei clienti all’interno dei locali è consentita limitatamente al tempo indispensabile
all’erogazione del servizio o trattamento. Consentire la presenza contemporanea di un numero limitato di
clienti in base alla capienza del locale (vedi punto successivo).
Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per
assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i
clienti. Si suggerisce comunque una distanza di almeno 1,5 metri tra le postazioni (ad es. usando postazioni
alternate).
Ogni cliente accede al locale da solo. Nel caso di clienti che necessitano di assistenza (ad es. minori,
disabili, ecc.) è consentita la presenza di un accompagnatore, da comunicare in fase di prenotazione. Le
persone conviventi (e in generale le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al
distanziamento interpersonale) possono stare a una distanza inferiore da quella indicata per gli altri clienti;
detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
Ove possibile, devono essere consegnati ai clienti all’ingresso sacchetti monouso per raccogliere gli
effetti personali da restituire al completamento del servizio.
L’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il
contagio tramite droplet.
Nelle aree del locale, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani dei clienti e
degli operatori, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. Eliminare la
disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo.
Si suggerisce di dotare i bagni di asciugamani e copriwater monouso.
Il gestore assicura l’igienizzazione almeno due volte al giorno e la sanificazione quotidiana dei locali,
degli ambienti, tastiere, mouse, touch screen e degli oggetti che vengono a contatto con i clienti, ove
possibile con prodotti usa e getta.
Devono essere utilizzati, ove possibile, materiali monouso per i trattamenti ai clienti (asciugamani,
ciabattine, cuffiette, slip ed eventuale kit doccia e camice monouso). Gli oggetti non monouso devono
essere adeguatamente igienizzati ad ogni cliente. In caso di tessuti riutilizzabili, questi devono essere
sostituiti per ogni cliente e lavati ad almeno 60 gradi per 30 minuti.
Per i centri estetici, è consigliato per gli operatori l’utilizzo di soprascarpe monouso o comunque l’uso
di calzature distinte da quelle usate all’esterno del negozio. È consigliato l’utilizzo da parte dell’operatore di
cuffiette per raccogliere i capelli.
L’operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l’espletamento della prestazione, devono
mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio,
una mascherina a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l’operatore, eventuali dispositivi di protezione
individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, etc.,
associati a rischi specifici propri della mansione).
In particolare per i servizi di estetica e per i tatuatori, nell’erogazione della prestazione che richiede
una distanza ravvicinata, l’operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola.
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 20 di 72
L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima e dopo
ogni servizio reso al cliente) e utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso per gli estetisti. I guanti
utilizzati per i trattamenti devono essere diversi da quelli utilizzati nel contesto ambientale.
Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo
cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori. Sanificazione delle postazioni di lavoro
dopo ogni cliente. Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici.
Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di
permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire
l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve
essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio,
se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno
rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita
la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione
adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri
esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va
mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
Inibire l’accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco) e alla sauna. Potrà essere
consentito l’accesso a tali strutture solo mediante prenotazione con uso esclusivo, purché sia garantita
aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo.
La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa, il
personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso,
favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
Deve essere data informazione sulle misure di sicurezza dei lavoratori come da normativa vigente;
deve, altresì, essere fornita completa informazione sulle norme di comportamento dei clienti, mediante
esposizione di cartellonistica all’ingresso.
Nei centri massaggi e centri abbronzatura, organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce
in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate o
separate da apposite barriere). In tutti gli spogliatoi o negli spazi dedicati al cambio, gli indumenti e oggetti
personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi
armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione
sacchetti per riporre i propri effetti personali.
È consentito praticare massaggi senza guanti, purché l’operatore prima e dopo ogni cliente proceda al
lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell’avambraccio e comunque, durante il massaggio, non si tocchi
mai viso, naso, bocca e occhi. Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso.
Il cliente deve utilizzare mascherina a protezione delle vie aeree durante il massaggio.
Il cliente accede alla doccia abbronzante munito di calzari adeguati al contesto.
La doccia abbronzante tra un cliente ed il successivo deve essere adeguatamente aerata ed essere
altresì pulita e disinfettata la tastiera di comando.
Sui lettini, abbronzanti e per il massaggio, evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria: la struttura
fornisce al cliente tutto l’occorrente al servizio. Anche tali lettini devono essere puliti e disinfettati tra un
cliente e il successivo.
La biancheria deve essere lavata con acqua calda (70-90 °C) e normale detersivo per bucato; in
alternativa, lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti.
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 21 di 72
COMMERCIO AL DETTAGLIO
Le presenti indicazioni si applicano al settore del commercio al dettaglio.
Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
Potrà essere rilevata ai clienti la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura >
37,5 °C.
Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a
37,5°C.
Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare
assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
Ove possibile devono essere indicati percorsi differenziati in ingresso e in uscita e occorre regolare
l’afflusso alla cassa anche mediante segnaletica a terra in modo da garantire sempre il distanziamento
interpersonale di almeno un metro. Si consiglia, ove possibile, la predisposizione di barriere fisiche (es.
barriere in plexiglas) nelle zone dove vi è una maggiore interazione con il pubblico.
Le persone conviventi (e in generale le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette
al distanziamento interpersonale) possono stare a una distanza inferiore da quella indicata per gli altri
clienti; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche,
promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.
Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà
essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa,
dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori.
L’addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni igienizzanti
(prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
Il gestore assicura l’igienizzazione almeno due volte al giorno e la sanificazione quotidiana dei locali,
degli ambienti, delle postazioni e strumenti di lavoro, tastiere, mouse, touch screen e degli oggetti che
vengono a contatto con i clienti, ove possibile con prodotti usa e getta.
Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di
permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire
l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve
essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio,
se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno
rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita
la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione
adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri
esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va
mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
Il personale deve raccomandare ai clienti, anche mediante esposizione di cartellonistica all’ingresso, di
non permanere nel negozio più del tempo necessario alla scelta e all’acquisto dei prodotti e di richiedere il
supporto del personale per la ricerca dei prodotti.
La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa, il
personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso,
favorire modalità di pagamento elettroniche.
Deve essere data informazione sulle misure di sicurezza dei lavoratori come da normativa vigente;
deve, altresì, essere fornita completa informazione sulle norme di comportamento dei clienti, mediante
esposizione di cartellonistica all’ingresso.
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 22 di 72
COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE
(mercati e mercatini degli hobbisti)
Le presenti indicazioni si applicano alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche che si possono
considerare ordinarie per la loro frequenza di svolgimento, la cui regolamentazione è competenza dei
Comuni, che devono:
assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani,
logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell’area mercatale, la riorganizzazione degli
spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l’accesso in modo ordinato e, se del caso,
contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1
metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi
o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale;
detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
verificare, mediante adeguati controlli, l’utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte
dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in
particolare accanto ai sistemi di pagamento;
assicurare un’adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata:
posizionamento all’accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la
clientela sui corretti comportamenti;
assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile,
ampliamento dell’area mercatale;
individuare un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti
compresenti nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.
Qualora, per ragioni di indisponibilità di ulteriori spazi da destinare all’area mercatale, non sia possibile
garantire le prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i Comuni potranno contingentare l’ingresso all’area
stessa al fine del rispetto della distanza interpersonale di un metro.
Ove ne ricorra l’opportunità, i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.
Misure a carico del titolare di posteggio
pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di
vendita;
è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una
igienizzazione frequente delle mani;
messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani in ogni banco;
rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle
operazioni di carico e scarico;
titolari e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a
37,5°C;
gli operatori devono raccomandare ai clienti di non permanere presso il banco/chiosco più del tempo
necessario alla scelta e all’acquisto dei prodotti e di richiedere il supporto del personale per la ricerca dei
prodotti, evitando di toccare la merce;
nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà
essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa,
dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 23 di 72
in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima
che siano poste in vendita;
se l’attività commerciale è svolta con chiosco, gli operatori devono delimitare lo spazio frontale di
vendita per garantire il distanziamento interpersonale;
deve essere data informazione sulle misure di sicurezza dei lavoratori come da normativa vigente;
deve, altresì, essere fornita informazione sulle norme di comportamento dei clienti.
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 24 di 72
ESERCIZI COMMERCIALI DI ABBIGLIAMENTO E CALZATURE
È consentita l’apertura al pubblico di tutti gli esercizi di vendita di abbigliamento e calzature, con
esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi aperti al pubblico in cui è vietato
o interdetto l’accesso ai sensi delle disposizioni in vigore, nel rispetto della normativa vigente in tema di
sicurezza sanitaria, con particolare riferimento alle misure di sanificazione e igienizzazione dei locali,
dispositivi di protezione individuale per i lavoratori e distanziamento interpersonale.
Gestore e addetti devono indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza nei locali e
mantenere, ove possibile, un distanziamento interpersonale di almeno un metro.
I lavoratori devono adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani, per le quali è
raccomandato un lavaggio frequente con acqua e sapone o altri prodotti igienizzanti.
Dovrà essere data ampia disponibilità e accessibilità a sistemi e prodotti per l’igienizzazione delle mani
(preferibilmente dispenser a induzione automatica). Detti sistemi devono essere disponibili sia per il
personale, sia per i clienti, in particolare all’ingresso del negozio, presso i camerini, in prossimità della
cassa.
La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa, il
personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso,
favorire modalità di pagamento elettroniche.
Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a
37,5°C.
Il gestore assicura l’igienizzazione almeno due volte al giorno e la sanificazione quotidiana dei locali,
degli ambienti, delle postazioni e strumenti di lavoro, tastiere, mouse, touch screen, dei camerini e degli
oggetti che vengono a contatto con i clienti, ove possibile con prodotti usa e getta.
Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di
permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire
l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve
essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio,
se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno
rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita
la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione
adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri
esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va
mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
Potrà essere rilevata ai clienti la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura >
37,5 °C.
I clienti devono usare le mascherine all’interno dei negozi e devono igienizzare le mani attraverso i
dispenser disponibili in negozio, in particolare appena entrano.
Il personale deve raccomandare ai clienti, anche mediante esposizione di cartellonistica all’ingresso, di
non permanere nel negozio più del tempo necessario alla scelta e all’acquisto dei prodotti e di richiedere il
supporto del personale per la ricerca dei prodotti. Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e
manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani
prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela
guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
Ove possibile, devono essere indicati percorsi differenziati in ingresso e in uscita e occorre regolare
l’afflusso alla cassa e ai camerini anche mediante segnaletica a terra in modo da garantire sempre il
distanziamento interpersonale di almeno un metro. Si consiglia, ove possibile, la predisposizione di
barriere fisiche (es. barriere in plexiglas) nelle zone dove vi è una maggiore interazione con il pubblico.
L’afflusso di clienti dovrà essere sempre contingentato in modo da garantire il distanziamento
interpersonale di almeno un metro. I clienti dovranno attendere il proprio turno di ingresso fuori dal
negozio, rispettando il distanziamento interpersonale.
Le persone conviventi (e in generale le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette
al distanziamento interpersonale) possono stare a una distanza inferiore da quella indicata per gli altri
clienti; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 25 di 72
Si consiglia di prediligere l’utilizzo di un personal shopper per i clienti, mediante la prenotazione online
o telefonica, anche per distribuire l’afflusso dei clienti negli orari di minor affollamento.
Deve essere data informazione sulle misure di sicurezza dei lavoratori come da normativa vigente;
deve, altresì, essere fornita completa informazione sulle norme di comportamento dei clienti, mediante
esposizione di cartellonistica all’ingresso.
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 26 di 72
CENTRI COMMERCIALI
È consentita l’apertura al pubblico dei centri commerciali, open mall, outlet (d’ora in poi, “centri
commerciali” ove non diversamente precisato) e di tutti gli esercizi al loro interno, con esclusione delle
attività localizzate in aree o spazi aperti al pubblico in cui è vietato o interdetto l’accesso ai sensi delle
disposizioni in vigore, nel rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sanitaria, con particolare
riferimento alle misure di sanificazione e igienizzazione dei locali, dispositivi di protezione individuale per i
lavoratori e distanziamento interpersonale.
Tutte le attività che sono localizzate all’interno dei centri commerciali devono rispettare le linee guida
e misure specifiche per la propria categoria in tema di sicurezza sanitaria e quanto previsto dal protocollo
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro del 24 Aprile 2020.
Nei parcheggi devono essere segnalati percorsi e varchi dedicati di ingresso e di uscita al centro
commerciale, con relativa segnaletica orizzontale e verticale.
I varchi di accesso agli spazi commerciali devono essere organizzati in modo da garantire una
distribuzione ottimale dei flussi in entrata e in uscita, assicurando sempre il distanziamento interpersonale
di almeno un metro, anche con eventuale riduzione delle porte di accesso utilizzabili, per consentire il
controllo da parte del personale della sicurezza su ciascuna porta. Ciò non deve determinare, in ogni caso,
assembramenti.
In caso di code in ingresso, in prossimità dei varchi di accesso devono essere organizzati percorsi
obbligati con segnaletica a pavimento, per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
Ogni centro commerciale deve regolare l’afflusso nelle aree comuni (corridoi, bagni, piazzali interni,
etc.), non superiore al rapporto di 1 persona ogni 10 mq di SLP in modo da evitare assembramento e
garantire sempre la distanza interpersonale di almeno un metro all’interno del centro commerciale, anche
attraverso sistemi di conteggio degli ingressi e delle uscite. In ogni caso, occorre prevedere una superficie
minima di 10m2 a persona (con riferimento alla SLP – superficie lorda di pavimento). Nei soli centri
commerciali all’aperto con superficie superiore a 5.000 mq, le presenze dovranno essere non superiori al
rapporto di 1 persona ogni 8 mq di SLP.
Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a
37,5°C.
I clienti all’ingresso devono essere sottoposti alla misura della temperatura corporea (mediante
termometri con misurazione a distanza – ad esempio, termometri a infrarossi – messi a disposizione dalla
società di gestione del centro commerciale): è consentito l’ingresso solo a coloro con temperatura inferiore
ai 37,5°C.
Deve essere data ampia disponibilità e accessibilità a sistemi e prodotti per l’igienizzazione delle mani
(preferibilmente dispenser a induzione automatica). Detti sistemi devono essere disponibili sia per il
personale, sia per i clienti, in particolare all’ingresso e all’uscita del centro commerciale, presso i bagni,
all’ingresso dei singoli esercizi e attività.
I clienti devono indossare le mascherine per tutto il tempo di permanenza nel centro commerciale, ad
eccezione dei momenti di fruizione dei servizi incompatibili con il loro utilizzo (es. ristorazione, trattamenti
estetici al viso).
Ferma restando la responsabilità dei singoli punti vendita nel contingentare la presenza presso i propri
spazi in base alle dimensioni e caratteristiche del locale e nel rispetto della normativa vigente, le eventuali
code che potranno formarsi all’esterno di ciascun punto vendita sono regolate attraverso apposita
segnaletica a terra, garantendo la distanza interpersonale.
Tutti i lavoratori del centro commerciale, compreso il personale di vigilanza e sicurezza, devono
indossare mascherine per tutto il tempo di svolgimento del proprio lavoro, nonché guanti di protezione in
base alla tipologia di attività e secondo le disposizioni del centro commerciale.
L’ingresso di fornitori e corrieri è ammesso solo in fase di chiusura del centro commerciale o in orari
prestabiliti e in ogni caso è garantito il distanziamento interpersonale e controllato l’utilizzo dei dispositivi
di protezione. Le aree di scarico merci sono presidiate dal personale di vigilanza ove possibile, anche con
l’ausilio di telecamere e sbarre automatiche. Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto rimangono a
bordo dei veicoli durante le operazioni di carico e scarico.
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 27 di 72
Laddove necessario, sono definiti dei percorsi interni, indicati con segnaletica adesiva a pavimento, per
limitare al massimo gli incroci di persone e gestire con maggiore facilità il mantenimento della distanza di
sicurezza. Anche rampe e scale mobili sono dotate di segnaletica indicante il distanziamento di un metro.
Le persone conviventi (e in generale le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette
al distanziamento interpersonale) possono stare a una distanza inferiore da quella indicata per gli altri
clienti; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
L’uso di eventuali panchine o sedute deve essere limitato con segnaletica ben visibile ed eventuale
interdizione totale o parziale tramite appositi sistemi (ad esempio, nastri), in modo da garantire sempre il
distanziamento.
Deve essere fissato un numero massimo di presenze contemporanee all’interno dei bagni (comunicato
con appositi pannelli informativi all’esterno): il personale di sicurezza preposto controlla periodicamente il
rispetto del predetto limite.
Deve essere assicurata una frequente igienizzazione dei bagni. Nei bagni devono essere sempre
disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani Si suggerisce di dotare i bagni di asciugamani e
copriwater monouso.
Ove possibile, l’uso degli ascensori è riservato ai clienti con disabilità motoria o con problemi di
deambulazione (da comunicare con appositi pannelli informativi all’esterno) e l’afflusso è controllato
periodicamente dal personale di sicurezza preposto.
Il personale di sicurezza preposto aiuta i clienti a rispettare le indicazioni e le norme di
comportamento.
Deve essere effettuata l’igienizzazione almeno due volte al giorno e sanificazione quotidiana delle
superfici sensibili e igienizzazione continua di qualsiasi oggetto utilizzato dai clienti.
I singoli negozi e attività sono responsabili della sanificazione e igienizzazione dei propri spazi
all’interno del centro commerciale.
Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di
permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire
l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve
essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio,
se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno
rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita
la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione
adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri
esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va
mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
Deve essere data informazione sulle misure di sicurezza dei lavoratori, come da normativa vigente.
Deve essere fornita completa informazione sulle norme di comportamento dei clienti e le misure di
sicurezza adottate, mediante esposizione di cartellonistica all’ingresso e presso ogni punto vendita interno,
nonché mediante la trasmissione regolare di messaggi audio e video ove possibile all’interno del centro
commerciale.
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 28 di 72
UFFICI APERTI AL PUBBLICO
Le presenti indicazioni si applicano al settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi
amministrativi che prevedono accesso del pubblico.
Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a
37,5°C.
Promuovere il contatto con le persone, laddove possibile, tramite modalità di collegamento a distanza
e soluzioni innovative tecnologiche.
Favorire l’accesso delle persone solo tramite prenotazione, consentendo la presenza contemporanea
di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vedi punto successivo).
Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per
assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra
le persone (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dove questo non può essere garantito dovrà essere
utilizzata la mascherina a protezione delle vie aeree.
L’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il
contagio tramite droplet.
Nelle aree di attesa, mettere a disposizione prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani delle persone,
con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani soprattutto dopo il contatto con
riviste e materiale informativo.
L’attività di front office per gli uffici ad alto afflusso di persone esterne può essere svolta
esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione.
L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima e dopo
ogni servizio reso al cliente).
Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza; in
alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1
metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l’uso della mascherina.
Assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una
adeguata disinfezione delle attrezzature.
Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di
permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire
l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve
essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio,
se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno
rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita
la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione
adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri
esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va
mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 29 di 72
PISCINE
Le presenti indicazioni si applicano alle piscine pubbliche e alle piscine finalizzate ad uso collettivo inserite
in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche,
camping, etc.) ove sia consentito l’uso natatorio. Sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di
riabilitazione e termale, nonché le piscine inserite in parchi tematici o strutture ricettive, balneari o di
ristorazione ove non sia consentita l’attività natatoria, alle quali trova applicazione, limitatamente all’indice
di affollamento, quanto previsto per le piscine termali nella specifica scheda.
Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. I frequentatori devono rispettare
rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Il gestore dovrà prevedere
opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi attraverso monitor e/o maxi-schermi,
per facilitare la gestione dei flussi e la sensibilizzazione riguardo i comportamenti, mediante adeguata
segnaletica.
Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a
37,5°C.
Divieto di accesso del pubblico alle tribune. Divieto di manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti.
Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali
condizioni di aggregazioni e da regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree per favorire il
rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle
disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla
responsabilità individuale. Se possibile prevedere percorsi divisi per l’ingresso e l’uscita.
Privilegiare l’accesso agli impianti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un
periodo di 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy.
Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di
almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate o separate da apposite barriere).
Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora
depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di
mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
Dotare l’impianto/struttura di dispenser con prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani dei
frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all’entrata, prevedendo l’obbligo di frizionarsi le mani già in
entrata. Altresì prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell’area solarium o in aree
strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l’igiene delle mani.
La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona. Per
le aree solarium e verdi, assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in
modo da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone; tra le attrezzature (lettini, sedie a
sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5
m. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei
frequentatori nell’impianto in base agli indici sopra riportati.
Al fine di assicurare un livello di protezione dall’infezione, garantire l’efficacia della filiera dei
trattamenti dell’acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 – 1,5 mg/l;
cloro combinato ≤ 0,40 mg/l; pH 6.5 – 7.5. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere
assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra è non
meno di due ore. Dovranno tempestivamente essere adottate tutte le misure di correzione in caso di non
conformità, come pure nell’approssimarsi del valore al limite tabellare.
Prima dell’apertura della vasca dovrà essere confermata l’idoneità dell’acqua alla balneazione a seguito
dell’effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla tabella A
dell’allegato 1 all’Accordo Stato Regioni e PP.AA. 16.01.2003, effettuate da apposito laboratorio. Le analisi
di laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l’apertura della piscina al pubblico a cadenza
mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere
una frequenza più ravvicinata.
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 30 di 72
Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina: prima di entrare nell’acqua
di vasca provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo; è obbligatorio l’uso della cuffia; è
vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua; ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini
contenitivi.
Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici,
cabine, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti etc.).
Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di
permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire
l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve
essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio,
se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno
rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita
la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione
adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri
esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va
mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di
persona o nucleo famigliare. Diversamente la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata.
Evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria: l’utente dovrà accedere alla piscina munito di tutto
l’occorrente.
Le piscine finalizzate a gioco acquatico in virtù della necessità di contrastare la diffusione del virus,
vengano convertite in vasche per la balneazione. Qualora il gestore sia in grado di assicurare i requisiti nei
termini e nei modi del presente documento, attenzionando il distanziamento sociale, l’indicatore di
affollamento in vasca, i limiti dei parametri nell’acqua, sono consentite le vasche torrente, toboga, scivoli
morbidi e altre tipologie di scivoli e attrazioni solitamente in uso, che garantiscano comunque il rispetto
delle predette disposizioni.
Per piscine ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive
(es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.) valgono le disposizioni del presente documento,
opportunamente vagliate e modulate in relazione al contesto, alla tipologia di piscine, all’afflusso clienti,
alle altre attività presenti etc.
Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del
distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e
l’età degli stessi.
Le vasche che non consentono il rispetto delle indicazioni suesposte per inefficacia dei trattamenti (es,
piscine gonfiabili), mantenimento del disinfettante cloro attivo libero, o le distanze devono essere
interdette all’uso. Pertanto, si suggerisce particolare rigoroso monitoraggio nei confronti delle vasche per
bambini.
Tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di autocontrollo in un apposito allegato
aggiuntivo dedicato al contrasto dell’infezione da SARS-CoV-2.
Per quanto riguarda le piscine alimentate ad acqua di mare, ove previsto, mantenere la concentrazione
di disinfettante nell’acqua, nei limiti raccomandati e nel rispetto delle norme e degli standard
internazionali, preferibilmente nei limiti superiori della portata. In alternativa, attivare i trattamenti fisici ai
limiti superiori della portata o il massimo ricambio dell’acqua in vasca sulla base della portata massima
della captazione.
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 31 di 72
PALESTRE
Le presenti indicazioni si applicano a enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di palestre, comprese le
attività fisiche con modalità a corsi (senza contatto fisico interpersonale).
Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.
Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato (es. con prenotazione) e
regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni; mantenere
l’elenco delle presenze per un periodo di 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy.
Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a
37,5°C.
Organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad
esempio prevedere postazioni d’uso alternate o separate da apposite barriere), anche regolamentando
l’accesso agli stessi.
Regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l’accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi e
macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza:
o almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica,
o almeno 2 metri durante l’attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa).
Dette misure non vengono applicate per le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono
soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
Dotare l’impianto/struttura di dispenser con prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani dei
frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili, prevedendo l’obbligo dell’igiene delle mani all’ingresso e
in uscita.
Dopo l’utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il responsabile della struttura assicura la disinfezione
della macchina o degli attrezzi usati.
Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati.
Garantire la frequente pulizia e disinfezione dell’ambiente, di attrezzi e macchine (anche più volte al
giorno ad esempio tra un turno di accesso e l’altro), e comunque la disinfezione di spogliatoi (compresi
armadietti) a fine giornata.
Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali
asciugamani, accappatoi o altro.
Utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo.
Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora
depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di
mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di
permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire
l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve
essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio,
se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno
rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita
la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione
adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri
esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va
mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 32 di 72
MANUTENZIONE DEL VERDE
La consegna a domicilio del cliente di piante e fiori per piantumazioni deve avvenire nel rispetto delle
indicazioni fornite in relazione al trasporto dei prodotti. Se il personale effettua la consegna del prodotto,
vige l’obbligo di mascherina (se non è possibile rispettare la distanza di almeno 1 mero) e di guanti.
Tutte le operazioni di pulizia devono essere effettuate indossando dispositivi di protezione
(mascherina, guanti, occhiali) e aerando i locali chiusi, individuando il personale dedicato (lavoratori della
stessa azienda o personale esterno).
Le operazioni di pulizia di tutte le superfici (in particolare all’interno dei locali spogliatoi, dei servizi
igienici e negli altri luoghi o spazi comuni) dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni
detergenti; mezzi di trasporto, macchine (trattori con uomo a bordo o senza uomo a bordo, PLE) e
attrezzature dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti.
Le operazioni di disinfezione periodica devono interessare spogliatoi, servizi igienici e spazi comuni,
comprese le macchine e le attrezzature (PLE, motoseghe, decespugliatori, rasaerba, scale, forbici) con
particolare attenzione se a noleggio.
L’azienda dovrà mettere a disposizione idonei mezzi detergenti, dovrà inoltre rendere disponibile
all’interno dei locali e degli automezzi utilizzati per raggiungere i cantieri, dispenser di prodotti igienizzanti
per le mani.
Deve essere regolamentato l’accesso agli spazi comuni (quali, ad esempio, spogliatoi, zona pausa
caffè) limitando il numero delle presenze contemporanee ed il tempo di permanenza, con il rispetto in ogni
caso del criterio della distanza di almeno 1 metro fra le persone.
Relativamente alla protezione delle mani, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un
errato impiego di tali dispositivi, si ritiene più protettivo consentire di lavorare senza guanti monouso e
disporre il lavaggio frequente delle mani con prodotti igienizzanti secondo opportune procedure aziendali
(fatti salvi i casi di rischio specifico associati alla mansione specifica o di probabile contaminazione delle
superfici).
Allestimento del cantiere: i lavoratori in tutte le fasi di delimitazione del cantiere, apposizione
segnaletica, scarico materiali e attrezzature devono mantenere le distanze di sicurezza. Il distanziamento
attraverso l’apposizione di idonea segnaletica e/o recinzione di cantiere deve essere garantito anche nei
confronti di committenti e/o cittadini.
Operazioni di potatura o abbattimento alberi: l’operatore alla guida del trattore o macchine
semoventi cabinate deve trovarsi da solo, sia durante le fasi di spostamento sia durante le fasi di
lavorazione. Evitare se possibile l’uso promiscuo di macchine semoventi cabinate o, preliminarmente,
effettuare la pulizia e disinfezione della cabina e delle superfici della macchina. Anche nel caso di uso
promiscuo delle attrezzature, ad esempio motoseghe, si consiglia, preliminarmente, la disinfezione delle
parti che possono veicolare il contagio.
Attività di sfalcio, piantumazione, creazione e cura di aree verdi: evitare se possibile l’uso promiscuo
di trattorini o macchine semoventi quali escavatori, preliminarmente effettuare la pulizia e la disinfezione
delle superfici delle attrezzature.
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 33 di 72
MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE
Le presenti indicazioni si applicano per enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di musei, archivi,
biblioteche e altri luoghi di cultura.
Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da adottare.
Definire uno specifico piano di accesso per i visitatori (giorni di apertura, orari, numero massimo
visitatori, sistema di prenotazione, etc.) che dovrà essere esposto e comunque comunicato ampiamente
(es. canali sociali, sito web, comunicati stampa).
Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a
37,5°C.
I visitatori devono sempre indossare la mascherina.
Il personale lavoratore deve indossare la mascherina a protezione delle vie aeree sempre quando in
presenza di visitatori e comunque quando non è possibile garantire un distanziamento interpersonale di
almeno 1 metro.
L’area di contatto tra personale e utenza all’ingresso, laddove possibile, può essere delimitata da
barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
In tutti i locali mettere a disposizione prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani.
Redigere un programma degli accessi pianificato (es. con prenotazione online o telefonica) che
preveda il numero massimo di visitatori presenti e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni
di assembramento e aggregazione.
Quando opportuno, predisporre percorsi ed evidenziare le aree, anche con segnaletica sul pavimento,
per favorire il distanziamento interpersonale e che prevedano una separazione tra ingresso e uscita.
Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti, con particolare
attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.). Assicurare
regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici. La pulizia di ambienti ove siano esposti, conservati o
stoccati beni culturali, devono essere garantiti con idonee procedure e prodotti.
Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di
permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire
l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve
essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio,
se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno
rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita
la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione
adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri
esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va
mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
L’utilizzo di ascensori, dove possibile, va limitato e riservato a persone con disabilità motoria.
Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti
e simili.
Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente
disinfettati al termine di ogni utilizzo. Favorire l’utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle
informazioni.
Eventuali attività divulgative dovranno tenere conto delle regole di distanziamento sociale e si
suggerisce di organizzare le stesse attraverso turni, preventivamente programmati e privilegiando gli spazi
aperti.
Per quanto concerne il trattamento di fondi documentari e collezioni librarie, non potendo essere
sottoposti a procedure di disinfezione poiché dannosi per gli stessi, si rimanda alle procedure di stoccaggio
in isolamento degli stessi dopo il loro utilizzo.
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 34 di 72
ATTIVITÀ FISICA ALL’APERTO
Le presenti indicazioni si applicano a tutti gli impianti sportivi dove si pratica attività all’aperto che hanno
strutture di servizio al chiuso (reception, deposito attrezzi, sala ricezione, spogliatoi, direzione gara, etc).
▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
▪ Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali
condizioni di aggregazioni, regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree, in modo da
evitare assembramenti e garantire il distanziamento interpersonale.
▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5°C.
▪ Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C.
▪ Distanziare attrezzi e macchine per garantire gli spazi necessari per il rispetto della distanza di
sicurezza, delimitando le zone di rispetto e i percorsi con distanza minima fra le persone non inferiore a
1 metro mentre non si svolge attività fisica; se non può essere rispettata bisogna indossare la
mascherina. Durante l’attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa) è necessario
mantenere una separazione di almeno 2 metri. Queste misure non sono applicate per le persone che
in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo
aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
▪ Presenza di personale formato per verificare e indirizzare gli utenti al rispetto di tutte le norme igieniche
e di distanziamento sociale.
▪ Pulizia e disinfezione dell’ambiente e di attrezzi e macchine al termine di ogni seduta di allenamento
individuale.
▪ Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati.
▪ Per gli utenti è obbligatoria l’igiene delle mani prima e dopo l’accesso.
▪ Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali
asciugamani, accappatoi o altro.
▪ Fare in modo che ogni praticante possa disporre di prodotti per la disinfezione e in quantità adeguata (in
prossimità di ciascuna macchina o set di attrezzi) affinché, prima e dopo ogni esercizio, possa
effettuare in autonomia la disinfezione della macchina o degli attrezzi usati.
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 35 di 72
NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE
Le presenti indicazioni si applicano ai servizi di noleggio, pubblici e privati.
▪ Garantire un’adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure igieniche e
comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di
responsabilità individuale. I messaggi devono essere comprensibili ad eventuali utenti di altra
nazionalità e possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, consegna di
informative, promozione e rinforzo del rispetto delle misure igieniche da parte del personale addetto.
▪ Consentire l’accesso al servizio solo tramite prenotazione, tramite modalità di collegamento a
distanza e app dedicate; favorire modalità di pagamento elettronico.
▪ È raccomandata la rilevazione della temperatura corporea al momento dell’accesso presso la struttura
commerciale ove avviene il servizio di noleggio, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5°C.
▪ Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a
37,5°C.
▪ Negli uffici/locali/aree all’aperto, mettere a disposizione prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani degli
utenti.
▪ Negli uffici/locali/aree all’aperto evitare assembramenti degli utenti, predisponendo percorsi guidati di
distanziamento per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di distanza tra noleggiatore ed
utente. Questa misura non viene applicata per le persone che in base alle disposizioni vigenti non
sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità
individuale).
▪ L’utilizzo di mascherine a protezione delle vie respiratorie è obbligatorio in tutti i locali chiusi accessibili
al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il
mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale, fatte salve le eccezioni previste dalle
disposizioni vigenti (bambini di età inferiore a 6 anni, soggetti con disabilità non compatibili con l’uso
continuativo della mascherina e soggetti che interagiscono con i predetti).
▪ Le postazioni di lavoro del personale addetto possono essere delimitate da barriere fisiche adeguate a
prevenire il contagio tramite droplet.
▪ Per quanto riguarda il microclima degli uffici/locali, è fondamentale garantire condizioni di adeguato
ricambio dell’aria indoor:
○ garantire una frequente manutenzione/sostituzione dei pacchi filtranti dell’aria in ingresso
(eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti);
○ relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore,
fancoil o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli
ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto
fermo, i filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 36 di 72
▪ Garantire la frequente pulizia di tutti gli ambienti, con regolare disinfezione delle superfici toccate con
maggiore frequenza (es. banchi, piani di lavoro, piani d’appoggio, corrimano, interruttori della luce,
pulsanti, maniglie ecc.).
NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO
▪ I gestori assicurano la pulizia dei veicoli e mezzi noleggiati prima di ogni nuova consegna, utilizzando
prodotti disinfettanti per le superfici toccate più di frequente (es. volante, leva del cambio, display,
manopole, pulsanti, manubri, ecc.).
▪ Per il servizio bike sharing e di car sharing dovrà essere garantita l’igienizzazione delle mani dei
clienti.
NOLEGGIO DI ALTRE ATTREZZATURE
▪ Tutte le attrezzature devono essere pulite e disinfettate dopo ogni restituzione da parte del noleggiatore.
▪ Si avrà cura di porre particolare attenzione a tutte le superfici che prevedono nell’utilizzo il contatto con
le mani (es tastiere, maniglie ecc) o che possono essere a rischio di contaminazione da droplet nel caso
in cui l’utente abbia utilizzato lo strumento senza mascherina.
▪ Se lo strumento noleggiato non può essere pulito e disinfettato senza danneggiarlo, l’utente dovrà
essere informato che l’utilizzo è possibile solo indossando guanti e mascherina.
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 37 di 72
INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO
▪ Per tutti gli informatori, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda presso cui si recano
per la loro attività.
▪ Il professionista informatore dovrà sempre provvedere ad adeguata igiene delle mani e all’utilizzo della
mascherina a protezione delle vie aeree.
▪ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni al termine dell’incontro.
▪ Dovranno essere privilegiate le attività da remoto e di contatto a distanza.
▪ L’eventuale attività di persona dovrà avvenire sempre previo appuntamento preventivamente
concordato, individuando specifici orari per evitare, dove possibile, intersezioni con altri utenti o
pazienti anche negli spazi d’attesa.
▪ Dovrà sempre essere rispettata la distanza interpersonale tra informatore e operatore sanitario.
▪ Evitare l’utilizzo promiscuo di oggetti nell’attività informativa.
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 38 di 72
AREE GIOCHI PER BAMBINI
Le presenti indicazioni si applicano a zone attrezzate con giochi per bambini, presenti all’interno di aree
pubbliche e private, comprese quelle all’interno di strutture ricettive e commerciali.
▪ Predisporre per genitori, bambini, accompagnatori ed eventuale personale una adeguata informazione
su tutte le misure di prevenzione da adottare. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea
ai minori, comprensibile anche ad utenti stranieri, in particolar modo per aree a vocazione turistica.
▪ Invitare il personale e i genitori all’auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo
familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per
COVID-19.
▪ Per bambini e ragazzi devono essere promosse le misure igienico-comportamentali con modalità anche
ludiche, compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza.
▪ Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature, per garantire l’accesso in modo ordinato, al
fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di
separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano
soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
In caso di presenza di minori che necessitano di accompagnamento, consentire l’accesso a un solo
accompagnatore per bambino. Se possibile, organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.
▪ La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da genitori, accompagnatori ed
eventuale personale, e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età. Privilegiare mascherine colorate e/o
con stampe.
▪ Mettere a disposizione idonei dispenser di prodotti igienizzanti per la frequente igiene delle mani in
tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita. Questa misura non è obbligatoria per le
aree gioco presenti nei parchi pubblici.
▪ Garantire una approfondita pulizia delle aree e delle attrezzature, preferibilmente giornaliera o con una
frequenza adeguata rispetto all’intensità di utilizzo; qualora non sia possibile una adeguata pulizia delle
attrezzature, non ne potrà essere consentito l’utilizzo.
SALE GIOCHI
▪ Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature per garantire l’accesso in modo ordinato,
al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di
separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano
soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità
individuale. In caso di presenza di minori che necessitano di accompagnamento, consentire l’accesso
a un solo accompagnatore per bambino.
▪ Il gestore è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei clienti in
tutte le aree (comprese le aree distributori di bevande e/o snack, ecc.) per evitare assembramenti,
come indicato al punto precedente.
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 39 di 72
▪ Il personale di servizio deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igienizzazione
delle mani.
▪ La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il
personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni
caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
▪ Dotare il locale di dispenser con soluzioni igienizzanti per l’igiene delle mani dei clienti in punti
ben visibili all’entrata, prevedendo l’obbligo di frizionarsi le mani già in entrata. Altresì prevedere la
collocazione di dispenser in vari punti del locale in modo da favorire da parte dei frequentatori l’igiene
delle mani prima dell’utilizzo di ogni gioco/attrezzatura.
▪ I clienti dovranno indossare la mascherina.
▪ Periodicamente (almeno ogni ora) è necessario assicurare pulizia e disinfezione delle superfici dei
giochi a contatto con le mani (pulsantiere, maniglie, ecc).
▪ Le apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate non devono essere usate. Non
possono altresì essere usati i giochi a uso collettivo in cui non sia possibile il distanziamento
interpersonale di almeno 1 metro.
▪ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di
permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire
l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento
deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è
obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni
caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto,
e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di
filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del
ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle
portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 40 di 72
CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI
Le presenti indicazioni si applicano ai luoghi di ritrovo di associazioni culturali, circoli ricreativi, club, centri
di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età, nonché attività corsistica individuale e
collettiva.
▪ Garantire un’adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure igieniche e
comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di
responsabilità individuale. I messaggi devono essere comprensibili ad eventuali utenti di altra
nazionalità e possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, invio di
informative agli iscritti, promozione e rinforzo del rispetto delle misure igieniche da parte del personale
addetto.
▪ Riorganizzare gli spazi, i percorsi e il programma di attività in modo da assicurare il mantenimento
della distanza interpersonale di almeno 1 metro (2 metri in caso di attività fisica). Sono fatte salve
le eccezioni previste dalle normative vigenti, la cui applicazione afferisce alla responsabilità dei singoli.
Potrà essere valutata una diminuzione della capienza massima dei locali.
▪ Privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento di attività all’aria aperta, garantendo comunque il
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.
▪ Privilegiare attività a piccoli gruppi di persone, garantendo sempre il rispetto della distanza
interpersonale anche durante le attività di tipo ludico. Per le attività che prevedono la condivisione di
oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo, bocce), adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero
di persone che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio predisponendo turni di gioco e squadre a
composizione fissa, e obbligare comunque l’uso della mascherina e la disinfezione delle mani prima di
ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti
devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo. È vietato l’utilizzo di strumenti di
gioco per i quali non è possibile una disinfezione ad ogni turno (es. carte da gioco).
▪ L’utilizzo di mascherine a protezione delle vie respiratorie è obbligatorio in tutti i locali chiusi accessibili
al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il
mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale, fatte salve le eccezioni previste dalle
disposizioni vigenti (bambini di età inferiore a 6 anni, soggetti con disabilità non compatibili con l’uso
continuativo della mascherina e soggetti che interagiscono con i predetti).
▪ È necessario mettere a disposizione degli utenti e degli addetti distributori di soluzioni disinfettanti per
le mani da dislocare in più punti, in particolare vicino agli ingressi delle stanze e dei servizi igienici. Si
ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere cambiati
frequentemente e comunque ogni volta che si sporcano o si danneggiano. I guanti già utilizzati, una
volta rimossi, non devono essere riutilizzati e devono essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati.
▪ Si suggerisce di dotare i bagni di asciugamani e copriwater monouso.
▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea all’ingresso, impedendo l’accesso in caso di temperatura >
37,5 °C.
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 41 di 72
▪ Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a
37,5°C.
▪ Mantenere un registro delle presenze giornaliere da conservare per una durata di 30 giorni, garantendo
il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
▪ Le postazioni dedicate al ricevimento degli utenti possono essere dotate di barriere fisiche (es. schermi).
▪ La disposizione dei posti a sedere dovrà garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1
metro, sia frontalmente che lateralmente.
▪ Garantire la frequente pulizia di tutti gli ambienti e con regolare disinfezione delle superfici toccate con
maggiore frequenza (es. banchi, tavoli, piani d’appoggio, corrimano, interruttori della luce, pulsanti,
maniglie di porte e finestre, attrezzature, giochi, servizi igienici, docce, spogliatoi ecc.).
▪ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza
degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle
portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato
alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente
possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate
ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia,
ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.
Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con
filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in
funzione continuata l’estrattore d’aria.
▪ Per quanto riguarda le misure organizzative e di prevenzione specifiche per le varie tipologie di
attività (es. somministrazione di alimenti e bevande, attività motoria e sportiva, attività formative, ecc
…) si rimanda alle schede tematiche pertinenti.
CENTRI ANZIANI
Le presenti indicazioni integrano quanto sopra e si applicano specificatamente ai centri anziani, in quanto
le persone anziane sono state particolarmente penalizzate dal forzato isolamento nel periodo di
lockdown.
▪ Occorre garantire un’adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure igieniche e
comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di
responsabilità individuale. I messaggi devono essere comprensibili a tutti gli utenti del centro tenendo
conto delle eventuali fragilità di ciascuno e possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e
cartellonistica, invio di informative agli iscritti, promozione e rinforzo del rispetto delle misure igieniche da
parte del personale addetto, professionale e volontario.
▪ Riorganizzare gli spazi, i percorsi e il programma di attività in modo da assicurare il mantenimento della
distanza interpersonale di almeno 1 metro (2 metri in caso di attività fisica).
Sono fatte salve le eccezioni previste dalle normative vigenti, la cui applicazione afferisce alla
responsabilità dei singoli, come nel caso di conviventi o persone che necessitino di accompagnamento
tutelare e fisico. Potrà essere valutata una diminuzione della capienza massima dei locali.
▪ Privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento di attività all’aria aperta, garantendo comunque
il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 42 di 72
▪ Privilegiare attività a piccoli gruppi di persone, garantendo sempre il rispetto della distanza
interpersonale anche durante le attività di tipo ludico. Per le attività che prevedono la condivisione di
oggetti (es. giochi da tavolo, bocce), adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone
che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio predisponendo turni di gioco e squadre a composizione
fissa e obbligare comunque all’uso della mascherina e alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo
gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono essere
disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo. È vietato l’utilizzo ripetuto di strumenti di gioco per i
quali non è possibile una disinfezione ad ogni turno (es. carte da gioco).
▪ L’utilizzo di mascherine a protezione delle vie respiratorie è obbligatorio in tutti i locali chiusi
e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento
della distanza di sicurezza interpersonale, con l’eccezione delle persone con disabilità non compatibili con
l’uso continuativo della mascherina e soggetti che interagiscono con i predetti.
▪ È necessario mettere a disposizione degli utenti e degli addetti distributori di soluzioni disinfettanti per
le mani da dislocare in più punti, in particolare vicino agli ingressi delle stanze e dei servizi igienici. Si
ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono
essere cambiati frequentemente e comunque ogni volta che si sporcano o si danneggiano. I guanti già
utilizzati, una volta rimossi, non devono essere riutilizzati e devono essere smaltiti nei rifiuti
indifferenziati.
▪ Si suggerisce di dotare i bagni di asciugamani e copriwater monouso.
▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea all’ingresso, impedendo l’accesso in caso di temperatura
superiore a 37,5 °C.
▪ Operatori professionali e volontari del centro non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura
corporea è superiore a 37,5°C.
▪ Mantenere un registro delle presenze giornaliere da conservare per una durata di 30 giorni, garantendo
il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
▪ La disposizione dei posti a sedere, per tutte le attività realizzate nel centro (di tipo ludico, ricreativo,
culturale, formativo, ecc.) dovrà garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro, sia
frontalmente che lateralmente.
▪ Garantire la frequente pulizia di tutti gli ambienti e con regolare disinfezione delle superfici toccate con
maggiore frequenza (es. banchi, tavoli, piani d’appoggio, corrimano, interruttori della luce, pulsanti,
maniglie di porte e finestre, attrezzature, giochi, servizi igienici, docce, spogliatoi ecc.).
▪ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza
degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle
portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle
portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente
possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente
le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto
fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se
tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri
di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione
continuata l’estrattore d’aria.
▪ Per quanto riguarda le misure organizzative e di prevenzione specifiche per le varie tipologie di attività
(es. somministrazione di alimenti e bevande, attività motoria e sportiva, attività formative, ecc …) si
rimanda alle schede tematiche pertinenti.
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 43 di 72
Inoltre, come disposto dall’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00030 del 17 aprile 2020, per
l’accesso ai centri anziani è previsto l’obbligo della vaccinazione influenzale, per le persone di età ≥ 65
anni. L’obbligo decorre dal 15 settembre 2020, o dalla data di compimento dei 65 anni, se successiva,
previa acquisizione della disponibilità dei vaccini e deve essere adempiuto entro il 31 gennaio 2021, salvo
proroghe dettate dai provvedimenti di attuazione in relazione alla curva epidemica.
La mancata vaccinazione non giustificabile da ragioni di tipo medico, può comportare, a titolo di sanzione,
l’impossibilità di essere ammesso alle attività del centro, in particolare laddove risulti più difficile
rispettare le regole di distanziamento.
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 44 di 72
FORMAZIONE PROFESSIONALE (e corsistica collettiva) TEORICA E PRATICA
Le presenti indicazioni si applicano alle attività formative da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e
imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento,
tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali tra i quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
▪ percorsi di istruzione e formazione professionale anche in modalità duale, finalizzati al conseguimento
di qualifica e diploma professionale, sia presso le Scuole della formazione professionale che presso gli
Istituti Professionali Statali in regime di sussidiarietà;
▪ percorsi di formazione superiore nell’ambito del sistema educativo regionale (ITS, Ifts, ecc.);
▪ percorsi di formazione e attività di orientamento per gli inserimenti e il reinserimento lavorativo degli
adulti;
▪ percorsi di educazione degli adulti e formazione permanente;
▪ percorsi di formazione regolamentata erogati nell’ambito del sistema educativo regionale;
▪ percorsi di formazione continua erogati nell’ambito del sistema educativo regionale;
▪ attività corsistica individuale e collettiva avente modalità di erogazione e fruizione in aula;
▪ percorsi formativi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs.
81/2008;
▪ percorsi di formazione linguistica e musicale.
Si precisa che per sistema educativo regionale si intende l’insieme delle attività nelle quali si articola l’offerta
formativa regionale, i cui progetti sono stati approvati con decreto direttoriale.
▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate dalla singola
organizzazione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità, anche mediante idonea
segnaletica.
▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in aula o alla sede dell’attività
formativa in caso di temperatura > 37,5 °C.
▪ Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a
37,5°C.
▪ Rendere disponibili prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani per utenti e personale anche in più
punti degli spazi dedicati all’attività, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, e
promuoverne l’utilizzo frequente.
▪ Si suggerisce di dotare i bagni di asciugamani e copriwater monouso.
▪ Mantenere l’elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 30 giorni, nel rispetto
della normativa sulla privacy, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare
eventuali contatti.
▪ Privilegiare, laddove possibile, l’organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (es.
utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare
attività per gruppi promiscui.
▪ Nel caso di soggetti minori (età 14-17), il rispetto delle norme di distanziamento e il mantenimento
della distanza interpersonale sono obiettivi che possono essere applicati solo compatibilmente con il
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 45 di 72
grado di autonomia e di consapevolezza e in considerazione dell’età degli stessi. Pertanto, sulla
base di tali considerazioni, le attività dovranno essere modulate in ogni contesto specifico.
▪ Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l’utilizzo degli spazi
esterni.
▪ Gli spazi destinati all’attività devono essere organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno
1 metro di separazione tra gli utenti; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche
adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. Tale misura non si applica alle persone che in base alle
disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce
alla responsabilità individuale).
▪ Tutti gli utenti (docenti, discenti, tutor d’aula ecc.), considerata la condivisione prolungata del medesimo
ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle
attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti. Nel caso dei docenti, è
possibile fare ricorso ad una visiera trasparente. Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno
essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi della
singola attività.
▪ Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni
attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai
servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e
snack).
▪ Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in
ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività o
attrezzatura preveda l’utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti (a titolo esemplificativo,
nel caso di cucine industriali e relative attrezzature specifiche), sarà necessario procedere alla pulizia
e disinfezione frequente delle mani o dei guanti.
▪ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza
degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle
portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle
portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente
possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate
ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia,
ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se
tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri
di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in
funzione continuata l’estrattore d’aria.
▪ Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda
ospitante. In presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti
protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con
l’allievo, il responsabile dell’azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 46 di 72
CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO
Le presenti indicazioni si applicano a sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli
in genere, anche viaggianti.
▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i
clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi
audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il
rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore
stesso.
▪ Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di
persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad
eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base
alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce
alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.
▪ Non sono tenuti all’obbligo del distanziamento interpersonale i componenti dello stesso nucleo familiare
o conviventi o le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette a tali disposizioni.
▪ Privilegiare, se possibile, l’accesso tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un
periodo di 30 giorni, nel rispetto della ormativa sulla privacy.
▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
▪ Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a
37,5°C.
▪ La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in
ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
▪ È necessario rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani per i clienti e per il personale in
più punti dell’impianto in particolare nei punti di ingresso.
▪ I posti a sedere (comprese, se consentite, postazioni prive di una seduta fisica vera e propria) dovranno
prevedere un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l’altro, sia frontalmente che lateralmente,
di almeno 1 metro. Questa misura non viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone
che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo
aspetto afferisce alla responsabilità individuale). Per questi soggetti vi è la possibilità di sedere accanto,
garantendo la distanza fra loro e gli altri spettatori di 1 m, nonché possibilità di ridurre il
distanziamento sociale di un metro in presenza di divisori in plexiglass, anche rimovibili, da
installare tra un nucleo di spettatori ed un altro.
▪ L’eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il rispetto delle raccomandazioni
igienico-comportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 2 metri.
▪ Per il personale devono essere utilizzati idonei dispositivi di protezione delle vie aeree negli spazi
condivisi e/o a contatto con il pubblico.
▪ Tutti gli spettatori devono indossare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento del posto, e
comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso. Non sono soggetti
all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con
l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 47 di 72
▪ Per spettacoli al chiuso, il numero massimo di spettatori è 200, per quelli all’aperto il numero massimo di
spettatori è 1000, installando le strutture per lo stazionamento del pubblico nella loro più ampia
modulazione. Le Regioni e le Privince Autonome possono stabilire un diverso numero Massimo di
spettaori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.
▪ Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, locali e attrazioni, con particolare
attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori
della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
▪ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di
permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire
l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento
deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è
obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni
caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto,
e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di
filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del
ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle
portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
▪ Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti.
▪ Per eventuale servizio di ristorazione, attenersi alla specifica scheda tematica.
PRODUZIONI LIRICHE, SINFONICHE ED ORCHESTRALI E SPETTACOLI MUSICALI
Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, le seguenti indicazioni integrative
costituiscono indirizzi specifici per le produzioni liriche e sinfoniche e per gli spettacoli musicali. Si precisa
che, nella fase di sospensione degli spettacoli, le presenti indicazioni valgono per le rispettive prove.
▪ L’entrata e l’uscita dal palco dovrà avvenire indossando la mascherina, che potrà essere tolta durante
l’esecuzione della prestazione artistica se sono mantenute le distanze interpersonali, e in maniera
ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale, dando precedenza a coloro che dovranno
posizionarsi nelle postazioni più lontane dall’accesso (in fase di uscita dal palco, si procederà con l’ordine
inverso).
▪ I Professori d’orchestra dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; per gli
strumenti a fiato, la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri; per il Direttore d’orchestra, la
distanza minima con la prima fila dell’orchestra dovrà essere di 2 metri. Tali distanze possono essere
ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
▪ Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di una vaschetta per la raccolta della condensa,
contenente liquido disinfettante.
▪ I componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e
almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco. Tali distanze
possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio
tramite droplet.
▪ Si dovrà evitare l’uso di spogliatoi promiscui e privilegiare l’arrivo in teatro degli orchestrali già in
abito da esecuzione.
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 48 di 72
PRODUZIONI TEATRALI
Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, le seguenti indicazioni integrative
costituiscono indirizzi specifici per il personale impegnato nelle produzioni teatrali e coreutiche (artisti,
costumisti, truccatori, regista, assistenti, produttori, tecnici, etc.). Si precisa che, nella fase di sospensione
degli spettacoli, le presenti indicazioni valgono per le rispettive prove.
▪ L’accesso alla struttura che ospita le prove deve avvenire in maniera ordinata, mantenendo il
distanziamento interpersonale; lo stesso distanziamento va garantito al termine delle prove in uscita dalla
struttura.
▪ Negli spazi comuni che consentono di accedere ai camerini degli artisti, al laboratorio sartoriale, alla
sala/area trucco e ai locali/aree che ospitano i sistemi di gestione delle luci e dei suoni, all’ufficio di
produzione, etc. deve essere mantenuto il distanziamento interpersonale e individuati passaggi che
consentano di escludere interferenze.
▪ L’uso promiscuo dei camerini è da evitare, salvo assicurare un adeguato distanziamento interpersonale
unito ad una adeguata pulizia delle superfici.
▪ Il personale (artisti, addetti a lavorazioni presso i laboratori di scenotecnica e sartoria, addetti
allestimento e disallestimento della scenografia, etc.) deve indossare la mascherina quando l’attività
non consente il rispetto del distanziamento interpersonale. Questa misura non viene applicata per i
nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al
distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
▪ Per la preparazione degli artisti, trucco e acconciatura, si applicano le indicazioni previste per i settori di
riferimento; per la vestizione, l’operatore e l’attore per il periodo in cui devono mantenere la distanza
inferiore a 1 metro devono indossare una mascherina a protezione delle vie aeree, l’operatore deve
indossare anche i guanti.
▪ Gli oggetti eventualmente utilizzati per la scena devono essere manipolati dagli attori muniti di guanti.
▪ I costumi di scena dovranno essere individuali; non potranno essere condivisi dai singoli artisti prima di
essere stati igienizzati.
PRODUZIONI DI DANZA
Oltre alle misure di carattere generale e a quelle previste per le produzioni teatrali, data la specificità delle
attività di danza, si ritiene di precisare ulteriori misure per questa disciplina.
Premesso che le principali misure di prevenzione del contagio (distanziamento, l’igiene delle mani e delle
superfici e la prevenzione della dispersione di droplets tramite l’utilizzo di mascherine e visiere) sono di
difficile attuazione nella pratica della danza, devono essere prese in considerazione anche altre misure di
mitigazione, definite dalle singole compagnie e mutuate dai protocolli per gli allenamenti sportivi messi a
punto per lo sportivo professionista di squadra, a cui la categoria “danzatori” può considerarsi assimilabile.
In generale, gli allenamenti/spettacoli di una compagnia di danza si svolgono solitamente in una struttura
apposita (la sala prove o il palcoscenico) assimilabile ad una palestra.
In particolare, vanno attuate:
▪ la riduzione del numero totale delle persone (compresi eventuali accompagnatori) presenti nel sito,
anche tramite turni;
▪ la riorganizzazione delle attività e la formazione sulle stesse, ricorrendo anche a strumenti di
collegamento a distanza;
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 49 di 72
▪ l’obbligo, per i danzatori, quando non direttamente impegnati in allenamento/spettacolo, di mantenere
la distanza di almeno 1 metro tra loro e gli altri operatori presenti e di indossare la mascherina.
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 50 di 72
PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
Le presenti indicazioni si applicano a parchi divertimenti permanenti, parchi tematici, parchi acquatici,
parchi avventura, parchi zoologici (faunistici, acquatici ecc.) e ad altri eventuali contesti di intrattenimento
in cui sia previsto un ruolo interattivo dell’utente con attrezzature e spazi.
▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile, se opportuno, anche
per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, sia
ricorrendo a sistemi audio, video ed al personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il
rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore
stesso.
▪ Garantire, se possibile, un sistema di prenotazione, pagamento tickets e compilazione di
modulistica preferibilmente on line al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della
privacy mantenere un registro delle presenze per una durata di 30 giorni. Potranno essere valutate
l’apertura anticipata della biglietteria ed una diminuzione della capienza massima per garantire un
minore affollamento in funzione dell’obbligo di assicurare il distanziamento interpersonale. La
postazione dedicata alla cassa, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà essere
eventualmente adeguata. Prevedere percorsi obbligati di accesso e uscita dalle aree/attrazioni e, ove
possibile, modificare i tornelli o sbarre di ingresso ed uscita per permetterne l’apertura senza l’uso delle
mani.
▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, soprattutto nei parchi dove è previsto l’afflusso
contemporaneo di molte persone, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
▪ Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C.
▪ È necessario rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più
punti delle aree, prevedendo l’obbligo di utilizzo da parte degli utenti prima dell’accesso ed all’uscita di
ogni area, attrazione, biglietteria, servizi igienici, ecc. Per i parchi acquatici si ribadiscono le disposizioni
già rese obbligatorie dalle norme igienico-sanitarie delle piscine.
▪ Riorganizzare gli spazi per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di
persone (anche nelle code di accesso alle singole aree/attrazioni) e di assicurare il mantenimento di
almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo
familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al
distanziamento interpersonale; detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Potrà essere
valutata la fornitura di braccialetti con colori/numerazioni distinti in base al nucleo familiare, o altre
misure di pari efficacia. Qualora venga praticata attività fisica (es. nei parchi avventura) la distanza
interpersonale durante l’attività dovrà essere di almeno 2 metri.
▪ Garantire l’occupazione di eventuali posti a sedere delle attrazioni in modo da favorire il distanziamento
minimo di almeno 1 metro, salvo nuclei familiari o conviventi o persone che in base alle disposizioni
vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto aspetto afferisce alla
responsabilità individuale. Con particolare riferimento alle attrezzature dei parchi acquatici, utilizzare
gommoni/mezzi galleggianti singoli ove possibile; per i gommoni multipli consentirne l’utilizzo a nuclei
familiari o conviventi o persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al
distanziamento interpersonale; detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 51 di 72
▪ In considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie
aeree (per i bambini e per i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della
mascherina valgono le norme generali); tale obbligo si applica anche agli operatori addetti alle attività a
contatto con il pubblico (in base al tipo di mansione svolta, sarà cura del datore di lavoro dotare i
lavoratori di specifici dispositivi di protezione individuale). Le indicazioni per i visitatori di cui al presente
punto non si applicano ai parchi acquatici. Si ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene
delle mani e devono essere cambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti
indifferenziati. Non devono essere riutilizzati.
▪ Garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce,
servizi igienici, e attrazioni etc., comunque associata a disinfezione dopo la chiusura al pubblico.
▪ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza
degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle
portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle
portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente
possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate
ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia,
ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se
tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri
di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in
funzione continuata l’estrattore d’aria.
▪ Le attrezzature (es. lettini, sedie a sdraio, gonfiabili, mute, audioguide etc.), gli armadietti, ecc. vanno
disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, e comunque ad ogni fine giornata.
▪ Con particolare riferimento ai parchi avventura si applicano le linee guida generali secondo le
disposizioni di legge in materia di impianti sportivi. Prima di indossare i dispositivi di sicurezza
(cinghie, caschi, ecc.) il cliente deve disinfettare accuratamente le mani. Le imbragature di sicurezza
vanno indossate evitando contatto con la cute scoperta, quindi il cliente deve avere un abbigliamento
idoneo. Particolare attenzione andrà dedicata alla pulizia e disinfezione dei caschetti di protezione a
noleggio: dopo ogni utilizzo il caschetto, prima di essere reso disponibile per un nuovo noleggio, deve
essere oggetto di detersione (con sapone neutro e risciacquo) e successiva disinfezione con disinfettante
PT1 adatto al contatto con la cute (sono indicati prodotti a base di ipoclorito di sodio 0,05% o alcool etilico
70%). Il disinfettante deve essere lasciato agire per un periodo di almeno 10 minuti.
▪ Per i servizi di ristorazione, di vendita di oggetti (es. merchandising/souvenir, bookshop), per eventuali
spettacoli nonché per le piscine, aree solarium attenersi alle specifiche schede tematiche.
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 52 di 72
SAGRE E FIERE LOCALI
Le presenti indicazioni si applicano a sagre, fiere e altri eventi e manifestazioni locali assimilabili.
Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, se opportuno comprensibile
anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o
sistemi audio/video, sia ricorrendo al personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto
delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
Riorganizzare gli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l’accesso in modo ordinato
e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento
di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare
o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento
interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi
separati per l’entrata e per l’uscita.
Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a
37,5°C.
Negli spazi espositivi specificatamente dedicati alle manifestazioni fieristiche (sia ambienti chiusi, sia
aperti), la postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi);
in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettronico e gestione delle prenotazioni online, e se possibile
mantenere un registro delle presenze per una durata di 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy.
È necessario rendere disponibili prodotti disinfettanti per i clienti e per il personale in più punti
dell’impianto, in particolare nei punti di ingresso, di pagamento e in prossimità dei servizi igienici.
Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà
essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa,
dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
Se presenti, eventuali posti a sedere dovranno prevedere un distanziamento minimo tra le sedute di
almeno un metro o tale da garantire il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro.
In considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie
aeree (non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di
disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i
predetti); tale obbligo si applica anche agli operatori addetti alle attività a contatto con il pubblico.
Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, attrezzature e locali, con particolare
attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della
luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di
permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire
l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve
essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio,
se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno
rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita
la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione
adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri
esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va
mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
Per eventuali ulteriori servizi erogati all’interno di tali contesti (es. bar, ristorazione) attenersi alla
relativa scheda tematica specifica.
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 53 di 72
SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
Le presenti indicazioni si applicano a tutte le opportunità organizzate di socialità e gioco, a carattere diurno,
per bambini ed adolescenti.
▪ Predisporre per genitori, bambini e personale una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione
da adottare, affinché vi sia la massima consapevolezza – da parte di tutti gli attori coinvolti – sulle regole da
rispettare per contrastare la diffusione del virus. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai
minori.
▪ Entro 3 giorni dall’avvio dell’attività, l’ente gestore è tenuto ad inviare comunicazione al Comune/Municipio
e all’ASL di riferimento, informando dell’apertura delle attività. Al tal fine, si utilizza il modello allegato A alle
presenti Linee Guida.
▪ Non è prevista approvazione della proposta organizzativa dei centri da parte delle Aziende Sanitarie Locali.
Inoltre, non sono previste certificazioni dello stato di salute da parte del Pediatra per l’ammissione al centro.
▪ Garantire una zona di accoglienza oltre la quale non sarà consentito l’accesso a genitori e accompagnatori.
▪ Prevedere per l’accesso alla struttura una organizzazione anche su turni che eviti assembramenti di genitori
e accompagnatori all’esterno della struttura stessa.
▪ Si raccomanda la rilevazione quotidiana della temperatura corporea per tutti gli operatori, bambini,
genitori/accompagnatori. In caso di T>37.5 °C il soggetto dovrà essere allontanato. In caso di febbre del
genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al servizio. È preferibile che gli accompagnatori
abbiano un’età inferiore a 60 anni, a tutela della loro salute.
▪ Mantenere un registro delle presenze giornaliere da conservare per una durata di 30 giorni, garantendo il
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
▪ Invitare il personale e i genitori all’auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo
familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-
19.
▪ Si raccomanda un rapporto tra personale e minori di 1:5 per bambini da 0 a 5 anni; di 1:7 per bambini da 6
a 11 anni; di 1:10 per ragazzi da 12 a 17 anni.
▪ La composizione dei gruppi di bambini e ragazzi deve essere il più possibile stabile nel tempo e dovranno
essere evitate attività di intersezione tra gruppi diversi, mantenendo, inoltre, lo stesso personale a contatto
con lo stesso gruppo di minori.
▪ Privilegiare attività che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in ambienti chiusi, a maggior
rischio di eventuale contagio. Favorire sempre, ove possibile, l’attività all’aperto.
▪ Per bambini e ragazzi devono essere promosse le misure igienico-comportamentali con modalità anche
ludiche, compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza.
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 54 di 72
▪ Raccomandare il frequente lavaggio delle mani, soprattutto in concomitanza col cambio di attività, dopo
l’utilizzo dei servizi igienici e prima dell’eventuale consumo di pasti.
▪ Prestare particolare attenzione alla non condivisione dell’utilizzo di posate e bicchieri da parte di più
bambini nel momento del consumo del pasto.
▪ La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata sempre da tutto il personale, mentre per i
bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età quando non è possibile rispettare il distanziamento fisico di almeno 1
metro. Privilegiare mascherine colorate e/o con stampe.
▪ Mettere a disposizione idonei dispenser di prodotti igienizzanti per la frequente igiene delle mani in tutti gli
ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita.
▪ I giochi dovranno essere ad utilizzo esclusivo di un singolo gruppo, salvo disinfezione prima dello scambio.
▪ Garantire una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro e disinfezione con
particolare attenzione ai servizi igienici e le superfici toccate più frequentemente.
▪ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza
degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate
di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate
effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure
per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri
dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va
aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore,
garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata
l’estrattore d’aria.
CAMPI ESTIVI
Le presenti indicazioni si applicano ai servizi dedicati ad infanzia e adolescenza che prevedono il
pernottamento di bambini/ragazzi e/o operatori presso il servizio stesso (es. campi scout, campi estivi,
etc.). Si rimanda a tutte le indicazioni relative ai servizi per l’infanzia e per l’adolescenza per la parte di
carattere generale.
▪ Predisporre per genitori, bambini/ragazzi e personale una adeguata informazione su tutte le misure di
prevenzione da adottare, con particolare attenzioni alle aree comuni dedicate anche al pernottamento.
Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori.
▪ In considerazione della tipologia di attività, compatibilmente con l’età e con il grado di autonomia dei
minori, devono essere adeguatamente informati e sensibilizzati gli stessi al rispetto delle
raccomandazioni igienico-comportamentali.
▪ Favorire, al momento dell’accompagnamento dei minori prima della partenza, un’organizzazione che
eviti gli assembramenti di genitori e accompagnatori. Al momento della consegna del minore, dovrà
essere rilevata la temperatura corporea: in caso di febbre T>37,5 °C del genitore/accompagnatore il
minore non potrà partire, così come in presenza di eventuale sintomatologia febbrile o respiratorio del
minore o di un membro del nucleo familiare (tale ultimo aspetto rimanda alla responsabilità individuale
dei genitori).
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 55 di 72
▪ Prevedere, anche in questi contesti, la rilevazione quotidiana della temperatura corporea per tutti gli
operatori e bambini. In caso di T>37.5 °C il soggetto dovrà essere isolato rispetto agli altri bambini e
personale; assistere il malato utilizzando idonei dispositivi di protezione, attivandosi per una
valutazione medica e il rientro presso il proprio domicilio in accordo con il genitori.
▪ Prevedere, come previsto per tutti i servizi per infanzia e adolescenza, la composizione dei gruppi di
bambini il più possibile stabile nel tempo, evitando attività di intersezione tra gruppi diversi,
mantenendo, inoltre, lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori. Il rapporto tra
personale e minori è lo stesso indicato per i servizi per l’infanzia e adolescenza.
▪ Le aree comuni, dove possibile, devono essere riorganizzate per favorire il rispetto della distanza
interpersonale raccomandata. È necessario promuovere e facilitare il rispetto di tale misura in
particolare negli ambienti chiusi, e favorire la differenziazione dei percorsi all’interno delle strutture,
con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita delle aree comuni. Si suggerisce, a tal proposito,
di affiggere dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul
pavimento, palline, nastri segnapercorso, ecc.), responsabilizzando e coinvolgendo bambini e ragazzi
compatibilmente alla loro età e al grado di autonomia.
▪ L’organizzazione delle camere deve consentire il rispetto della distanza interpersonale, in particolare
garantendo una distanza di almeno 1,5 m tra i letti (o 1 m fino a 11 anni di età). I letti e la relativa
biancheria devono essere ad uso singolo.
▪ Le camerate per il pernottamento non possono prevedere un numero di bambini superiore a quello
previsto dalla composizione dei gruppi stessi e non possono essere condivise da gruppi diversi.
▪ Per quanto riguarda i bagni, ad uso collettivo, si raccomanda di prevedere un’organizzazione anche su
turni in base agli spazi, che eviti gli assembramenti ed in particolare l’intersezione tra gruppi diversi.
▪ L’organizzazione di tutte le attività deve rispettare le indicazioni relative ai gruppi, al rapporto con il
personale previsti per i servizi dell’infanzia, inclusa la condivisione degli spazi comuni (camere da letto,
spazi refettorio, bagni, etc.), evitando le attività e le occasioni di intersezione.
▪ Gli spazi per il pasto devono prevedere tavoli disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1
metro di separazione tra le persone (ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti
non siano soggetti al distanziamento interpersonale).
Per l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie aeree, si rimanda alle indicazioni della scheda tematica
relative ai servizi dell’infanzia e adolescenza.
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 56 di 72
ALLEGATO A – Linee Guida “SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA”
Modello per comunicazione di avvio attività
AL COMUNE/MUNICIPIO ___________________
Indirizzo ________________________________
ALL’ASL _________________________________
Indirizzo ________________________________
COMUNICAZIONE AVVIO ATTIVITÀ
Il sottoscritto ___________________________________________________________________, in qualità di
(presidente, rappresentante legale, …) ______________________________________ dell’ente gestore:
_________________________________________________________________
___________________________________________________ C.F. _______________________, nato a
________________________________ prov. __________ il ________________________ Residente a
_______________________ CAP _________ Via ______________________ n. ____, numero di telefono
______________________________, email ___________________________;
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
DICHIARA
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione previste art. 67 del D.lgs. 6
settembre 2011, n. 159 “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”;
il personale impiegato, sia educativo che ausiliario, non si trova nella situazione indicata agli articoli 5 e 8 della
Legge 6 febbraio 2006, n. 38 “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la
pedopornografia anche a mezzo internet”;
COMUNICA
che le attività si svolgono presso la struttura/area verde denominata: ______________________, sita in
Via/piazza___________ n.___, Cap ____ città
____________________________________________________________________ di proprietà di:
____________________________________________________________________ funzionante con la
seguente destinazione:
scolastica
struttura extra scolastica già soggetta a particolari normative per la propria destinazione d’uso che la
rendono idonea ad ospitare collettività di minori
altra struttura/area verde (specificare):
____________________________________________________
per un numero massimo di minori tale da garantire il prescritto distanziamento fisico, di età compresa tra anni:
_________ e anni: _____________.
L’attività ha la durata di n.___ settimane, dal giorno _______________ al giorno ______________, con orario di
apertura dalle ______ alle_________ dei giorni settimanali da _________a________.
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 57 di 72
Le attività sono svolte nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia, anche con specifico
riferimento alle misure di contenimento del contagio da COVID19.
Si autorizza il trattamento dei dati forniti e si dichiara di essere previamente informato, ai sensi e per gli effetti
di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
(GDPR), che i dati personali forniti saranno trattati dall’Ufficio ricevente esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale sono resi, e che potranno essere comunicati ad altri soggetti, anche con mezzi
informatici, solo per ragioni istituzionali, per operazioni e servizi connessi ai procedimenti e provvedimenti che
lo riguardano.
Luogo e data, ______________________
Firma _____________________________
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 58 di 72
LUNA PARK E ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE
▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile, se opportuno, anche
per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, sia
ricorrendo a messaggi sonori ed al personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto
delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
▪ Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a
37,5°C.
▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea ai clienti, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5
°C.
▪ Gestore e lavoratori devono indossare la mascherina per l’intera durata del tempo di lavoro.
▪ È necessario rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più
punti delle aree e in ogni caso presso la cassa, prevedendo l’obbligo di utilizzo da parte degli utenti
prima dell’accesso ed all’uscita di ogni area, attrazione, biglietteria, servizi igienici, ecc.
▪ Evitare assembramenti di persone (anche nelle code di accesso alle singole aree/attrazioni) e assicurare
sempre il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti
dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non
siano soggette al distanziamento interpersonale; detto aspetto afferisce alla responsabilità
individuale.
▪ In considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie
aeree. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di
disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con
i predetti.
▪ Alla cassa, ove possibile, si raccomanda di posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l’utenza.
▪ Il distanziamento interpersonale dovrà essere garantito lungo i viali di collegamento tra più attrazioni,
durante la coda per l’accesso alle attrazioni e sulle attrazioni medesime, anche attraverso installazione di
apposita cartellonistica e/o segnaletica orizzontale e verticale.
▪ In relazione alle caratteristiche delle specifiche attrazioni dovranno essere adottate tutte le misure
necessarie a garantire il distanziamento nella fruizione delle stesse: a titolo esemplificativo
individuazione-riduzione dei posti “per giro”, indicazioni fisiche sulle postazioni/seggiolini utilizzabili,
scaglionamento degli ingressi etc.
▪ Relativamente a ciascuna attrazione, se possibile dovrà essere separato il percorso di ingresso dal
percorso di uscita.
▪ Dovrà essere effettuata in più momenti della giornata accurata disinfezione delle attrazioni e degli altri
spazi se presenti come, ad esempio, i servizi igienici.
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 59 di 72
▪ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza
degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle
portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle
portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente
possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente
le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto
fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se
tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri
di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione
continuata l’estrattore d’aria.
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 60 di 72
STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE
Le presenti indicazioni si applicano alle strutture termali e ai centri benessere, anche inseriti
all’interno di strutture ricettive, e alle diverse attività praticabili in tali strutture (collettive e
individuali) quali: fangoterapia, fango-balneoterapia, balneoterapia (vasca singola o piscina),
irrigazioni vaginali, cicli di cura della sordità rinogena (insufflazioni), prestazioni idrotermali rivolte a
pazienti affetti da vasculopatie periferiche, cure inalatorie (inalazioni, nebulizzazioni, aerosol,
humages), terapia idropinica, cicli di cura della riabilitazione neuromotoria e della rieducazione motoria
del motuleso e della riabilitazione della funzione respiratoria, prestazioni di antroterapia (grotte e
stufe), trattamenti accessori (massoterapia, idromassaggio, sauna, bagno turco).
Prima della riapertura dei centri e dell’erogazione delle prestazioni termali, è necessario eseguire
adeguate opere di prevenzione e controllo del rischio di contaminazione del sistema idrico (es.
contaminazione da Legionella).
Le presenti indicazioni vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alle
piscine, alle strutture ricettive e ai servizi alla persona.
INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
▪ Garantire un’adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure igieniche e
comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di
responsabilità individuale, e coinvolgendo, se presenti, il Direttore Sanitario e/o il Medico Termalista.
I messaggi devono essere comprensibili ad eventuali utenti di altra nazionalità e possono essere
veicolati attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, consegna di informative, promozione e
rinforzo del rispetto delle misure igieniche da parte del personale addetto.
▪ Prima dell’accesso alle strutture termali o centri benessere, potrà essere rilevata la temperatura
corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. Per i pazienti, la misurazione viene
effettuata nel corso della visita medica di accettazione.
▪ Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a
37,5°C.
▪ Redigere un programma il più possibile pianificato delle attività per prevenire eventuali condizioni di
aggregazioni e regolamentare i flussi negli spazi comuni, di attesa e nelle varie aree del centro per
favorire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (ad eccezione delle persone
che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto
ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale). Se possibile prevedere percorsi divisi per
l’ingresso e l’uscita.
▪ Privilegiare l’accesso alle strutture e ai singoli servizi tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle
presenze per un periodo di 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy.
▪ Dotare l’impianto/struttura di dispenser con prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani dei
frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all’entrata e in aree strategiche per favorirne il loro
utilizzo, prevedendo l’obbligo di frizionarsi le mani all’ingresso. Eliminare la disponibilità di riviste e
materiale informativo di uso promiscuo.
▪ La postazione dedicata alla cassa e alla reception può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi);
in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti
per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di
prenotazione. L’addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro,
alla pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature check-in e check-out ove possibile.
▪ Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina nelle aree comuni al chiuso, mentre il personale è
tenuto all’utilizzo della mascherina sempre in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in
cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.
▪ Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di
almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate o separate da apposite barriere).
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 61 di 72
In tutti gli spogliatoi o negli spazi dedicati al cambio, gli indumenti e oggetti personali devono essere
riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda
di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i
propri effetti personali.
▪ Per i servizi termali che lo richiedono in base alle normative vigenti, in sede di visita medica di
ammissione alle cure, porre particolare attenzione ad eventuale sintomatologia sospetta per COVID-
19. Per le visite mediche e le visite specialistiche eventualmente effettuate all’interno delle strutture
termali si rimanda alle indicazioni per l’erogazione in sicurezza delle prestazioni sanitarie.
▪ Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi dedicati
in modo da garantire la distanza di almeno 1,5 metri tra le attrezzature e favorire un distanziamento
interpersonale di almeno 1 metro tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o
conviventi. Le attrezzature vanno disinfettate ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. In ogni
caso, la disinfezione deve essere garantita ad ogni fine giornata.
▪ Evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria: l’utente dovrà accedere al servizio munito di tutto
l’occorrente, preferibilmente fornito dalla stessa struttura. Per tutte le attività nei diversi contesti
prevedere sempre l’utilizzo del telo personale per le sedute.
▪ Dovrà essere perseguito il maggiore distanziamento possibile tra eventuali ombrelloni previsti per il
solarium e per le distese dedicate e, comunque, nel rispetto del limite minimo di distanza tra
ombrelloni della stessa fila e tra file che garantisca una superficie minima ad ombrellone di 10 mq a
paletto. In caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio andranno comunque garantite aree di
distanziamento equivalenti a quelle garantite dal posizionamento degli ombrelloni.
▪ Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina e nel centro benessere,
cosi come prima di ogni trattamento alla persona: prima di entrare provvedere ad una accurata
doccia saponata su tutto il corpo.
▪ Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi
igienici, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti), con particolare
attenzione ad oggetti e superfici toccate con più frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano,
etc.).
▪ Provvedere ad adeguata formazione del personale della struttura.
▪ Per le attività di ristorazione si rimanda alla scheda tematica specifica. Non è consentito comunque il
consumo di alimenti negli ambienti termali o del centro benessere che non consentano un servizio
corrispondente a quello previsto per le attività di ristorazione.
▪ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di
permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire
l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento
deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è
obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni
caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso
l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante
del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento
delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
TRATTAMENTI ALLA PERSONA (es. fango-balneoterapia, massoterapia)
▪ L’operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l’espletamento della prestazione, devono
mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico
servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l’operatore, eventuali
dispositivi di protezione individuale aggiuntivi associati a rischi specifici propri della mansione). In
particolare per i servizi che richiedono una distanza ravvicinata, l’operatore deve indossare la visiera
protettiva e mascherina FFP2 senza valvola.
▪ L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani e comunque sempre prima e dopo
ogni servizio reso al cliente; per ogni servizio deve utilizzare camici/grembiuli possibilmente
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 62 di 72
monouso. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli
usualmente utilizzati nel contesto ambientale.
▪ È consentito praticare massaggi senza guanti, purchè l’operatore prima e dopo ogni cliente proceda
al lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell’avambraccio e comunque, durante il massaggio, non
si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi. Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti
monouso.
▪ Per tutti i trattamenti personali e comunque per la fangoterapia è raccomandato l’uso di teli
monouso. I lettini, così come le superfici ed eventuali oggetti non monouso, devono essere puliti e
disinfettati al termine del trattamento.
▪ La stanza/ambiente adibito al trattamento deve essere ad uso singolo o comunque del nucleo
familiare o di conviventi che accedono al servizio (ad eccezione dei trattamenti inalatori, di cui ai
punti seguenti). Le stanze/ambienti ad uso collettivo devono comunque essere di dimensioni tali da
garantire il mantenimento costante della distanza interpersonale di almeno 1 metro sia tra i clienti
che tra il personale durante tutte le attività erogate.
▪ Tra un trattamento e l’altro, areare i locali, garantire pulizia e disinfezione di superfici e ambienti,
con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori,
corrimano, etc.).
▪ Il cliente deve utilizzare mascherina a protezione delle vie aeree durante il trattamento (tranne nella
doccia di annettamento e nel caso di applicazione del fango sul viso) e provvedere a corretta igiene
delle mani prima di accedere e al termine del trattamento.
PISCINE TERMALI
▪ Prevedere piano di contingentamento degli accessi alle piscine con particolare attenzione agli
ambienti interni e agli spazi chiusi. Prevedere, dove possibile, percorsi obbligati di accesso e uscita
dalle piscine e dalle aree verdi per favorire il distanziamento.
▪ La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona
per le piscine dove le dimensioni e le regole dell’impianto consentono l’attività natatoria; qualora
non sia consentita l’attività natatoria, è sufficiente calcolare un indice di 4 mq di superficie di acqua a
persona. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le
entrate dei frequentatori nell’impianto.
▪ Favorire le piscine esterne per le attività collettive (es. acquabike, acquagym) e limitare l’utilizzo di
spazi interni. Durante le attività collettive, limitare il numero di partecipanti al fine di garantire il
distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, con particolare attenzione a quelle che prevedono
attività fisica più intensa. Negli ambienti interni, attendere almeno 1 ora tra un’attività collettiva e la
seguente, arieggiando adeguatamente il locale.
▪ Le vasche o le zone idromassaggio che non possono rispettare le superfici di acqua per persona come
al punto precedente dovranno essere utilizzate da un solo bagnante, fatta eccezione per
appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi, persone che occupano la stessa camera o che
in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo
aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
▪ L’attività di idrokinesiterapia deve essere effettuata quanto più possibile in vasche dedicate, che
permettano all’operatore di indicare i movimenti al paziente rimanendo fuori dall’acqua, ad
eccezione dei casi in cui la presenza dell’operatore in acqua sia indispensabile (es. assistenza ad un
paziente disabile). In tal caso, se possibile, l’operatore e il cliente devono indossare la mascherina per
la protezione delle vie respiratorie. Al termine di ogni seduta, eventuali strumenti devono essere
disinfettati.
▪ Ove previsto, mantenere la concentrazione di disinfettante nell’acqua, nei limiti raccomandati e nel
rispetto delle norme e degli standard internazionali, preferibilmente nei limiti superiori della portata.
In alternativa, attivare i trattamenti fisici ai limiti superiori della portata o il massimo ricambio
dell’acqua in vasca sulla base della portata massima della captazione.
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 63 di 72
CENTRI BENESSERE
▪ Prevedere il contingentamento degli accessi nei locali per mantenere il distanziamento
interpersonale di almeno 2 metri in tutti gli ambienti chiusi, salvo gli appartenenti allo stesso nucleo
familiare, conviventi, persone che occupano la stessa camera o che in base alle disposizioni vigenti
non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla
responsabilità individuale.
▪ Inibire l’accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco) e alla sauna. Potrà essere
consentito l’accesso a tali strutture solo mediante prenotazione con uso esclusivo, purché sia
garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo.
▪ Per i clienti, uso della mascherina obbligatorio nelle zone interne di attesa e comunque secondo le
indicazioni esposte dalla struttura.
TRATTAMENTI INALATORI
▪ Relativamente alle terapie inalatorie ricomprese nei LEA, finalizzate al trattamento di patologie
otorinolaringoiatriche e respiratorie e che siano individuali, gli stabilimenti dovranno garantire, oltre
ad un’anamnesi molto accurata e specifica relativamente alla presenza di sintomi COVID-19 correlati
ed eventuali contatti noti con casi di COVID-19, le seguenti misure:
o tutte le terapie siano effettuate nel rispetto delle distanze interpersonali (da garantire anche
con l’occupazione alterna delle postazioni).
o le postazioni vengano sanificate accuratamente tra l’erogazione della prestazione a un
paziente e il successivo, definendo protocolli di verifica dell’efficacia della sanificazione.
o i locali devono essere dotati di efficiente ricambio d’aria, come previsto dalla vigente
normativa e dalle indicazioni in materia dell’ISS, al fine di garantire sia la circolazione dell’aria
che gli opportuni ricambi.
▪ Sono inibiti i trattamenti inalatori in forma collettiva, l’antroterapia in stufa o grotta, le inalazioni a
getto di vapore, a meno che lo stabilimento disponga di postazioni singole isolate e si provveda alla
sanificazione completa dell’ambiente fra un paziente e il successivo.
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 64 di 72
PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) e GUIDE TURISTICHE
PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci)
▪ Prima dell’inizio delle attività giornaliere, potrà essere rilevata la temperatura ai partecipanti ai corsi di
abilitazione tecnica all’esercizio della professione ed aggiornamento professionale: in caso di temperatura
superiore a 37,5 °C non si può prendere parte a dette attività.
▪ Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a
37,5°C.
▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per gli
utenti di altra nazionalità.
▪ Svolgimento dell’attività con piccoli gruppi di partecipanti.
▪ Lavaggio o disinfezione frequente delle mani.
▪ Divieto di scambio di cibo e bevande.
▪ Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato ovvero con prenotazione; mantenere
l’elenco delle presenze per un periodo di 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy.
▪ Divieto di scambio di abbigliamento ed attrezzature (es. imbragatura, casco, picozza, maschera,
occhiali, sci, bastoncini).
▪ Divieto di scambio di dispositivi accessori di sicurezza utilizzati (radio, attrezzatura ARVA, sciolina).
▪ Uso di magnesite liquida a base alcoolica nelle arrampicate.
▪ Disinfezione delle attrezzature secondo le indicazioni dei costruttori.
▪ Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di assembramento. Il
distanziamento non si applica alle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al
distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
GUIDE TURISTICHE
Nel rispetto delle misure di carattere generale per Musei, archivi e biblioteche, si riportano le seguenti
indicazioni integrative specifiche.
▪ Uso mascherina per guida e per i partecipanti.
▪ Ricorso frequente all’igiene delle mani.
▪ Rispetto delle regole di distanziamento interpersonale (almeno 1 metro) e del divieto di assembramento.
Il distanziamento non si applica alle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al
distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da adottare.
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 65 di 72
▪ Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato ovvero con prenotazione; mantenere
l’elenco delle presenze per un periodo di 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy.
▪ Organizzare l’attività con piccoli gruppi di partecipanti.
▪ Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente disinfettati
al termine di ogni utilizzo.
▪ Favorire l’utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni.
▪ La disponibilità di depliant e altro informativo cartaceo è subordinato all’invio on line ai partecipanti prima
dell’avvio dell’iniziativa turistica.
▪ Divieto di scambio di cibo e bevande.
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 66 di 72
CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI
Le presenti indicazioni si applicano a: convegni, congressi, grandi eventi fieristici, convention aziendali ed
eventi ad essi assimilabili.
Tali indicazioni vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alla ristorazione (con
particolare riferimento alle modalità di somministrazione a buffet).
▪ Il numero massimo dei partecipanti all’evento dovrà essere valutato dagli organizzatori in base alla
capienza degli spazi individuati, per poter ridurre l’affollamento e assicurare il distanziamento
interpersonale.
▪ Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di
persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione
delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento
interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi
separati per l’entrata e per l’uscita.
▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i
clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi
audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il
rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore
stesso.
▪ Promuovere l’utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi organizzativi e partecipativi
(es. sistema di prenotazione, pagamento tickets, compilazione di modulistica, stampa di sistemi di
riconoscimento, sistema di registrazione degli ingressi, effettuazione di test valutativi e di gradimento,
consegna attestati di partecipazione) al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della
privacy mantenere un registro delle presenze per una durata di 30 giorni. La postazione dedicata alla
segreteria e accoglienza, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà essere
eventualmente adeguata. Consentire l’accesso solo agli utenti correttamente registrati.
▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
▪ Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C
▪ Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti.
▪ È necessario rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più
punti delle aree (es. biglietteria, sale, aule, servizi igienici, etc.), e promuoverne l’utilizzo frequente.
▪ Nelle sale convegno, garantire l’occupazione dei posti a sedere in modo da favorire il distanziamento
minimo di almeno 1 metro; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate
a prevenire il contagio tramite droplet. Il tavolo dei relatori e il podio per le presentazioni dovranno
essere riorganizzati in modo da consentire una distanza di sicurezza che consenta a relatori/moderatori
di intervenire senza l’uso della mascherina.
▪ I dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori (es. microfoni, tastiere, mouse,
puntatori laser, etc) devono essere disinfettati prima dell’utilizzo iniziale, verificando che siano
disconnessi dal collegamento elettrico. Successivamente devono essere protetti da possibili
contaminazioni da una pellicola per uso alimentare o clinico da sostituire possibilmente ad ogni
utilizzatore.
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 67 di 72
▪ Tutti gli uditori e il personale addetto all’assistenza (es. personale dedicato all’accettazione, personale
tecnico, tutor d’aula), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno
indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e
procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni igienizzanti.
▪ Nelle aree poster, riorganizzare gli spazi in modo da favorire il rispetto del distanziamento interpersonale,
valutando il contingentamento degli accessi, e promuovere la fruizione in remoto del materiale da
parte dei partecipanti. Eventuali materiali informativi e scientifici potranno essere resi disponibili
preferibilmente in espositori con modalità self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle
mani) o ricorrendo a sistemi digitali.
▪ Nelle aree espositive, riorganizzare gli spazi tra le aree dei singoli espositori in modo da favorire il
rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi ai singoli
stand. Eventuali materiali informativi, promozionali, gadget potranno essere resi disponibili
preferibilmente in espositori con modalità self- service (cui il visitatore accede previa igienizzazione
delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali.
▪ Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni
attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai
servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e
snack).
▪ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di
permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire
l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento
deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è
obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni
caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto,
e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di
filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del
ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle
portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 68 di 72
SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE
Le presenti indicazioni si applicano a sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse; per quanto
riguarda attività complementari (e. ristorazione) si fa riferimento ai protocolli specifici.
▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i
clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi
audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il
rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore
stesso.
▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
▪ Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C.
▪ Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature (giochi, terminali ed apparecchi VLT/AWP,
tavoli del bingo, ecc.) per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di
persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad
eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento
interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. In caso di presenza di
minori che necessitano di accompagnamento consentire l’accesso a un solo accompagnatore per
bambino. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.
▪ Il gestore è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei clienti in
tutte le aree (comprese le aree distributori di bevande e/o snack, aree fumatori, ecc.) per evitare
assembramenti, come indicato al punto precedente.
▪ Mantenere, se possibile, un registro delle presenze per una durata di 30 giorni, nel rispetto della
normative sulla privacy.
▪ Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel
rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
▪ Il personale di servizio deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igienizzazione
delle mani.
▪ La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il
personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni
caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
▪ Dotare il locale di dispenser con soluzioni igienizzanti per l’igiene delle mani dei clienti in punti
ben visibili all’entrata, prevedendo l’obbligo di frizionarsi le mani già in entrata. Altresì prevedere la
collocazione di dispenser in vari punti del locale in modo da favorire da parte dei frequentatori l’igiene
delle mani prima dell’utilizzo di ogni gioco/attrezzatura.
▪ I clienti dovranno indossare la mascherina negli ambienti al chiuso e all’esterno tutte le volte che non è
possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro.
▪ Periodicamente (almeno ogni ora), è necessario assicurare pulizia e disinfezione delle superfici dei giochi
a contatto con le mani (pulsantiere, maniglie, ecc).
▪ Le apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate non devono essere usate. Non
possono altresì essere usati i giochi a uso collettivo in cui non sia possibile il distanziamento
interpersonale di almeno 1 metro.
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 69 di 72
▪ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di
permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire
l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento
deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è
obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni
caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto,
e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di
filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del
ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle
portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 70 di 72
DISCOTECHE
Le presenti indicazioni si applicano alle discoteche e ad altri locali assimilabili destinati all’intrattenimento
(in particolar modo serale e notturno). Per eventuali servizi complementari (es. ristorazione,
produzioni musicali, spettacoli, etc.) attenersi alle specifiche schede tematiche.
▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i
clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi
audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il
rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del
visitatore stesso.
▪ Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di
persone. Al solo fine di definire la capienza massima del locale, garantire almeno 1 metro tra gli
utenti e almeno 2 metri tra gli utenti che accedono alla pista da ballo. Se possibile organizzare
percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.
▪ Prevedere un numero di addetti alla sorveglianza del rispetto del distanziamento interpersonale
adeguato rispetto alla capienza del locale, come sopra stabilita. A tal fine si promuove l’utilizzo di
contapersone per monitorare gli accessi.
▪ Garantire, se possibile, un sistema di prenotazione, pagamento tickets e compilazione di modulistica
preferibilmente on line al fine di evitare prevedibili assembramenti, e mantenere un registro delle
presenze per una durata di 30 giorni, nel rispetto della normative sulla privacy.
▪ Deve essere rilevata la temperatura corporea ai clienti, impedendo l’accesso in caso di temperatura >
37,5 °C.
▪ Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a
37,5°C.
▪ La postazione dedicata alla cassa, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà
essere adeguata. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
▪ Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti.
▪ È necessario rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani per gli utenti e per il personale in
più punti delle aree, prevedendo l’obbligo di utilizzo da parte degli utenti prima dell’accesso ed
all’uscita di ogni area dedicata al ballo, alla ristorazione, ai servizi igienici, ecc.
▪ Con riferimento all’attività del ballo, tale attività in questa fase può essere consentita esclusivamente
negli spazi esterni (es. giardini, terrazze, etc.).
▪ Gli utenti dovranno indossare la mascherina negli ambienti al chiuso e all’esterno tutte le volte che
non è possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro. Il personale di servizio deve
utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igienizzazione delle mani.
▪ Nel rispetto delle indicazioni generali contenute nella scheda dedicata alla ristorazione, nel caso
delle discoteche non è consentita la consumazione di bevande al banco. Inoltre, la
somministrazione delle bevande può avvenire esclusivamente qualora sia possibile assicurare il
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 71 di 72
mantenimento rigoroso della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, che dovranno
accedere al banco in modalità ordinata e, se del caso, contingentata.
▪ I tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale
preferibilmente di almeno 1 metro e mezzo tra le persone, comunque non inferiore ad almeno 1
metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al
distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale
distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire
il contagio tramite droplet.
▪ Ogni oggetto fornito agli utenti (es. apribottiglie, secchielli per il ghiaccio, etc.), dovrà essere
disinfettato prima della consegna.
▪ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di
permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire
l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento
deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è
obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In
ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria natural e/o attraverso
l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante
del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento
delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
▪ Nel caso di attività complementari che prevedono la condivisione di oggetti (es. giochi da tavolo,
biliardo), adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli
stessi oggetti e obbligare comunque all’uso della mascherina e alla disinfezione delle mani prima di
ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti
devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo. È vietato l’utilizzo di strumenti di
gioco per i quali non è possibile una disinfezione ad ogni turno (es. carte da gioco) e il mantenimento
della distanza personale di almeno 1 metro (es. calciobalilla).
▪ Garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle superfici, con particolare riguardo per le
superfici maggiormente toccate dagli utenti e i servizi igienici.
13/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 76 Pag. 72 di 72