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Bambinopoli ad Anzio, il Comitato di zona scrive ai consiglieri comunali

Riceviamo e pubblichiamo, dal Comitato di cittadini per la difesa di Bambinopoli una lettera inviata al Sindaco ed ai Consiglieri del Comune di Anzio

Bambinopoli

Riceviamo e pubblichiamo, dal Comitato di cittadini per la difesa di Bambinopoli una lettera inviata al Sindaco ed ai Consiglieri del Comune di Anzio e, per conoscenza al Presidente della Regione Lazio; al Prefetto di Roma; al MIBACT Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio; al Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma, al Direttore della Regione Lazio per il Territorio, Urbanistica e Mobilita’ – Area Vigilanza Urbanistica – Edilizia e Contrasto all’abusivismo;  Marina Inches responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di Anzio; ai Partiti politici e associazioni come da elenco separato; agli Organi di stampa come da elenco separato

Oggetto: Nuovo piano particolareggiato del Centro urbano di Anzio.

“Si apprende da organi di informazione locale che il giorno 14 novembre p.v. si svolgerà presso il Comune di Anzio apposita riunione volta a fornire ai Signori Consiglieri chiarimenti utili in merito alla proposta di variante urbanistica di cui all’oggetto. Negli articoli si legge che, nell’occasione, sarà consentito agli eventi causa di “vedere le carte e il progetto” per le successive determinazioni. Al riguardo, il Comitato dei cittadini intende da subito evidenziare che la situazione dell’area denominata “Bambinopoli”, situata nel Centro urbano di Anzio tra le vie Breschi, Zannelli, De Angelis è già stata ampiamente e formalmente chiarita in più occasioni e che la specifica proposta riportata nel nuovo Piano particolareggiato rappresenta, così come oggi predisposta, un tentativo di aggiramento delle recenti sentenze della Magistratura amministrativa in materia nonché dei vincoli imposti dalla normativa vigente. In tale quadro, l’eventuale approvazione delle nuova disciplina urbanistica per l’area in questione, configurerebbe una condotta in contrasto con i principi costituzionali di “buon andamento, imparzialità e trasparenza” dell’azione amministrativa.Di fatto, ancora una volta risulterebbero anteposti gli interessi speculativi rispetto alle legittime e inderogabili esigenze dei cittadini che hanno ripetutamente evidenziato l’incompatibilità dell’edificazione di “Bambinopoli” a fronte della mancanza di spazi verdi e di sufficienti aree di parcheggio previste dalla legge nonché per la mancanza delle minime condizioni di sicurezza per il transito dei mezzi di soccorso e per la mobilità di pedoni e studenti costretti, per assenza di marciapiedi, a trasferirsi sulla carreggiata riservata alle auto, correndo giornalmente il rischio di essere travolti dalle vetture in transito. Si rammentano di seguito gli elementi salienti e le gravi violazioni che caratterizzano le vicissitudini di “Bambinopoli”:

a. si tratta di un’area posta nella “fascia protetta costiera” e tra le zone di interesse archeologico, qualificata sino al 2004 come “zona a verde pubblico attrezzato ed a verde vincolato”;

b. riclassificata nel 2004 in zona edificabile B2, l’area è stata ceduta nel 2009 con progetto già approvato, concernente l’edificazione di nr. 2 ecomostri di 60 appartamenti, risultato illegittimo per le seguenti ragioni:

(1). Violazione delle altezze massime consentite nelle zone B2.

– Come si evince dalle sentenze della magistratura amministrativa, si valuta che l’altezza massima degli edifici avrebbe dovuto essere inferiore ai 15 mt, in luogo dei 20 stabiliti dal progetto, il cui permesso di costruire n. 29795 dell’11.6.2009 rilasciato dal Comune di Anzio è stato successivamente annullato (Cfr. sentenza del Consiglio di Stato, n. 1059 del 20.02.2013 Sez. 4 e decisione del TAR Lazio Sez. seconda quater n. 04848/2013);

– in ogni caso, il Piano Territoriale Paesistico all’art. 42 stabilisce che le nuove costruzioni, laddove ammesse, non potranno mai essere superiori ai m. 15;

– nel merito, il nuovo Piano particolareggiato, all’Art. 28 – Scheda comparto C08, prevede per gli edifici realizzabili sull’area in questione altezze superiori ai 15 m., in contrasto con le sentenze e normativa sopra richiamate.

(2). Violazione per l’abbattimento di alberature ad alto fusto (n. 12 Pini e n. 12 Platani). In proposito si rammenta che ai sensi di quanto previsto dall’art. 21.4 delle NTA nelle zone B2 del Centro Storico il progetto avrebbe dovuto interessare la sola superficie non coperta da alberature ad alto fusto. Come si evince dalla richiamata decisione del TAR n. 04848/2013, in relazione alla violazione di tale prescrizione, l’Autorità giudiziaria dopo aver proceduto, in un primo momento, al sequestro dell’area ne aveva previsto successivamente il dissequestro e “l’emissione di un decreto penale di condanna per falso, nei confronti del tecnico che aveva elaborato il progetto”.

(3). Violazione dell’art. 15 comma 2 delle Norme Tecniche Attuative (NTA). – tale norma stabilisce che, nella fattispecie di Bambinopoli, quale area precedentemente “vincolata”, il 50% della superficie complessiva del comparto avrebbe dovuto essere adibita ad uso pubblico;

– nel merito, il nuovo Piano Particolareggiato (Art. 28 – Scheda comparto C08) prevede una ulteriore riduzione dal 50% al 20% dell’area da adibire ad uso pubblico in contrapposizione alle esigenze della cittadinanza ed in contrasto con le più recenti leggi regionali che prevedono la limitazione del consumo di suolo nei centri urbani nonché la riqualificazione delle aree già degradate.

3 (4). Violazione dell’art. 18 delle NTA. Tale norma pone l’obbligo per tutte le zone B prospettanti su strade di qualsiasi tipo e natura purché pubbliche, alla realizzazione di un marciapiede all’interno del proprio lotto di larghezza non inferiore a metri 1,8 per tutto il tratto adiacente alle strade. (5). Presunta inefficacia dei rilievi archeologici eseguiti nel 2006 e nel 2009. In merito si è già provveduto ad interessare la Soprintendenza competente atteso che dalla consultazione di un ingrandimento aerofotografico recentemente acquisito, risulterebbe, per contro, essere presente sull’area un reticolo di muretti perimetrali, presumibilmente appartenenti ad un antico insediamento. (6). Vizio nell’applicazione delle procedure previste dal Codice degli Appalti art. 91, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006. Dagli atti amministrativi pubblicati sul sito del Comune si desume che l’affidamento dell’incarico sia stato effettuato con procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, allorché la legge preveda che per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti debbano valutare in via prioritaria l’opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee certamente più idonea a garantire la necessaria trasparenza e l’adeguata predisposizione di una pianificazione complessa e di lungo periodo. E’ ben noto che “Bambinopoli” sia appartenuta in passato a Società amministrate da ex Autorità comunali o da soggetti legati da affinità di parentela. Tale condizione non può tuttavia consentire che i cittadini vengano suddivisi nelle categorie di serie A e B né che la legge possa trovare a seconda dei casi una differente applicazione o prevedere particolari “agevolazioni”. Si esprime sbigottimento per le tante violazioni registrate nonché per l’inerzia sin qui dimostrata dall’Amministrazione che a distanza di anni non ha ancora adottato alcun tipo di provvedimento per il ripristino dei danni ambientali e paesistici arrecati sul lotto in questione a seguito dell’abbattimento delle alberature d’alto fusto e malgrado le prescrizioni e i vincoli imposti da norme tecniche e dai Piani paesistici territoriali. La recinzione di Bambinopoli è ancora oggi, a distanza di anni, costituita da lamiera deteriorata mentre parti del muro perimetrale crollato, giacciono da mesi lungo la strada pubblica intralciando la viabilità e facendo anche in questo caso registrare una incomprensibile inerzia dell’Amministrazione pubblica; non è dato sapere se per l’impossibilità di attuare le ordinanze comunali, per inefficienza o per inqualificabile atto di spregio nei confronti dei cittadini e di deferenza verso la proprietà del lotto. Le realtà comunali non potranno mai essere considerate delle enclaves né il cittadino può essere lasciato solo a difendere ed affermare i propri diritti. Per tali ragioni il Comitato invoca con forza l’azione di vigilanza, controllo e di intervento di tutte le Istituzioni sovraordinate preposte a garantire, per quanto di rispettiva competenza, che l’operato della pubblica amministrazione locale risponda esclusivamente agli interessi generali e si conformi ai valori della lealtà, legalità e imparzialità. In conclusione, ogni attività di edificazione sull’area di Bambinopoli non potrà prescindere dall’esigenza di garantire la sicurezza dei luoghi e dei pedoni, la salvaguardia della qualità urbana, degli spazi verdi e delle aree di parcheggio. Né potranno essere conseguentemente elusi: (1). i limiti di altezza massima degli edifici non superiori ai 15 m (DM 1444/ 68 – NTA Art. 15 / 21.4 – Sent. C.S. 1059 del 20.02.2013, PPT art. 42); (2). il ripristino e la salvaguardia dei n. 24 alberi ad alto fusto preesistenti (NTA art. 21.4); (3). il rispetto del vincolo conformativo, concernente la realizzazione del Comparto pari al 50% della superficie del lotto da adibire ad usi pubblici (NTA art. 15.2) (4). il rispetto dell’art. 18 delle NTA che obbliga in tutte le zone B prospettanti su strade di qualsiasi tipo e natura purché pubbliche, alla realizzazione di un marciapiede all’interno del proprio lotto di larghezza non inferiore a metri 1,8 per tutto il tratto adiacente alle strade. (5). gli obblighi di tutela e salvaguardia dei resti archeologici eventualmente presenti nell’area in questione; (6). la necessaria verifica della corretta applicazione delle procedure di affidamento scelte per la predisposizione del Piano particolareggiato che risulterebbero aver disatteso l’art. 91, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006. Per quanto sopra esposto, il Comitato si riserva di adire alle vie giurisdizionali a tutela dei propri interessi legittimi, laddove nelle future determinazioni e nelle scelte già attuate dovessero essere riscontrate violazioni di legge.

Per le comunicazioni il Comitato indica il seguente recapito:

Dr. Maurizio Palmese – Via Zannelli, 5 – 00042 Anzio (RM)

PEC mauriziopalmese@pec.it

Mail maurizio.palmese@fastwebnet.it