E’ stata emessa dal Commissario straordinario di Nettuno Bruno Strati un’ordinanza che contiene misure preordinate al miglioramento della sicurezza sulle strade pubbliche nonché un ordinato utilizzo del demanio stradale. Ed ha quindi imposto un “divieto riguardante la domanda e offerta delle prestazioni sessuali a pagamento intraprese su suolo pubblico”.
“Il Commissario straordinario – si legge nell’ordinanza – dato atto che il territorio del Comune di Nettuno, in quanto caratterizzato da una prevalente ed articolata economia turistica ed essendo dotato di una ingente complesso viario, è sottoposto ad un costante flusso di traffico veicolare; rilevato che durante il periodo della stagione estiva i flussi riferiti al traffico automobilistico subiscono un notevole incremento tale da richiedere l’adozione di tutte le possibili misure atte a salvaguardare la pubblica incolumità; rilevato altresì che sul territorio comunale di Nettuno si è potuto riscontrare un pernicioso aumento dell’esercizio di offerta di prestazioni sessuali a pagamento, così come accade in altre parti del territorio nazionale, soprattutto in prossimità o ai margini di importanti tratti stradali pubblici; considerato che la domanda di dette prestazioni risulta prevalentemente provenire da soggetti alla guida di veicoli circolanti su pubbliche via, il cui comportamento costituisce quasi sempre fonte di turbativa alla circolazione stradale con oggettive ricadute in termini di sicurezza e pubblica incolumità, ma anche turbativa dell’uso del demanio stradale in danno della generalità dell’utenza. Rilevato, per quanto sopra detto, che l’uso generale dei beni demaniali, preordinato a permettere ai singoli cittadini la fruizione di esse, incontra il limite costituito dalla turbativa di analogo diritto di cui risultano titolari altri e diversi soggetti dell’ordinamento, e per il quale la Pubblica Amministrazione, preposta alla tutela del bene demaniale, può adottare quei provvedimenti necessari alla sua conservazione ed ordinata utilizzazione, così come detto all’art. 823 del codice civile; evidenziato che una regolazione del traffico veicolare preordinata ad affrontare le criticità sviluppatesi dal fenomeno del sesso a pagamento, non lede il principio della libertà di circolazione, giacché tale principio riguarda i diritti della persona fisica; rilevato che con riferimento alla sopracitata norma, l’eventuale attività di meretricio esercitata sul suolo pubblico, condotta con abbigliamento indecoroso o indecente, ovvero mostrando nudità, anche qualora non configuri i reati contemplati dall’art.5, punto 1) della Legge 20 febbraio 1958, n.75, ovvero dell’art. 726 C.P., costituisce comunque fonte di turbativa dell’ordine giuridico e causa la domanda di prestazioni sessuali a pagamento di coloro che circolano sulla pubblica strada inducendo gli stessi ad effettuare manovre costituenti pericolo ed intralcio per la circolazione, nonché a distrarne l’attenzione con grave pregiudizio per la sicurezza della circolazione stessa. Ritenuta per quanto sopra esposto, sussistente e concreta l’esigenza di tutelare la pubblica incolumità delle persone che circolano sulla pubblica via; ritenuto inoltre, dover evitare il reiterato verificarsi dei fenomeni di cui sopra il tutto il territorio comunale, visto l’art. 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
O R D I N A
In tutto il territorio comunale di Nettuno è fatto divieto a chiunque di esercitare la domanda di prestazioni sessuali a pagamento condotta a bordo di veicoli circolanti sulla pubblica via. La violazione de quo si concretizza nella fermata del veicolo di cui il soggetto attivo risulta alla guida, al fine di richiedere informazioni, ovvero contrattare, ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento, con soggetti che esercitano l’attività di meretricio su strada o che per l’atteggiamento, ovvero per l’abbigliamento, ovvero per le modalità comportamentali, elementi questi relazionati alle condizioni di tempo e di luogo, manifestano comunque l’intenzione di esercitare l’attività consistente nella fornitura di prestazioni sessuali a pagamento. Consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati, costituisce conferma palese dell’avvenuta violazione della presente Ordinanza.
In tutto il territorio comunale è fatto divieto a chiunque di esercitare l’offerta di prestazioni sessuali a pagamento condotta sulla pubblica via. Detto divieto è applicabile al fine di evitare che da detti illegittimi comportamenti possa conseguire la distrazione dell’attenzione alla guida di chi circola nella pubblica via a bordo di veicoli, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.
Fatte salve le fattispecie penali previste dalla Legge 2 febbraio 1958 n.75 e dal vigente Codice Penale, nonché le fattispecie amministrative previste dal vigente Codice della Starda, tutte le violazioni alla presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 7 bis comma 1-bis del D. Lgs. 267/2000 del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, da applicare secondo i principi di cui alla L. 689/1981; Per la violazione di cui alla presente Ordinanza, l’Autorità competente ai sensi dell’articolo 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 è il Sindaco di Nettuno, ovvero il Commissario Straordinario. Alla medesima Autorità pervengono i proventi derivanti dal pagamento in misura ridotta, ovvero da ordinanze-ingiunzioni di pagamento.
La presente Ordinanza abroga tutti i precedenti provvedimenti, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata per giorni 15 consecutivi all’Albo Pretorio, dandone altresì informazione al pubblico mediante comunicato stampa agli organi di informazione locali, ovvero mediante affissione di ordinanza/manifesto. Alla Polizia Municipale, alle altre Forze dell’Ordine ed a chiunque spetti per le specifiche competenze, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente Ordinanza.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Bruno Strati