Assonautica Romana, di concerto con Assonautica Italiana e Assonautica Acque interne Lazio e Tevere, ha scritto al Governatore del Lazio Nicola Zingaretti e agli assessori Paolo Ornelli, Enrica Onorati e Mauro Alessandri per ringraziare per l’attenzione posta finora verso il settore della Nautica e della Filiera Nautica, ma per la fase due propone di consentire, anche per il tramite di un nuovo Atto ricognitorio e novativo, valevole – al momento – dal prossimo 4 maggio al 17 maggio p.v., alcune attività.
“Si chiede a Codesta Regione – spiega il Vice Presidente di Assonautica Romana Antonio Bufalari e anche Presidente della Capo d’Anzio – che su esempio di altre Regioni, vengano integrate – sia temporalmente che nel merito – le Ordinanze già emesse, secondo le indicazioni e i suggerimenti che sottoponiamo alla vostra attenzione”.
1) Attività manutentive: lo spostamento, via terra, mare e/o acque interne, nell’ambito del territorio regionale, dell’armatore, del proprietario/armatore o del marinaio con regolare contratto di lavoro, esclusivamente per lo svolgimento, per non più di una volta al giorno, delle attività di manutenzione, riparazione e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione di natanti e imbarcazioni da diporto. Il tutto si dovrà svolgere nel rispetto di quanto previsto dai DPCM e di tutte le norme di sicurezza relative al mantenimento del contagio da COVID-19. Inoltre, viene consentito all’armatore/proprietario o ad un suo marinaio (con regolare rapporto di lavoro) di eseguire lo spostamento, nell’ambito dei confini regionali dell’unità da diporto dal posto barca al cantiere e viceversa per l’esecuzione delle attività di manutenzione.
2) Filiera nautica: il regolare svolgimento di attività economiche funzionali ad assicurare la continuità della filiera, come venditori di accessori nautici o da pesca, ricambi, etc…
3) Navigazione costiera: la navigazione, sia in mare che in acque interne, con unità da diporto entro i confini regionali. Oltre al conduttore dell’imbarcazione può essere prevista la presenza a bordo solo di un’altra persona. Si noti bene: in questo caso potrebbe esser considerato come obbligatorio il rientro in giornata presso il porto abituale. Inoltre, soprattutto al fine di tutelare le comunità dell’arcipelago pontino, potrebbe esser valutata una limitazione spaziale alla navigazione, come la distanza di 3/6 (tre/sei) miglia dalla linea di costa. Pertanto, potrebbe essere interdetta la navigazione nelle acque prospicenti le isole Pontine, per qualsiasi unità da diporto proveniente dalla terraferma o da altre isole, con una fascia di rispetto di 3/6 (tre/sei) miglia dalla linea di costa delle isole, fatta eccezione per i natanti e le imbarcazioni attualmente ormeggiate nei porti, marine ed approdi delle isole che pertanto possono navigare entro le 3/sei (tre/sei) miglia dalla costa della propria isola.
4) Attività di Pesca sportiva: lo spostamento all’interno del proprio comune o verso altro comune per lo svolgimento in forma amatoriale di attività di pesca, esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19, alle seguenti condizioni: a. limitatamente alla pesca sia da terra sia in acque interne sia in mare; b. svolta da persona abilitata all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa in possesso di copia della comunicazione effettuata ai sensi del Decreto ministeriale 6 dicembre 2010; c. con non più di due persone per imbarcazione, delle quali almeno una abilitata, nel caso di pesca in acque interne o in mare; d. nel rispetto della normativa vigente in merito all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa. 5) Sport acquatici: lo spostamento individuale, anche in comune diverso da quello di residenza, per attività motoria e attività all’aria aperta, compresi gli sport acquatici, esercitati tramite mezzi nautici quali canoa, surf, windsurf e kitesurf, con divieto di assembramenti e con l’obbligo di rispetto della distanza di due metri dalle persone e di svolgimento in forma individuale delle attività sportive, salvo quelle accompagnate in quanto minori o non autosufficienti, utilizzando mascherine e guanti o garantendo l’igiene con idoneo liquido igienizzante.