Home Cronaca Figli tolti ad un’infermiera di Anzio, le precisazioni degli avvocati del padre

Figli tolti ad un’infermiera di Anzio, le precisazioni degli avvocati del padre

Riceviamo e pubblichiamo
I sottoscritti avvocati Claudio IOVANE e Giuseppina VIVIANO, nella loro qualità di difensori del padre, ed in quanto dallo stesso espressamente autorizzati ai fini della presente richiesta, nel richiamare la pubblicazione avvenuta in data 15 aprile 2020 sul Vostro giornale e sito online  “ILCLANDESTINOGIORNALE” ”  dal titolo ”  TOLGONO I FIGLI AD UN’INFERMIERA PERCHE’ A RISCHIO COVID “, avvertono la legittima esigenza, ai sensi della legge n.47/1948, di replicare alla gravissime inesattezze in essa notizia riportate, poiché la vicenda familiare in esso articolo riportata, nei termini fotografati sia il titolo che dal contenuto dello stesso articolo, presenta una oggettiva quanto pericolosa mistificazione del dato di Verità e realtà, tale da ledere gravemente la dignità del padre,  e dei suoi figli, oltre che censurare con eccesso di imprudenza un provvedimento adottato in via provvisoria del Tribunale di Velletri e come potenzialmente rivedibile dalla stessa Magistratura designata alla trattazione del giudizio di separazione in corso tra le parti.

1. Già il titolo dell’articolo, stante il virgolettato, riporta una dichiarazione assolutamente falsa.

Invero, il Giudice, con il provvedimento dell’8 aprile scorso, NON ha assolutamente tolto i figli alla loro madre, né ha revocato alcun ruolo o funzione genitoriale materna, avendo semplicemente disposto il loro collocamento temporaneo presso l’abitazione paterna (ove già erano collocati, con decorrenza venerdì 3 aprile, su accordo delle parti) “… quantomeno in via provvisoria e per l’intero periodo di concomitante vigenza dello stesso di emergenza, ovvero fino alla udienza fissata per la comparizione delle parti“ – (udienza fissata per il giorno di martedi’, 28 aprile 2020), e con espressa regolamentazione della frequentazione materna assicurata “…mediante soluzioni di telefonate e videochiamate con l’uso di smartphone o tablet, a mezzo dei comuni sistemi applicativi.

2. Innanzittutto NON RISPONDE A VERITA’ che la moglie e il marito si erano separati giudizialmente due anni fa. Dopo una sentenza di separazione del 2013, i coniugi avevano tentato per circa un paio di anni una riconciliazione, ma senza fortuna, al punto da arrivare ad una soluzione concordata, con la ripresa della separazione negli ultimi tre anni stabilendo un collocamento dei figli equamente suddiviso ed il mantenimento diretto degli stessi per il periodo di loro permanenza presso ciascun genitore. Assetto genitoriale, questo, durato fino a tutto il 2019, allorquando solo nel gennaio 2020 la ex moglie, ha ripresentato la domanda di separazione, e da quel momento – DUNQUE RITENENDO INESISTENTE QUALSIASI PROVVEDIMENTO!! – ha deciso UNILATERALMENTE di gestire l’affidamento dei figli, IMPONENDO che l’ex marito potesse tenerli solo il sabato e la domenica a settimane alterne!,

3. Il provvedimento tanto contestato dalla ex coniuge, emesso in via cautelare proprio nell’ambito del procedimento di separazione in corso . e di cui ANCORA NON SI E’ CELEBRATA ALCUNA UDIENZA PRESIDENZIALE!! – consegue a conforme ricorso dell’ex marito, formulato sul presupposto di avere sin dal 10 marzo precedente, più volte invocato alla ex moglie, senza aver mai ricevuto una qualsiasi risposta, di aderire bonariamente alla soluzione di condividere la scelta del temporaneo trasferimento dei figli presso l’abitazione paterna, in considerazione:

a) dell’apice di gravità della situazione di contagio pandemico del Covid-19 in atto che coinvolgeva – e coinvolge ancora oggi – la stessa area geografica pontina dove la ex moglie svolge quotidianamente l’attività di infermiera presso il locale presidio ospedaliero;

b) del potenziale rischio  incombente sulla ex moglie di essere esposta a tali gravi conseguenze, a differenza dell’ex marito,  lavorativamente stabilizzatosi nella propria abitazione in smart-working, e quindi totalmente disponibile ad accudire per l’intero giorno i figli,  in ragione della restrizione coatta disposta per evitare il contagio;

c)  della indispensabilità di osservare i noti provvedimenti governativi adottati, e da ultimo del ben noto Decreto Legge 25.3.2020 n. 19, con il quale si è inteso affermare e normare la indispensabilità (art. 1) di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 …attraverso l’adozione di specifiche misure come previste al comma 2, con specifico richiamo allo stato di emergenza fissato nel suo termine alla data del 31 luglio 2020, rinnovandosi alla lettera d) dello stesso comma 2 del citato art. 1, l’ applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano. E sul punto, il richiamo nel ricorso del nostro assistito ad un elenco di fonti giornalistiche, per affermare il progressivo incremento del numero dei contagi e dei morti, per come essere riferiti al Presidio Ospedaliero di Anzio-Nettuno ove lavora la ex moglie;

d) della recrudescenza del dramma dell’evoluzione epdemiologica ampiamente manifestato anche all’interno dei presidi ospedalieri e sanitari in genere, con potenziale esposizione al contagio del personale medico ed infermieristico, come le note cronache riportano. A  prescindere dal fatto di essere o meno presidio Covid 19, basti ad esempio accennare al dramma di contagio delle RSA.

Non è dunque assolutamente vero che il Tribunale abbia tolto i figli alla madre, posto che la modalità di frequentazione dei figli stabilita con le videochiamate è perfettamente allineata alla stragrande maggioranza delle decisioni di tanti Tribunali che in questo periodo ne stanno appunto regolamentando – DI NECESSITA’!! – i termini e le modalità di visita, per il fatto di ritenere che il diritto di visita, nei casi di emergenza come questi, debba recedere rispetto alla superiore esigenza di tutela della salute dei minori ma anche dell’interesse pubblico a contenere il contagio epidemico: da ultimo Trib. Vasto, 2.4.2020; Trib. Bari, 26.3.2020, App. Bari, 26.3.2020; App. Lecce, 20.3.2020; App. Bari, 16.3.2020; Trib. Napoli, 26.3.2020; Trib. Matera, 12.3.2020. In questi casi, le decisioni hanno riguardato i padri senza che alcuno di essi sollevasse alcun analogo rancoroso dispregio ai provvedimenti – che vanno sempre rispettati, con tutte le garanzie di legge – e senza alcuna denigratoria levata di scudi.

Appare quindi fin troppo gratuito ed in ogni caso del tutto inconferente il giudizio di censura che appare manifestato, nell’intervento giornalistico, da soggetti vicini lavorativamente alla infermiera; come appare alquanto imprudente e contrario alla tutela dell’immagine del minore il citare i nomi dei figli, posto che ulteriore “indizio” per un facile individuazione del nucleo familiare in una piccola città come Anzio, a dispetto anche della dignità ed onore, oltre che della privacy dei minori e dello stesso padre, persona ben nota agli ambienti del territorio pontino per la sua dirittura morale e stimato professionista.

Valga segnalarsi che il clamore giornalistico che ha inteso innescare la ex moglie  ha solo un chiaro fine strumentale, diretto solo ad una denigrazione della figura genitoriale paterna, come peraltro sta emergendo in numerosi social, non potendosi nascondere il timore di una spiacevole ripercussione sulla trattazione del giudizio, attesa l’oramai imminente udienza del giorno 28 aprile pv,

Un plauso, invece, un apprezzamento a tutte quelle operatrici sanitarie e medici che hanno volontariamente e con ammirevole buon senso deciso di allontanarsi loro dai figli e dai nuclei familiari per proteggerli dal rischio di contagio: valga a titolo esemplificativo l’episodio di cronaca di Pordenone,  l’episodio della infermiera Mara di Trieste, intervistata il 16 aprile nel corso della trasmissione LaVita in Diretta, e tanti altri operatori pure portati agli onori delle cronache per le loro scelte di via siano di esempio alla gestione di buon senso della responsabilità genitoriale.

Buon senso che nel nostro caso, è stato invano implorato dal nostro assistito .

Avv. Claudio Iovane                                                       Avv. Giuseppina Viviano