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Covid 19, ecco le ultime novità dell’Inps sulle indennità contabili e fiscali

Nella giornata di oggi, in attesa che venga attivato il canale di trasmissione delle domande e che soprattutto venga resa nota la documentazione necessaria da consegnare ai patronati per la spedizione delle stesse, l’Inps ha pubblicato una nuova circolare per circoscrivere i dettagli contabili e fiscali dell’indennità “Covid 19” e le categorie che specificatamente vi rientrano. Per rendere più chiara possibile l’individuazione delle categorie coinvolte da questa indennità e i requisiti necessari, ritengo utile fare una suddivisione in base a chi sono rivolte.

1) Indennità liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

L’indennità è rivolta ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo, iscritti alla Gestione separata Inps. Questi soggetti non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

L’indennità è riconosciuta anche ai collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla medesima data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata Inps, non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Per questa tipologia di lavoratori è prevista la corresponsione di una indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro che non concorre alla formazione del reddito.

2) Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Inps

E’ prevista una indennità a favore dei lavoratori iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Sono ricomprese le figure degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome. La prestazione è riconosciuta a queste categorie di lavoratori a condizione che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che non siano iscritti, al momento della presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata Inps. Tra i beneficiari sono compresi anche i soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco. Per questi lavoratori è prevista la corresponsione di una indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro che non concorre alla formazione del reddito.

3) Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali

E’ prevista una indennità per il mese di marzo 2020 a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

In particolare questa è rivolta ai lavoratori dipendenti con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che alla data del 17 marzo 2020 non abbiano in essere alcun rapporto di lavoro dipendente.

Per questi lavoratori è prevista la corresponsione di una indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro che non concorre alla formazione del reddito. Trattandosi questa di una disposizione applicabile esclusivamente ad una specifica categoria di lavoratori, si è reso necessario individuare le attività economiche di interesse e la categoria di lavoratori destinatari a questa indennità. Per semplicità ne elenco le più rappresentative legate al nostro tessuto economico territoriale:

– alberghi;

– villaggi turistici;

– colonie marine;

– affittacamere, case vacanze, bed and breakfast e residence;

– alloggi connessi ad aziende agricole;

– aree campeggio;

– ristorazione con somministrazione;

– ristorazione connesse ad aziende agricole;

– ristorazione ambulante;

– ristorazione da asporto

– bar, pub, birrerie, caffetterie ed enoteche;

– stabilimenti balneari;

– gelaterie e pasticcerie;

– agenzie di viaggio;

– guide ed accompagnatori turistici.

4) Indennità ai lavoratori del settore agricolo

E’ previsto il riconoscimento di una indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro, in favore degli operai agricoli a tempo determinato. Nell’ambito di applicazione rientrano anche le figure equiparate come piccoli coloni e compartecipanti familiari. L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito, può essere riconosciuta, purché questi lavoratori abbiano svolto nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo e purché non siano titolari di trattamento pensionistico diretto.

5) Indennità lavoratori dello spettacolo

E’ prevista una indennità a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo alla quale possono accedere i lavoratori iscritti al predetto Fondo, non titolari di trattamento pensionistico diretto, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 allo stesso Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, da cui deriva nel medesimo anno 2019 un reddito non superiore a 50.000 euro. Questi lavoratori non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

Per questi lavoratori è prevista la corresponsione di una indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro che non concorre alla formazione del reddito. I lavoratori destinatari di tutte queste tipologie di indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica. A tal fine, si possono utilizzare i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e come sempre ci si può rivolgere agli Enti di Patronato. Le tipologie di indennità una tantum sono specificate nella scheda informativa “INDENNITA’ COVID 19” presente sul sito internet dell’INPS.

Si rammenta infine che sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola (fino al 1 giugno) e delle Naspi (dai precedenti 68 giorni a 128 giorni).

Roberto Alicandri
Consigliere comunale PD Nettuno
Responsabile Patronato Encal Cisal Anzio e Nettuno

Per altri quesiti o per l’invio delle domande d’indennità Covid 19 potete scrivere a: encal_anzio@virgilio.it