Il Tar del Lazio, accogliendo la richiesta presentata dall’operatore telefonico Iliad Italia spa, parte dell’omonimo gruppo francese, ha annullato l’ordinanza con cui a settembre il Comune di Anzio ha ordinato alla società la demolizione di un ripetitore. Iliad Italia ha realizzato una stazione radio base in via dell’Acquario, nel quartiere Zodiaco. Il Comune prima ha ordinato alla spa di bloccare i lavori e poi, il 12 settembre scorso, di abbattere il ripetitore telefonico. Iliad Italia ha a quel punto impugnato le due ordinanze e parte dello stesso regolamento comunale in materia, approvato il 30 aprile scorso, chiedendo al Tar del Lazio di sospendere subito quei provvedimenti e una volta esaminata nel merito la vicenda di annullarli. I giudici amministrativi, ritenendo che soprattutto per quanto riguarda il silenzio assenso, che secondo la spa sarebbe scattato dopo aver chiesto all’ente locale l’autorizzazione per la stazione radio base, occorresse fare degli approfondimenti, ha accolto la richiesta dell’azienda di congelare gli atti impugnati. Decidendo poi nel merito, i giudici amministrativi hanno ora avallato la scelta dell’ente di contestare il carattere abusivo dei lavori, non essendo ancora scattato il silenzio-assenso al momento delle contestazioni fatte a Iliad, ma hanno ugualmente annullato l’ordine di abbattimento disposto precisando che la stazione radio base si trova a cento metri da un impianto sportivo e dunque da un sito sensibile. Il Tar ha sottolineato infatti che per legge sono state equiparate le infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazioni alle opere d’urbanizzazione primaria. E dunque i ripetitori possono essere realizzati in qualsiasi parte del territorio comunale, essendo compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche in funzione della realizzazione della copertura di rete. Per tutelare anche la salute dei cittadini, è possibile vietarli in alcune zone, ma va data comunque ai gestori telefonici la possibilità di costruirli in altre, consentendo loro la giusta copertura di rete anche nelle aree sensibili. E questo con la ricorrente non sarebbe accaduto. Ordinanza annullata dunque, “con obbligo” dell’ente locale di “rideterminarsi nel rispetto dei principi” evidenziati dai giudici. Il Comune in pratica dovrà trovare una soluzione per far realizzare a Iliad un ripetitore in grado di garantire la necessaria copertura di rete.