Home Politica Anzio – Cafà incompatibile, ma è solo un fraintendimento

Anzio – Cafà incompatibile, ma è solo un fraintendimento

Nei giorni scorsi è stata diffusa la notizia di una possibile incompatibilità dell’Assessore alle Politiche sociali della giunta Bruschini ad Anzio, Roberta Cafà, a causa di una pendenza amministrativa con l’Ente comunale che contestava all’Assessore un arretrato consistente rispetto ad alcune imposte comunali. Oggi, arriva la precisazione direttamente dall’Ufficio tributi del Comune, che spiega: “si è trattato di un mero fraintendimento tra le parti”. In sostanza delle cartelle esattoriali (non a nome dell’assessore ma di un familiare) su cui era stata chiesta un’ingiunzione, erano state raetizzate. Dopo un primo versamento l’assessore aveva annunciato il saldo alla fine della stagione estiva e, il mancato pagamento di una rata è stato “erroneamente interpretato come una volontà di non adempiere dalla quale è scaturita una lettera di sollecito/sollecitazione”. A spiegare il disguido, con una nota ufficiale, il Responsabile del Servizio Complesso Politiche delle Entrate e Demanio Marittimo, Luigi D’Aprano.

Nessuna causa di incompatibilità, quindi, per l’assessore in relazione ad un debito di 3.314, 69 euro. “In relazione alla comunicazione riferita alla conclusione della procedura istruttoria e di verifica effettuata dallo scrivente – scrive D’Aprano – premesso che in data 16 febbraio 2016 veniva notificata alla signora Cafà, l’ingiunzione di pagamento riferita al mancato versamento dei tributi comunali, per un importo pari a 3.314, 69 euro, la signora Cafà si è resa prontamente disponibile a concordare un piano di rateizzazione onorato nelle sue rate iniziali; dopo aver pagato una cifra pari  1000 euro, in concomitanza con la stagione estiva, la signora Cafà ha chiesto verbalmente allo scrivente di sospendere le rate concordate al fine di estinguere completamente il debito a fine stagione; per un mero fraintendimento tra le parti il mancato versamento delle somme contestate nei tempi e modi concordati è stato interpretato come una volontà di non adempiere, dalla quale è scaturita una lettera di sollecito/segnalazione; si comunica pertanto che la signora Cafà a seguito di chiarimento con lo scrivente, ha fornito concrete garanzie di estinzione del debito residuo con contestuale eliminazione della potenziale sussistenza di causa incompatibilità”.