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Ticket sanitari, accertamenti sospetti: l’interrogazione

“Continuano ad arrivare casi sospetti in merito ai 50 milioni di euro richiesti dalla Regione Lazio per esenzioni non dovute sui ticket sanitari. Cartelle di oltre 400 euro per esami svolti nel 2009 e nel 2010, visite al Bambin Gesù effettuate nel 2008 ma fu pagato il ticket, visite ai consultori ma nessuno dei responsabili chiese al paziente di pagare e addirittura visite relative al 2010 che non sono mai state prenotate nè effettuate: questi sono solo alcuni casi clamorosi che abbiamo accertato e che si sono verificati a seguito degli oltre 235 mila avvisi bonari che sembrerebbero essere stati inviati solo per fare cassa” lo dichiara Fabrizio Santori, consigliere regionale del Lazio in merito a delle contestazione che hanno visto protagonisti moltissimi cittadini anche ad Anzio e Nettuno. “Perchè non c’è stato controllo al momento delle richieste delle prestazioni sanitarie? Come fanno i cittadini a conservare ricevute vecchie di oltre 7 anni ormai prescritte? Gravi inoltre i tassi usurari applicati come penali e interessi di mora. Si tratta di una semplice vessazione che non deve passare. Abbiamo già predisposto un modulo di ricorso collettivo anche se la Regione Lazio dovrebbe rendersi conto di aver inviato cartelle pazze a pioggia e sanare le situazioni sospette. Comunque a prescindere presenteremo un esposto alla Procura di Roma così da tutelare i cittadini e far comprendere agli amministratori regionali che non si può sperperare denaro pubblico e poi rifarsi sulla pelle dei malati” conclude Santori.

Di seguito l’esposto presentato alla Procura di Roma

La presente, in nome e per conto della Associazione dei Consumatori “Assotutela”, è per contestare vibratamente ogni iniziativa avviata dalla Regione Lazio e volta al recupero forzoso delle somme a Suo dire dovute a titolo di ticket sanitari per le prestazioni assistenziali delle quali i singoli cittadini avrebbero beneficiato negli anni 2009-2010 e non dovuti.

In primo luogo è bene precisare che nessun tipo di illecito penale, qualora fosse ipotizzabile da parte della Regione Lazio, sarebbe stato posto in essere dal cittadino atteso che se lo stesso rilascia delle dichiarazioni false per ottenere un’esenzione dal pagamento del ticket per prestazioni sanitarie non commette in tal senso il reato di falso, ma di “indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”, in ossequio all’art. 316-ter c.p. Se la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96, si applicherà in limine soltanto una sanzione amministrativa da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito, come dichiarato dalla stessa Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 7537/2010 del 16.12.10, poichè il fatto non costituisce reato e l’adozione del relativo provvedimento deve essere correttamente motivata. In secondo luogo debbono essere esperite, come per legge previsto, le opportune verifiche del caso, ricorrendo altresì anche alla banca dati tributaria, onde per cui si potrà procedere alle iniziative di legge solo dopo accurato vaglio ed accertata violazione avutasi con adeguata istruttoria da svolgersi obbligatoriamente comunque in contraddittorio con il contribuente al quale è riconosciuta per legge la partecipazione alla formazione del processo amministrativo a suo carico.

In terzo luogo il recupero delle presunte omesse somme legate al ticket sanitario per prestazioni assistenziali hanno prescrizione biennale in quanto, come statuito dalle sentenze n. 23800/2004 e n. 21555/2005 della Corte di Cassazione, le stesse sono svincolate alle norme che regolano i rimborsi delle imposte sui redditi, stabilendosi, pertanto, che il termine è quello decadenziale previsto dall’articolo 21 del D.lgs n. 546/1992, decorrente dalla data dell’indebita omissione. Questo per una molteplicità di motivi ovvero: sia per la presunta sua natura non tributaria  ex articolo 12, comma 2, della legge 448/2001, sostitutivo dell’articolo 2 del Dlgs n. 546/1992; sia perché, appunto avendo natura non tributaria, esula dal carattere generale previsto dall’articolo 2946 del codice civile; sia perché l’articolo 14, comma 2, della legge 413/91 prevede che: “Ai fini della dichiarazione, dell’accertamento e della riscossione del contributo al servizio sanitario nazionale e delle relative sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi”, non indicando nulla riguardo alla natura di contributo o istituto similare del ticket sanitario il quale non è certo riconducibile nell’alveo della normativa afferente le imposte sui redditi. Di conseguenza si reputa che nel caso di specie il termine per eventualmente rivendicare le somme a detto titolo presuntivamente dovute sia di natura decadenziale di due anni. In ragione di quanto detto sopra si diffida la Regione Lazio ed il concessionario dalla stessa demandato, presuntivamente nella struttura identificata quale Equitalia Sud S.p.a. a procedere alla riscossione coattiva dei ticket sanitari presuntivamente dovuti dalla utenza cittadina della Regione Lazio per le ragioni come sopra espresse poiché diversamente si procederà nelle opportune sedi giudiziarie per la tutela dei diritti di cui all’art. 32 Costituzione.

Roma, lì 2 novembre 2015