E’ stata approvata oggi in Regione Lazio la nuova legge sul demanio marittimo per il turismo. La novità più grande riguarda la quota minime di spiagge libere all’interno del Comune che dovranno essere almeno il 50% dell’arenile di propria competenza. In caso di mancato rispetto di tale previsione, i Comuni non potranno più rilasciare nuove concessioni e saranno tenuti a stabilire nel proprio Pua le modalità e i criteri attraverso i quali raggiungere la percentuale suddetta alla scadenza delle concessioni in essere. In questo 50% i Comuni sono tenuti a garantire un’equilibrata presenza di spiagge libere e di spiagge libere con servizi. Viene introdotto a tal fine il concetto di ambito omogeneo all’interno del quale deve essere prevista una quota di spiagge libere o spiagge libere con servizi pari almeno al 20%.
Con questa nuova legge cambia anche la classificazione che da oggi si dividerà stabilimenti balneari, spiagge libere con servizi e spiagge libere. Sulle spiagge libere e sulle spiagge libere con servizi sarà vietato il preposizionamento di attrezzature balneari e l’organizzazione dei servizi alla balneazione non può, in nessun caso, precludere la libera fruizione dell’arenile.
Novità anche sulla trasparenza e sulla legalità. I Comuni del litorale saranno tenuti a pubblicare sui propri siti istituzionali tutte le informazioni identificative relative alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative del proprio territorio, informazioni comprensive di canoni concessori e imposta regionale dovuta. La mancata pubblicazione da parte del Comune di questi dati precluderà ogni accesso alle agevolazioni finanziarie regionali destinate ai Comuni del litorale.
Introdotta anche una norma per incentivare e regolamentare la destagionalizzazione delle attività turistico ricreative in concessione sul demanio marittimo al fine di consentire un uso pubblico del mare e valorizzare anche economicamente nella stagione invernale il nostro litorale.
I Comuni dovranno infine adottare, o adeguare i Pua già adottati, secondo le linee guida approvate con il Pua regionale entro 180 giorni, decorsi i quali la Regione eserciterà i poteri sostitutivi. In ragione di tale disposizione, per la prima volta nel Lazio si pongono le basi per una pianificazione unitaria dell’utilizzo delle spiagge. Nelle more dell’adozione del PUA regionale continuano ad applicarsi i PUA già vigenti e proseguono le procedure di adozione/approvazione di nuovi Pua.